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Ultimo aggiornamento: 21 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Divieto generale di getto: è vietato gettare da aeromobili in volo oggetti o materie che non siano zavorra regolamentare, salvo autorizzazione ENAC o stato di necessità.
  • Eccezione per necessità: in caso di pericolo o necessità, il getto è consentito senza autorizzazione preventiva; spetta al comandante valutare la sussistenza dello stato di necessità.
  • Responsabilità per danni a terzi: la norma stabilisce esplicitamente che rimane ferma in ogni caso la responsabilità per i danni causati a terzi sulla superficie, indipendentemente dalla legittimità del getto.
  • Zavorra regolamentare: soltanto la zavorra che risponde ai requisiti regolamentari definiti dall'ENAC può essere gettata senza autorizzazione speciale.
  • Coordinamento con la responsabilità del vettore: la responsabilità per danni ai terzi sulla superficie da aeromobili in volo è disciplinata da norme speciali del Codice della navigazione e dalla Convenzione di Roma del 1952.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 819 Codice della Navigazione — Getto da aeromobili in volo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Fuori del caso di necessità, è vietato il getto da aeromobili in volo di oggetti o materie, che non siano zavorra regolamentare, senza autorizzazione dell'ENAC. Rimane ferma in ogni caso la responsabilità per danni a terzi sulla superficie.

In sintesi

  • Divieto generale di getto: è vietato gettare da aeromobili in volo oggetti o materie che non siano zavorra regolamentare, salvo autorizzazione ENAC o stato di necessità.
  • Eccezione per necessità: in caso di pericolo o necessità, il getto è consentito senza autorizzazione preventiva; spetta al comandante valutare la sussistenza dello stato di necessità.
  • Responsabilità per danni a terzi: la norma stabilisce esplicitamente che rimane ferma in ogni caso la responsabilità per i danni causati a terzi sulla superficie, indipendentemente dalla legittimità del getto.
  • Zavorra regolamentare: soltanto la zavorra che risponde ai requisiti regolamentari definiti dall'ENAC può essere gettata senza autorizzazione speciale.
  • Coordinamento con la responsabilità del vettore: la responsabilità per danni ai terzi sulla superficie da aeromobili in volo è disciplinata da norme speciali del Codice della navigazione e dalla Convenzione di Roma del 1952.
Ratio e campo di applicazione

L'articolo 819 del Codice della navigazione disciplina il getto di oggetti o materie da aeromobili in volo, configurando un divieto generale con due eccezioni: lo stato di necessità e l'autorizzazione dell'ENAC. La norma risponde all'esigenza di tutelare i terzi sulla superficie da un pericolo che è peculiare della navigazione aerea: la caduta di oggetti dall'alto, che — per effetto della velocità dell'aeromobile e dell'altitudine — può generare danni anche gravi alle persone e alle cose al suolo, oltre a rischi per la navigazione di altri aeromobili. Il campo di applicazione è ampio: comprende qualsiasi oggetto o materia, solida, liquida o gassosa, che venga rilasciata dall'aeromobile durante il volo.

La zavorra regolamentare: eccezione fisiologica al divieto

Il divieto di getto non si applica alla 'zavorra regolamentare'. La zavorra, nel contesto aeronautico, è il materiale utilizzato per modificare il baricentro o il peso dell'aeromobile in funzione delle condizioni di volo. La definizione di zavorra 'regolamentare' è rimessa ai regolamenti ENAC, che ne specificano le caratteristiche tecniche e le condizioni di utilizzo. Tradizionalmente, per i palloni aerostatici la zavorra è sabbia o ghiaia; per gli aeromobili ad ala fissa la gestione del peso avviene attraverso il consumo di carburante, la distribuzione del carico o, in casi eccezionali, il jettison di carburante (fuel dump). Quest'ultima procedura, che consiste nello scaricare il carburante in volo per ridurre il peso dell'aeromobile prima di un atterraggio di emergenza, è regolata da procedure operative specifiche e avviene ad alta quota, consentendo l'evaporazione del carburante prima che raggiunga la superficie.

La deroga per stato di necessità

La prima deroga al divieto di getto è costituita dallo 'stato di necessità'. La formulazione normativa — 'fuori del caso di necessità è vietato il getto' — costruisce la necessità come elemento negativo del fatto tipico vietato: il getto effettuato in stato di necessità è per definizione lecito. La valutazione della sussistenza dello stato di necessità spetta al comandante dell'aeromobile, che deve bilanciare il rischio derivante dal getto con il pericolo che il getto mira a scongiurare. Rientrano in questa categoria i casi di incendio di bordo (getto di materiale infiammabile), di perdita di controllo dell'aeromobile per eccesso di peso (jettison di carburante o carico in emergenza), di pericolo imminente per le persone a bordo. In tutti questi casi, la legittimità del getto non esonera automaticamente il comandante e il vettore dalla responsabilità per i danni causati ai terzi sulla superficie.

