← Torna a Servizio sanitario nazionale (D.Lgs. 502/1992)
Ultimo aggiornamento: 22 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 7-sexies del D.Lgs. 502/1992 disciplina il raccordo tra i servizi veterinari delle ASL e gli istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), nonché tra questi e le strutture veterinarie del Ministero della salute collocate ai punti di ingresso del Paese (Posti di ispezione frontaliera veterinaria, Uffici veterinari di confine, porto e aeroporto). La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria. Il testo stabilisce altresì l'integrazione delle attività dei servizi veterinari locali con quelle dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici veterinari ministeriali responsabili degli adempimenti degli obblighi comunitari.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 7-sexies D.Lgs. 502/1992 — Istituti zooprofilattici sperimentali e Uffici veterinari del Ministero della sanità

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria

1. I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli Istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i servizi veterinari delle unità sanitarie locali e gli Istituti zooprofilattici sperimentali per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria, nonché le modalità integrative rispetto all’attività dei Posti di ispezione frontaliera veterinaria e degli Uffici veterinari di con- fine, porto ed aeroporto e quelli per gli adempimenti degli obblighi comunitari.

In sintesi

L'articolo 7-sexies del D.Lgs. 502/1992 disciplina il raccordo tra i servizi veterinari delle ASL e gli istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), nonché tra questi e le strutture veterinarie del Ministero della salute collocate ai punti di ingresso del Paese (Posti di ispezione frontaliera veterinaria, Uffici veterinari di confine, porto e aeroporto). La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria. Il testo stabilisce altresì l'integrazione delle attività dei servizi veterinari locali con quelle dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici veterinari ministeriali responsabili degli adempimenti degli obblighi comunitari.
Gli istituti zooprofilattici sperimentali nel sistema sanitario nazionale

Gli istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) sono enti sanitari di diritto pubblico istituiti con la legge 23 giugno 1970, n. 503, distribuiti su base territoriale (undici istituti, ciascuno con competenza su una o più regioni) e inquadrati nel SSN. La loro funzione principale è quella di laboratorio di riferimento per la sanità pubblica veterinaria: effettuano diagnosi di malattie animali, ricerca e formazione in campo veterinario, produzione di preparati diagnostici e biologici. L'articolo 7-sexies configura il rapporto tra i servizi veterinari delle ASL e gli IZS come un rapporto di «prestazioni e collaborazione tecnico-scientifica», con la programmazione regionale che individua le modalità concrete di raccordo funzionale.

Il raccordo funzionale tra servizi veterinari delle ASL e IZS

Il comma 1 prevede che i servizi veterinari delle ASL si avvalgano «delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli Istituti zooprofilattici sperimentali». Questo rapporto non è meramente commerciale (acquisto di servizi di laboratorio) ma implica una collaborazione strutturata che include la condivisione di dati epidemiologici, la formazione del personale veterinario dell'ASL, la partecipazione congiunta a piani nazionali di sorveglianza animale (come i piani nazionali per la salmonella, la brucellosi, la blue tongue, la leucosi bovina) e la gestione delle emergenze sanitarie animali. Gli IZS fungono in questo sistema da laboratori di primo livello per le diagnosi di campo e da laboratori di riferimento per la conferma delle diagnosi più complesse.

I Posti di ispezione frontaliera e gli Uffici veterinari ministeriali

L'articolo 7-sexies prevede altresì l'integrazione delle attività dei servizi veterinari delle ASL con quelle dei Posti di ispezione frontaliera veterinaria (PIF) e degli Uffici veterinari di confine, porto e aeroporto. I PIF sono strutture statali del Ministero della salute che effettuano i controlli veterinari sulle importazioni di animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi, in conformità con la normativa dell'Unione europea. Gli Uffici veterinari di confine, porto e aeroporto (UVAC) gestiscono invece i movimenti intracomunitari. Queste strutture ministeriali operano in una dimensione nazionale e transfrontaliera, mentre i servizi veterinari delle ASL operano sul territorio locale: il raccordo tra i due livelli è essenziale per garantire la tracciabilità delle catene di rischio che hanno origine agli ingressi del Paese e si propagano sul territorio.

Il ruolo della programmazione regionale

La norma affida alla «programmazione regionale» il compito di individuare le modalità di raccordo funzionale tra servizi veterinari delle ASL e IZS nonché le «modalità integrative rispetto all'attività dei Posti di ispezione frontaliera veterinaria e degli Uffici veterinari di confine, porto e aeroporto». Questo rinvio alla programmazione regionale è coerente con il principio di autonomia regionale nella organizzazione del SSN (articolo 117, comma 3, Cost.), ma deve rispettare i vincoli posti dagli adempimenti degli obblighi comunitari, che sono indisponibili a livello regionale perché derivano dall'ordinamento europeo.

Rilievo nel quadro del diritto europeo della sicurezza alimentare

Il sistema disciplinato dall'articolo 7-sexies è direttamente rilevante ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto europeo in materia di sicurezza alimentare e sanità animale. Il regolamento (CE) n. 178/2002 (legge generale alimentare) stabilisce il principio dell'analisi del rischio lungo tutta la filiera «dalla fattoria alla tavola». I controlli veterinari alle frontiere (PIF) e sul territorio (servizi veterinari ASL) costituiscono due anelli complementari di questa catena di controllo, coordinati attraverso il sistema informativo TRACES (Trade Control and Expert System) gestito dalla Commissione europea. Gli IZS forniscono il supporto analitico indispensabile per entrambi i livelli di controllo, con i loro laboratori accreditati che rappresentano punti focali nazionali nella rete europea di laboratori di riferimento (EURL/ENGL).

Impatto operativo per i servizi veterinari delle ASL

Per i veterinari che operano nelle ASL, l'articolo 7-sexies ha implicazioni pratiche concrete: i campioni prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali su alimenti di origine animale, mangimi, animali vivi e sottoprodotti devono essere inviati agli IZS competenti per territorio; i piani di sorveglianza regionali devono essere coordinati con i programmi diagnostici degli IZS; le emergenze sanitarie animali (come i focolai di influenza aviaria o di African swine fever) richiedono un'attivazione immediata del canale IZS-ASL-Ministero che solo una programmazione preventiva dei raccordi può garantire efficacemente. La norma fornisce la base giuridica per strutturare questi flussi operativi in modo stabile e prevedibile.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.