Testo dell'articoloVigente
Art. 59 Codice Privacy – Accesso a documenti amministrativi ((e accesso civico
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
) 1.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101 .
1-bis.
I presupposti, le modalità e i limiti per l’esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 .
Articolo in vigore. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo indicava erroneamente come non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.
In sintesi
Indice dei contenuti
Una norma di rinvio
L'art. 59 del Codice privacy, intitolato «Accesso a documenti amministrativi e accesso civico», non crea una disciplina autonoma. Stabilisce invece quali regole si applicano quando una persona chiede di accedere a documenti amministrativi che contengono dati personali. La scelta del legislatore è di lasciare la materia alle norme che già la regolano.
Il comma 1: l'accesso ai documenti amministrativi
Il comma 1 si apre con una riserva: è «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60». Per il resto, i presupposti, le modalità e i limiti per esercitare il diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali «restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241», con le successive modificazioni, dalle altre disposizioni di legge in materia e dai relativi regolamenti di attuazione. Allo stesso modo resta regolata da queste fonti la tutela giurisdizionale.
Il rinvio è ampio. Comprende anche i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Quindi, anche per queste categorie di dati, bisogna guardare alla legge n. 241 del 1990 e alle altre norme richiamate. Nel comma compare anche l'indicazione di un periodo soppresso dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101: quella parte non fa più parte del testo.
Un esempio: Tizio chiede a un'amministrazione di vedere un documento in cui compaiono dati personali di Caio. Per sapere a quali condizioni, in che modo e con quali limiti la richiesta può essere accolta, e come Tizio può tutelarsi davanti al giudice, non si applica una regola nuova del Codice privacy: si applicano la legge n. 241 del 1990 e le altre fonti richiamate, salvo quanto previsto dall'articolo 60.
Il comma 1-bis: l'accesso civico
Il comma 1-bis riguarda un istituto distinto, l'accesso civico. Anche qui la norma rinvia: i presupposti, le modalità e i limiti per esercitarlo «restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33». Se Sempronio presenta una richiesta di accesso civico, deve quindi fare riferimento a quel decreto.
Domande frequenti
Quale legge regola l'accesso a documenti amministrativi che contengono dati personali?
Secondo l'art. 59, presupposti, modalità e limiti restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalle altre disposizioni di legge in materia e dai relativi regolamenti di attuazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60.
Il rinvio vale anche per i dati degli articoli 9 e 10 del regolamento?
Sì. Il testo dice che il rinvio vale anche per ciò che riguarda i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.
Dove si trova la disciplina della tutela giurisdizionale?
Anche la tutela giurisdizionale relativa all'accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali resta disciplinata dalla legge n. 241 del 1990 e dalle altre fonti richiamate dal comma 1.
Cosa prevede l'art. 59 sull'accesso civico?
Il comma 1-bis stabilisce che presupposti, modalità e limiti per esercitare il diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Il comma 1 è stato modificato?
Sì. Il testo indica un periodo soppresso dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Le parti inserite con le modifiche, come il riferimento agli articoli 9 e 10 del regolamento e il comma 1-bis, fanno parte del testo vigente.