In sintesi
- L'art. 476 determina la partecipazione di nave e carico alla massa debitoria: la base è il valore effettivo o presumibile al termine del viaggio o del viaggio contributivo.
- Dal valore di riferimento si deducono i danni subiti indipendentemente dal provvedimento volontario, sia anteriori sia successivi a esso, purché non causati dall'avaria comune.
- Si deducono anche le spese che sarebbero state risparmiate in caso di perdita totale dei beni, per non gravare gli altri contribuenti di poste già elise dall'eventuale perdita.
- La norma garantisce che la contribuzione sia commisurata al valore netto effettivamente salvato dall'avaria comune, non al valore teorico originario dei beni.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 476 Codice della Navigazione — Contribuzione della nave e del carico
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Per quanto concerne la nave, il carico e qualsiasi altra cosa che si trovi a bordo, la partecipazione alla massa debitoria è determinata sulla base del valore effettivo o presumibile al termine del viaggio, o, se si tratta di viaggio circolare, al termine del viaggio contributivo. Da tale valore deve essere fatta peraltro deduzione dei danni subiti indipendentemente dal provvedimento volontario, anteriormente o successivamente allo stesso, e delle spese che sono o sarebbero state risparmiate in caso di perdita delle cose medesime.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collegamento con la massa creditoria
L'art. 476 del Codice della navigazione specifica come determinare la partecipazione alla massa debitoria per i beni più rilevanti della spedizione: la nave, il carico e qualsiasi altra cosa si trovi a bordo. La norma è il contraltare, sul versante debitorio, dell'art. 473, che disciplina i danni materiali sul versante creditorio. Il principio ispiratore è il medesimo: la contribuzione deve essere commisurata al beneficio effettivo ricevuto dalla manovra di salvezza, il quale è pari al valore dei beni effettivamente salvati grazie al provvedimento del comandante. Una nave o un carico già compromessi prima dell'avaria comune hanno un valore in rischio ridotto, e la contribuzione deve tenerne conto applicando le deduzioni previste dalla norma.
Il valore di riferimento: termine del viaggio o viaggio contributivo
La base di calcolo per la contribuzione di nave e carico è il valore effettivo o presumibile al termine del viaggio o, in caso di viaggio circolare, al termine del viaggio contributivo. La scelta del termine del viaggio come momento di riferimento è coerente con quella adottata per la massa creditoria (art. 473): si valuta ciò che i beni varranno una volta arrivati a destinazione, tenendo conto del mercato di arrivo e delle condizioni tipiche del commercio marittimo. Il termine 'presumibile' apre a stime quando il valore al momento della determinazione non sia ancora definitivamente accertato, consentendo al liquidatore di avaria di procedere sulla base di proiezioni ragionevoli e documentate. Per il viaggio circolare, il riferimento è il porto di scarico dell'ultima partita di carico presente a bordo al momento del provvedimento, in linea con la definizione già vista nell'art. 473.
Prima deduzione: danni indipendenti dal provvedimento volontario
La norma impone di dedurre i danni subiti indipendentemente dal provvedimento volontario, sia anteriori sia successivi a esso. Questa deduzione è più ampia di quella prevista per la massa creditoria (art. 473, lettera b, limitata ai danni preesistenti): sul versante debitorio si escludono anche i danni sopravvenuti dopo il provvedimento, purché non causati dall'avaria comune. La ratio è chiara: se la nave o il carico si sono deteriorati per ragioni autonome (avaria di macchina, infortuni, danni atmosferici ordinari), il valore effettivamente in rischio al momento dell'avaria comune era ridotto, e la contribuzione deve riflettere tale riduzione. Una nave già gravemente danneggiata da precedenti eventi non può essere valutata al suo valore integrale per determinare la quota di contribuzione: i presenti contribuirebbero a ripartire un valore che in realtà non era mai stato 'salvato' dall'avaria comune nel suo complesso.
