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Ultimo aggiornamento: 4 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Commette contrabbando chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea o nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, effettua manipolazioni artificiose o usa mezzi fraudolenti per sottrarre merci al pagamento dei diritti di confine dovuti al reimporto.
  • La condotta è punita con la multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti.
  • L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico: lo scopo di sottrarre le merci al pagamento dei dazi.
  • La norma tutela l'integrità dei regimi doganali speciali — esportazione temporanea, uso particolare (end-use), perfezionamento attivo e passivo — che prevedono agevolazioni condizionate al rispetto di specifiche prescrizioni.
  • L'articolo si raccorda con il CDU (Reg. UE 952/2013) che disciplina questi regimi speciali agli artt. 210 e segg.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 83 D.Lgs. 141/2024 — Contrabbando nell’esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Commento

I regimi doganali protetti dalla norma

L'articolo 83 del D.Lgs. 141/2024 sanziona penalmente una forma specifica di contrabbando che si realizza nell'ambito di tre regimi doganali speciali disciplinati dal Reg. UE 952/2013 (CDU):

Esportazione temporanea: regime che consente di esportare temporaneamente merci unionali al di fuori del territorio doganale dell'UE per essere oggetto di operazioni di perfezionamento passivo (lavorazione, riparazione, trasformazione) e di essere reimportate in esenzione parziale o totale dai dazi, sulla base del valore aggiunto all'estero.

Regime di uso particolare (end-use): regime che consente l'immissione in libera pratica di merci a dazio ridotto o nullo in ragione della loro destinazione finale specifica. Il beneficio è condizionato all'effettivo impiego delle merci per lo scopo dichiarato (es. materie prime per l'industria navale o aeronautica).

Regime di perfezionamento: comprende sia il perfezionamento attivo (importazione temporanea di merci non unionali per lavorarle e riesportarle) sia il perfezionamento passivo (esportazione temporanea di merci unionali per lavorarle e reimportarle). Il beneficio consiste nella sospensione o riduzione dei dazi sulle merci compensatrici.

Tutti questi regimi sono autorizzati dall'ADM sulla base di una dichiarazione doganale che descrive la destinazione o la lavorazione prevista e l'identità delle merci. Il controllo dell'ADM si esercita sia in fase di concessione dell'autorizzazione sia in fase di verifica del rispetto delle condizioni.

La condotta incriminata: manipolazioni artificiose e mezzi fraudolenti

L'articolo 83 punisce due modalità di condotta, alternative tra loro:

Manipolazioni artificiose: modifiche fisiche delle merci finalizzate a ingannare l'ADM sulla loro reale identità, quantità o qualità al momento della reimportazione o della verifica. Esempi tipici: alterare i segni identificativi delle merci esportate temporaneamente per presentare al reimporto merci diverse (di minor valore imponibile) fingendo che siano le stesse uscite; sostituire le merci lavoratoci nel perfezionamento con altre di minor pregio; alterare artificialmente le caratteristiche delle merci per classificarle in una voce tariffaria più favorevole al reimporto.

Altri mezzi fraudolenti: categoria residuale che comprende qualsiasi altra condotta ingannatoria diversa dalla manipolazione fisica, come la presentazione di documentazione falsa, la falsificazione dei certificati di lavorazione, la simulazione di operazioni di perfezionamento mai avvenute, l'utilizzo di rappresentanti doganali ignari della reale natura dell'operazione.

L'elemento soggettivo: il dolo specifico

La norma richiede un dolo specifico: l'agente deve porre in essere la condotta fraudolenta «allo scopo di sottrarre le merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti». Non basta dunque un errore o una negligenza nell'esecuzione delle operazioni doganali; è necessaria la volontà cosciente e intenzionale di utilizzare il regime speciale come strumento per evitare il pagamento dei dazi. Questa volontà finalistica distingue il contrabbando di cui all'art. 83 dalle mere violazioni procedurali o dagli errori materiali nelle dichiarazioni doganali, che sono puniti con sanzioni amministrative.

