Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 57 Codice Privacy – Disposizioni di attuazione

Testo storico — ripresa di vigenza fino al 31 dicembre 2019

1.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all’articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378 , e in attuazione della Raccomandazione R 15 del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni.

Le modalità sono individuate con particolare riguardo: a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi; b) all’aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l’ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;

c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell’articolo 11, dell’individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo; d) all’individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell’ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati; e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all’estero o per l’esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge; f) all’uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.

Testo storico. L’articolo 57 è stato abrogato dall’8 giugno 2019 dall’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 51/2018. L’articolo 9, comma 1, del D.L. 53/2019 ne ha disposto la ripresa di vigenza dal 15 giugno 2019 fino al 31 dicembre 2019. Il testo è qui riportato a fini storici. Ai sensi dell’articolo 49, comma 3, del D.Lgs. 51/2018, i decreti adottati in attuazione degli articoli 53 e 57 continuano ad applicarsi fino all’adozione di diversa disciplina ai sensi dell’articolo 9, comma 5.

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In sintesi

  • L'articolo 57 prevede un decreto del Presidente della Repubblica che stabilisce come applicare i principi del Codice privacy ai trattamenti di dati svolti dalla polizia per le finalità dell'articolo 53.
  • Il decreto è adottato dopo una deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro della giustizia.
  • Riguarda i trattamenti del Centro elaborazioni dati e di organi, uffici o comandi di polizia.
  • Può integrare e modificare il d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378, e attua la Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa.
  • La norma elenca sei profili da curare: legame con la finalità, aggiornamento, trattamenti temporanei, termini di conservazione, comunicazione e diffusione, tecniche di elaborazione.
Indice dei contenuti

L'articolo 57 del Codice in materia di protezione dei dati personali non detta direttamente regole sul trattamento. Affida a un decreto del Presidente della Repubblica il compito di individuare le modalità di attuazione dei principi del codice per i trattamenti svolti per le finalità di cui all'articolo 53. Questi trattamenti sono effettuati dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia.

Chi adotta il decreto e con quali riferimenti

Il decreto è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia. Può anche integrare e modificare il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378. Inoltre attua la Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni.

I sei profili indicati dalla norma

Il testo elenca gli aspetti a cui il decreto deve prestare particolare attenzione. Il primo (lettera a) è il principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, cioè la prevenzione di un pericolo concreto o la repressione di reati, in particolare per i trattamenti a fini di analisi. Il secondo (lettera b) è l'aggiornamento periodico dei dati, anche quando si tratta di valutazioni effettuate in base alla legge. Comprende anche le modalità per i dati trattati senza strumenti elettronici e il modo di rendere conoscibili gli aggiornamenti agli organi e uffici a cui i dati erano stati comunicati.

La lettera c) riguarda i presupposti dei trattamenti per esigenze temporanee o legati a situazioni particolari, anche per verificare i requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, individuare le categorie di interessati e conservare i dati separatamente da altri dati che non richiedono il loro utilizzo. La lettera d) chiede termini di conservazione specifici, legati alla natura dei dati, agli strumenti usati e alla tipologia dei procedimenti. La lettera e) disciplina la comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e la diffusione, ove necessaria in conformità alla legge. La lettera f) riguarda l'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca, anche mediante sistemi di indice.

Esempio: se Tizio vuole capire come vengono aggiornati i dati raccolti da un ufficio di polizia per finalità di prevenzione, l'articolo 57 lo rinvia al decreto attuativo, che deve occuparsi proprio dell'aggiornamento periodico indicato alla lettera b).

La nota di aggiornamento

Il testo riporta la nota (46): il D.L. 14 giugno 2019, n. 53, con l'art. 9, comma 1, ha disposto che l'articolo riprende vigore dal 15 giugno 2019 fino al 31 dicembre 2019.

Domande frequenti

Che cosa prevede l'articolo 57 del Codice privacy?

Prevede un decreto del Presidente della Repubblica che individua le modalità di attuazione dei principi del codice per i trattamenti svolti dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia per le finalità dell'articolo 53.

Chi propone il decreto attuativo?

Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Quali atti richiama la norma?

Il d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378, che il decreto può integrare e modificare, e la Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni.

Su quali aspetti deve concentrarsi il decreto?

Sul legame tra raccolta e finalità, sull'aggiornamento periodico dei dati, sui trattamenti temporanei o legati a situazioni particolari, sui termini di conservazione, sulla comunicazione e diffusione e sulle tecniche di elaborazione e ricerca, anche con sistemi di indice.

Che cosa dice la nota di aggiornamento?

Riporta che il D.L. 14 giugno 2019, n. 53, con l'art. 9, comma 1, ha disposto che l'articolo riprende vigore dal 15 giugno 2019 fino al 31 dicembre 2019.

Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.