Testo dell'articoloVigente
Art. 52 Codice Privacy – Dati identificativi degli interessati
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
1.
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, … l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2.
Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l’autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento.
La medesima autorità può disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
3.
Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all’atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l’indicazione degli estremi del presente articolo: “In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di….”.
4.
In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l’annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato.
5.
Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell’ articolo 825 del codice di procedura civile .
La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l’annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2.
Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’ articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7.
Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
Articolo in vigore. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo indicava erroneamente come non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 52 del Codice privacy regola un aspetto pratico: come evitare che il nome di una persona e gli altri dati che la identificano compaiano quando una sentenza o un altro provvedimento giudiziario viene riprodotto o diffuso. Restano ferme le disposizioni sulla redazione e sul contenuto delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.
La richiesta dell'interessato e la decisione del giudice
Secondo il comma 1, l'interessato può chiedere, per motivi legittimi, che sull'originale della sentenza o del provvedimento sia apposta un'annotazione. Questa annotazione serve a precludere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, l'indicazione delle sue generalità e degli altri dati identificativi riportati nell'atto. La richiesta va depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede, prima che sia definito il relativo grado di giudizio.
Il comma 2 stabilisce che sulla richiesta provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La stessa autorità può anche disporre l'annotazione d'ufficio, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati. Il comma 3 descrive la formula che la cancelleria o segreteria appone e sottoscrive, anche con timbro, al momento del deposito: «In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di....», con l'indicazione degli estremi dell'articolo.
Esempio: Tizio è parte in una causa e, prima che quel grado di giudizio sia definito, deposita in cancelleria la richiesta prevista dal comma 1. Il giudice provvede con decreto in calce; se la richiesta viene accolta, sulla sentenza compare l'annotazione e chi la diffonde, anche se è un terzo come Caio, ne omette le generalità.
Quando l'omissione è sempre dovuta
Il comma 4 prevede che, in caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o provvedimenti con l'annotazione, o delle relative massime giuridiche, si omettono generalità e dati identificativi dell'interessato. Il comma 5, fermo restando l'articolo 734-bis del codice penale per le persone offese da atti di violenza sessuale, impone a chiunque diffonda sentenze o provvedimenti di omettere in ogni caso, anche senza annotazione, i dati, anche relativi a terzi, da cui può desumersi anche indirettamente l'identità di minori o delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
Lodi arbitrali e regola generale
Il comma 6 estende la disciplina al deposito del lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile: la parte può rivolgere la richiesta agli arbitri prima della pronuncia del lodo, e gli arbitri appongono l'annotazione. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici provvede in modo analogo su richiesta di una parte. Infine il comma 7 fissa la regola generale: fuori dei casi indicati, è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e provvedimenti giurisdizionali.
Domande frequenti
Chi può chiedere di oscurare i propri dati in una sentenza?
L'interessato, per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede, prima che sia definito il relativo grado di giudizio.
Chi decide sulla richiesta di oscuramento?
L'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento, che provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità. La stessa autorità può disporre l'annotazione anche d'ufficio, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Quali dati vanno omessi sempre, anche senza annotazione?
Chiunque diffonde sentenze o provvedimenti deve omettere generalità, altri dati identificativi o altri dati, anche relativi a terzi, da cui può desumersi anche indirettamente l'identità di minori o delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
La regola vale anche per i lodi arbitrali?
Sì. Si applica anche al deposito del lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile: la parte può fare la richiesta agli arbitri prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono l'annotazione.
Le sentenze possono essere pubblicate integralmente?
Sì: fuori dei casi indicati nell'articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.