La sanzione: multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti

La condotta è punita con la multa (sanzione pecuniaria penale) in misura compresa tra il 100% e il 200% dei diritti di confine che sarebbero stati dovuti senza l'agevolazione fraudolentemente ottenuta. Si tratta di una sanzione proporzionale al danno erariale, che garantisce che il risparmio illecito ottenuto dal trasgressore sia sempre inferiore alla sanzione, creando un adeguato effetto deterrente. L'ammontare dei diritti dovuti viene calcolato sulla base del valore delle merci e delle aliquote applicabili in assenza del regime agevolato.

La multa si cumula con la perdita del beneficio doganale e con le eventuali sanzioni accessorie (confisca delle merci, revoca delle autorizzazioni) previste dalla normativa doganale.

Raccordo con il CDU e con le altre norme del D.Lgs. 141/2024

L'art. 83 si inserisce nel quadro sanzionatorio del D.Lgs. 141/2024, che affianca le norme sostanziali del CDU sui regimi speciali (artt. 210-225 per il perfezionamento, artt. 254-258 per l'uso particolare) con un apparato sanzionatorio penale nazionale. Il CDU prevede condizioni severe per il godimento dei regimi speciali e attribuisce all'ADM poteri di controllo e revoca delle autorizzazioni; l'art. 83 completa il quadro con la risposta penale alle condotte fraudolente più gravi. In caso di concorso con altri reati doganali (es. contrabbando aggravato di cui ad altri articoli del decreto), si applicano le norme generali sul concorso di reati.

Implicazioni per l'operatore economico

Per l'impresa che utilizza i regimi doganali speciali, l'art. 83 pone l'accento sulla necessità di una gestione rigorosa e documentata delle merci nel corso dell'intero ciclo del regime: dalla concessione dell'autorizzazione alla chiusura del regime con reimportazione o riesportazione. Qualsiasi discrepanza tra le merci dichiarate in uscita e quelle presentate al reimporto deve essere spiegata con documentazione idonea, senza ricorrere ad artifici. L'ADM dispone di strumenti di controllo fisico e documentale per verificare l'identità delle merci (marcatura, campionatura, sigillatura) che rendono difficile l'occultamento delle manipolazioni fraudolente.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la differenza tra un errore dichiarativo e il contrabbando ex art. 83?

Il contrabbando richiede il dolo specifico: la volontà consapevole di sottrarre le merci al pagamento dei diritti di confine tramite manipolazioni o mezzi fraudolenti. Un mero errore materiale nella dichiarazione, senza intento fraudolento, non configura il reato ma può dar luogo a sanzioni amministrative.

Come viene calcolata la multa prevista dall'art. 83?

La multa è compresa tra il 100% e il 200% dei diritti di confine che sarebbero stati dovuti senza il regime agevolato fraudolentemente ottenuto. Il calcolo si basa sul valore delle merci e sulle aliquote doganali applicabili in assenza dell'agevolazione.

Il regime di perfezionamento passivo è soggetto alle sanzioni dell'art. 83?

Sì. L'articolo si applica espressamente all'esportazione temporanea (che include il perfezionamento passivo) e al perfezionamento in genere. Qualsiasi manipolazione artificiosa delle merci durante il ciclo del regime, volta a ridurre i dazi al reimporto, integra la fattispecie.

L'art. 83 si applica anche a chi ha ottenuto l'autorizzazione al regime in buona fede e subisce una frode da parte di un partner estero?

No. La norma richiede che sia l'agente stesso a porre in essere le manipolazioni o i mezzi fraudolenti allo scopo di evadere i dazi. Chi è vittima di una frode da parte di terzi e lo dimostra può invocare la buona fede e le cause di forza maggiore, anche se dovrà comunque provvedere al pagamento dei diritti eventualmente evasi.

Cosa succede all'autorizzazione al regime speciale in caso di condanna per contrabbando ex art. 83?

La condanna o anche solo l'avvio del procedimento penale per contrabbando può comportare la revoca dell'autorizzazione al regime speciale da parte di ADM, oltre alle sanzioni penali pecuniarie. L'operatore può perdere anche lo status di operatore economico autorizzato (AEO) se lo possiede.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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