L'autorizzazione ENAC: deroga ordinaria al divieto

La seconda deroga è costituita dall'autorizzazione preventiva dell'ENAC. Questa previsione consente getti pianificati e non emergenziali, come il rilascio di materiali nell'ambito di operazioni di aeronautica applicata (lancio di semi, prodotti fitosanitari, antighiaccio su strade, ecc.) o di attività di spettacolo aereo. L'autorizzazione è rilasciata dall'ENAC previa valutazione dell'impatto sulla sicurezza della navigazione aerea e sulla sicurezza dei terzi a terra, tenendo conto di fattori come la zona geografica, l'altitudine di rilascio, la natura e la quantità delle materie gettate. Il rispetto delle norme comunitarie e internazionali rilevanti (ad esempio in materia di prodotti fitosanitari) è condizione per il rilascio dell'autorizzazione.

Responsabilità per danni ai terzi sulla superficie

La norma ribadisce espressamente che, 'in ogni caso', rimane ferma la responsabilità per i danni causati a terzi sulla superficie. Questa precisazione è fondamentale: anche il getto lecito — sia per stato di necessità sia previa autorizzazione ENAC — non fa venir meno la responsabilità civile per i danni causati. Il regime di responsabilità per i danni ai terzi al suolo causati da aeromobili in volo è disciplinato dagli articoli 965 e seguenti del Codice della navigazione e, sul piano internazionale, dalla Convenzione di Roma del 7 ottobre 1952 sulla responsabilità verso terzi sulla superficie. Tale Convenzione (ratificata dall'Italia con legge 19 maggio 1958, n. 566) prevede un sistema di responsabilità oggettiva dell'esercente dell'aeromobile, con limiti di risarcimento variabili in funzione del peso dell'aeromobile e con un fondo di garanzia obbligatorio. Il Protocollo di Montreal del 1978 ha aggiornato tali limiti, anche se la sua applicazione non è universale.

Casi pratici

Caso 1: Jettison di carburante per atterraggio di emergenza

Tizio, comandante di un wide-body che deve effettuare un atterraggio di emergenza per un'avaria al motore, decide di scaricare in volo il carburante in eccesso per portare il peso dell'aeromobile al di sotto del massimo atterraggio. La procedura di fuel dump, effettuata ad alta quota su area marina non abitata e secondo le procedure operative approvate, integra lo stato di necessità previsto dall'art. 819; la responsabilità del vettore per eventuali danni rimane tuttavia ferma.

Caso 2: Lancio di prodotti fitosanitari autorizzato

Caio, gestore di un'azienda agricola, affida a una società di aeronautica applicata il compito di trattare per via aerea i propri fondi con prodotti antiparassitari. La società richiede e ottiene la speciale autorizzazione ENAC prevista dall'art. 819, indicando la zona geografica, l'altitudine di volo, la natura e la quantità dei prodotti da spandere; l'operazione avviene nel rispetto delle condizioni autorizzative, senza interferire con la navigazione aerea civile.

Caso 3: Getto non autorizzato e danno a terzi

Sempronio, membro dell'equipaggio di un piccolo aeromobile privato, getta dal finestrino un sacco di rifiuti durante il volo, senza alcuno stato di necessità e senza autorizzazione ENAC. Il sacco cade su un'auto in transito, causando danni al tettuccio; il proprietario dell'auto agisce in giudizio nei confronti dell'esercente dell'aeromobile per il risarcimento, invocando sia la violazione del divieto ex art. 819 sia la responsabilità oggettiva per danni ai terzi sulla superficie prevista dal Codice della navigazione.

Domande frequenti

È sempre vietato gettare oggetti da un aeromobile in volo?

No, l'art. 819 prevede due deroghe al divieto generale: il caso di necessità (che il comandante valuta autonomamente) e l'autorizzazione preventiva dell'ENAC; è sempre consentito il getto di zavorra regolamentare.

Cosa si intende per 'zavorra regolamentare'?

Il materiale utilizzato per modificare il peso o il baricentro dell'aeromobile secondo i requisiti definiti dai regolamenti ENAC; nei palloni aerostatici è tradizionalmente sabbia, negli aeromobili ad ala fissa può includere il carburante scaricato (fuel dump) in determinate condizioni operative.

Il getto effettuato per necessità esonera dalla responsabilità per i danni a terra?

No, l'art. 819 stabilisce che 'rimane ferma in ogni caso la responsabilità per danni a terzi sulla superficie'; la liceità del getto per stato di necessità non elimina la responsabilità civile dell'esercente per i danni causati ai terzi al suolo.

Quale convenzione internazionale disciplina la responsabilità per danni ai terzi sulla superficie?

La Convenzione di Roma del 7 ottobre 1952, ratificata dall'Italia con legge n. 566/1958, disciplina la responsabilità oggettiva dell'esercente dell'aeromobile per i danni causati ai terzi sulla superficie; il Protocollo di Montreal del 1978 ha aggiornato i limiti di risarcimento.

Chi può autorizzare il lancio di prodotti fitosanitari dagli aerei?

L'ENAC rilascia la speciale autorizzazione prevista dall'art. 819, valutando l'impatto sulla sicurezza della navigazione e dei terzi a terra; devono essere rispettate anche le norme in materia di prodotti fitosanitari e le restrizioni ambientali applicabili.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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