Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 59 Codice Privacy – Accesso a documenti amministrativi ((e accesso civico

Testo vigente (aggiornato da Normattiva)

) 1.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.

PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101 .

1-bis.

I presupposti, le modalità e i limiti per l’esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 .

Articolo in vigore. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo indicava erroneamente come non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

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In sintesi

  • L'art. 59 non detta regole proprie sull'accesso ai documenti amministrativi che contengono dati personali: rinvia ad altre fonti.
  • Presupposti, modalità e limiti dell'accesso, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle altre disposizioni di legge in materia e dai relativi regolamenti di attuazione.
  • Il rinvio vale anche per i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e per le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.
  • È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60.
  • Il comma 1-bis riguarda l'accesso civico: presupposti, modalità e limiti restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Indice dei contenuti

Una norma di rinvio

L'art. 59 del Codice privacy, intitolato «Accesso a documenti amministrativi e accesso civico», non crea una disciplina autonoma. Stabilisce invece quali regole si applicano quando una persona chiede di accedere a documenti amministrativi che contengono dati personali. La scelta del legislatore è di lasciare la materia alle norme che già la regolano.

Il comma 1: l'accesso ai documenti amministrativi

Il comma 1 si apre con una riserva: è «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60». Per il resto, i presupposti, le modalità e i limiti per esercitare il diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali «restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241», con le successive modificazioni, dalle altre disposizioni di legge in materia e dai relativi regolamenti di attuazione. Allo stesso modo resta regolata da queste fonti la tutela giurisdizionale.

Il rinvio è ampio. Comprende anche i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Quindi, anche per queste categorie di dati, bisogna guardare alla legge n. 241 del 1990 e alle altre norme richiamate. Nel comma compare anche l'indicazione di un periodo soppresso dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101: quella parte non fa più parte del testo.

Un esempio: Tizio chiede a un'amministrazione di vedere un documento in cui compaiono dati personali di Caio. Per sapere a quali condizioni, in che modo e con quali limiti la richiesta può essere accolta, e come Tizio può tutelarsi davanti al giudice, non si applica una regola nuova del Codice privacy: si applicano la legge n. 241 del 1990 e le altre fonti richiamate, salvo quanto previsto dall'articolo 60.

Il comma 1-bis: l'accesso civico

Il comma 1-bis riguarda un istituto distinto, l'accesso civico. Anche qui la norma rinvia: i presupposti, le modalità e i limiti per esercitarlo «restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33». Se Sempronio presenta una richiesta di accesso civico, deve quindi fare riferimento a quel decreto.

Domande frequenti

Quale legge regola l'accesso a documenti amministrativi che contengono dati personali?

Secondo l'art. 59, presupposti, modalità e limiti restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalle altre disposizioni di legge in materia e dai relativi regolamenti di attuazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60.

Il rinvio vale anche per i dati degli articoli 9 e 10 del regolamento?

Sì. Il testo dice che il rinvio vale anche per ciò che riguarda i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.

Dove si trova la disciplina della tutela giurisdizionale?

Anche la tutela giurisdizionale relativa all'accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali resta disciplinata dalla legge n. 241 del 1990 e dalle altre fonti richiamate dal comma 1.

Cosa prevede l'art. 59 sull'accesso civico?

Il comma 1-bis stabilisce che presupposti, modalità e limiti per esercitare il diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il comma 1 è stato modificato?

Sì. Il testo indica un periodo soppresso dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Le parti inserite con le modifiche, come il riferimento agli articoli 9 e 10 del regolamento e il comma 1-bis, fanno parte del testo vigente.

Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.