Seconda deduzione: spese risparmiate in caso di perdita totale
La seconda deduzione riguarda le spese che sono o sarebbero state risparmiate in caso di perdita totale dei beni. Il principio è di matrice contabile: il valore di un bene ai fini della contribuzione deve essere al netto dei costi che sarebbero stati necessari per la sua gestione fino al termine del viaggio. Se la perdita totale dei beni avrebbe comportato il risparmio di determinate spese (ad esempio, costi di sbarco, immagazzinamento, sdoganamento), tali importi riducono il valore su cui calcolare la quota di contribuzione. In altri termini, si considera solo il valore netto che il proprietario avrebbe effettivamente realizzato al termine del viaggio, non il valore lordo comprensivo delle spese necessarie per portare i beni a destinazione. Questa logica di nettizzazione è coerente con il principio generale che vuole la contribuzione commisurata al beneficio economico netto ricevuto dalla manovra di salvezza.
Casi pratici
Caso 1: Nave con danni preesistenti all'avaria
La nave di Tizio, al momento in cui il comandante adotta il provvedimento di avaria comune, presenta già danni strutturali all'alberatura per un evento atmosferico precedente, stimati in cinquantamila euro. Il valore della nave al termine del viaggio è determinato in trecentomila euro: nella formazione della massa debitoria, il liquidatore dedurrà i cinquantamila euro di danni preesistenti indipendenti dall'avaria, portando il valore contributivo di Tizio a duecentocinquantamila euro.
Caso 2: Carico danneggiato dopo il provvedimento per causa esterna
Il carico di Caio, del valore teorico di ottantamila euro al termine del viaggio, subisce dopo il provvedimento di avaria comune un ulteriore deterioramento di diecimila euro per infiltrazione d'acqua dovuta a una riparazione difettosa dello scafo, estranea all'avaria. Nel calcolo della massa debitoria, il valore contributivo del carico di Caio sarà ridotto a settantamila euro, deducendo i danni sopravvenuti per causa indipendente dal provvedimento volontario.
Caso 3: Deduzione delle spese di sbarco risparmiate
Il carico di Sempronio, del valore di sessantamila euro a fine viaggio, avrebbe richiesto spese di sbarco e sdoganamento per tremila euro. Nel caso di perdita totale del carico, tali spese sarebbero state risparmiate. Il liquidatore, nel determinare la quota contributiva di Sempronio nella massa debitoria, deduce i tremila euro di spese risparmiate, portando la base di calcolo a cinquantasettemilauro.
Domande frequenti
Come si determina il valore di nave e carico nella massa debitoria dell'avaria comune?
Sulla base del valore effettivo o presumibile al termine del viaggio o del viaggio contributivo, al netto delle deduzioni per danni indipendenti e spese risparmiate in caso di perdita totale.
I danni alla nave successivi al provvedimento di avaria si deducono dalla contribuzione?
Sì, ma solo se sono indipendenti dal provvedimento volontario: i danni sopravvenuti per cause estranee all'avaria comune riducono il valore contributivo della nave nella massa debitoria.
Perché si deducono le spese risparmiate in caso di perdita totale?
Per nettizzare il valore contributivo: la quota di contribuzione deve essere commisurata al beneficio economico netto ricevuto dalla manovra, non al valore lordo comprensivo di costi che sarebbero stati evitati dalla perdita totale.
Il valore di riferimento per la contribuzione è quello al momento del sinistro o a fine viaggio?
A fine viaggio: l'art. 476 fa riferimento al valore effettivo o presumibile al termine del viaggio o del viaggio contributivo, coerentemente con il criterio adottato per la massa creditoria.
Il carico di chi non ha subito danni nell'avaria comune contribuisce ugualmente alla massa debitoria?
Sì: la partecipazione alla massa debitoria dipende dal valore dei beni in rischio, non dall'aver subito danni. Chi ha il carico intatto contribuisce in proporzione al suo valore salvato.
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