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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 52-quinquies detta regole per le reti di trasporto dell'energia.
  • Riguarda le grandi infrastrutture di trasporto di gas ed energia elettrica.
  • Prevede un procedimento con conferenza di servizi e autorizzazione unica.
  • L'autorizzazione comporta pubblica utilità, vincolo e, se occorre, variante.
  • Coinvolge Stato e Regioni secondo le competenze.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 52-quinquies T.U. Espropriazione — Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

1. Alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica, individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed all’articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1-sexies del citato decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificate dall’articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché le disposizioni di cui al comma 6 e all’articolo 52-quater, comma 6.

2. Per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall’Autorità competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall’estero incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati. L’autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio dell’autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell’opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento. I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall’estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l’autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione. Il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento finale comprende anche l’approvazione del progetto definitivo e determina l’inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.

2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell’ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell’interesse archeologico disciplinata dall’articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente presenta il piano per l’espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato articolo 25, comma 8; ai sensi del comma 9 dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura si conclude con l’approvazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano.

2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti.

3. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può altresì essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità, con le modalità di cui all’articolo 52-nonies, per le infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di pubblica utilità. Gli stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza del beneficiario dell’espropriazione.

4. L’autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale e dei beni culturali, nonché il termine entro il quale l’infrastruttura lineare energetica è realizzata.

5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l’atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato d’intesa con le Regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

6. In caso di mancata definizione dell’intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell’autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d’intesa tra il Ministro delle attività produttive e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell’opera e dell’eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l’opera è autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell’articolo 52-quater, commi 2, 4 e 6.

Commento

Oggetto e ratio

L'art. 52-quinquies reca disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti di trasporto, ossia le grandi infrastrutture di trasporto del gas e dell'energia elettrica. La norma definisce un procedimento autorizzativo che tiene conto della rilevanza nazionale di tali reti e della pluralità di amministrazioni coinvolte.

Le infrastrutture lineari energetiche

Per infrastrutture lineari energetiche si intendono le reti di trasporto e distribuzione dell'energia, come elettrodotti, metanodotti e altre condotte, che si sviluppano nel territorio attraversando una pluralità di fondi. La loro realizzazione richiede spesso non l'acquisizione della proprietà, ma la costituzione di servitù, e si inserisce in un quadro normativo che coordina la disciplina espropriativa con quella di settore in materia di energia.

Le reti di trasporto

Le reti di trasporto si distinguono dalle reti di distribuzione per la loro funzione di vettoriamento dell'energia su grandi distanze e per la loro rilevanza strategica. La loro realizzazione richiede un procedimento coordinato, capace di acquisire i numerosi assensi necessari in tempi compatibili con le esigenze di approvvigionamento.

La conferenza di servizi e l'autorizzazione unica

Il procedimento si fonda, di regola, sulla conferenza di servizi e sul rilascio di un'autorizzazione unica, che concentra gli assensi delle diverse amministrazioni. L'autorizzazione comporta gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, l'apposizione del vincolo e, ove necessario, la variante agli strumenti urbanistici.

Il coinvolgimento di Stato e Regioni

La disciplina coordina le competenze statali e regionali, in coerenza con il riparto costituzionale in materia di energia. La conferenza di servizi è lo strumento attraverso cui le diverse istanze, statali, regionali e locali, sono composte in un'unica sede decisionale.

Gli effetti sui fondi

Come per le altre infrastrutture energetiche, la realizzazione delle reti di trasporto comporta di regola la costituzione di servitù sui fondi attraversati, con diritto del proprietario a un'indennità commisurata al pregiudizio. L'esproprio della piena proprietà è riservato ai casi in cui sia effettivamente necessario.

La semplificazione procedimentale

La concentrazione degli effetti e l'autorizzazione unica rispondono a un'esigenza di semplificazione e celerità, giustificata dalla rilevanza strategica delle reti. Restano ferme, anche qui, le garanzie partecipative e indennitarie dei proprietari interessati.

Profili pratici e tutela

Per il proprietario di un fondo attraversato da una rete di trasporto, è importante seguire il procedimento autorizzativo e la conferenza di servizi, perché è in quella sede che si definiscono il tracciato e gli effetti sull'immobile. L'autorizzazione unica è impugnabile davanti al giudice amministrativo; le questioni sull'indennità per la servitù sono devolute alla Corte d'appello.

Casi pratici

Caso 1: Rete di trasporto del gas

Per un grande metanodotto di trasporto, l'autorizzazione unica rilasciata in conferenza di servizi comporta pubblica utilità e vincolo sui fondi, tra cui quello di Tizio.

Caso 2: Coinvolgimento delle Regioni

Il procedimento per la rete che attraversa il terreno di Caio coordina, in conferenza di servizi, le competenze statali e regionali.

Caso 3: Servitù sulla rete

Sempronio conserva la proprietà del fondo attraversato dalla rete di trasporto, ma è indennizzato per la servitù imposta.

Domande frequenti

Cosa sono le reti di trasporto dell'energia?

Le grandi infrastrutture di trasporto del gas e dell'energia elettrica, di rilevanza strategica, distinte dalle reti di distribuzione.

Come si autorizzano?

Di regola tramite conferenza di servizi e autorizzazione unica, che concentra gli assensi e comporta pubblica utilità, vincolo ed eventuale variante.

Chi è coinvolto nel procedimento?

Stato e Regioni secondo le rispettive competenze, composte nella sede della conferenza di servizi.

Cosa accade al fondo attraversato?

Di regola si costituisce una servitù, con diritto del proprietario a un'indennità commisurata al pregiudizio.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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