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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose si prescrivono in sei mesi dalla riconsegna delle merci in caso di perdita parziale o avaria.
  • In caso di perdita totale, il termine decorre dal giorno in cui le merci avrebbero dovuto arrivare a destinazione o dalla data indicata nell'art. 456 per i trasporti di cose determinate.
  • Per i trasporti con origine o termine fuori d'Europa o dei paesi mediterranei, il termine di prescrizione è di un anno.
  • I termini brevi riflettono le esigenze di certezza proprie del commercio marittimo e la rapida obsolescenza delle prove disponibili.
  • La distinzione tra trasporti europei e transoceanici rispecchia la diversa complessità logistica e documentale dei traffici internazionali di lungo raggio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 438 Codice della Navigazione — Prescrizione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose si prescrivono col decorso di sei mesi dalla riconsegna delle cose, e, in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose avrebbero dovuto arrivare a destinazione o, nei trasporti di cose determinate, dal giorno indicato nell'articolo 456. Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione si compie col decorso di un anno. Sezione III Del trasporto di carico totale o parziale

Commento

Ratio e collocazione della norma

L'art. 438 del Codice della navigazione disciplina la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose per via marittima, introducendo termini significativamente più brevi rispetto alla prescrizione ordinaria decennale del diritto civile comune. La brevità dei termini risponde alle esigenze specifiche del commercio marittimo: le operazioni di carico e scarico coinvolgono spesso merci deperibili, le prove sullo stato del carico diventano difficilmente reperibili col trascorrere del tempo, e l'incertezza prolungata sui crediti e debiti delle parti pregiudicherebbe la fluidità degli scambi commerciali internazionali. La norma si inserisce in un sistema di termini brevi che caratterizza il diritto della navigazione anche in altri settori, come il trasporto di persone e il contratto di noleggio.

Il termine di sei mesi per i trasporti europei e mediterranei

Per i trasporti che si svolgono interamente in Europa o nei paesi bagnati dal Mediterraneo, il termine di prescrizione è di sei mesi. Si tratta di un termine eccezionalmente breve rispetto agli standard del diritto civile: la ratio è la semplicità e la rapidità dei traffici nel bacino mediterraneo ed europeo, dove le operazioni di verifica e contestazione possono essere svolte in tempi relativamente brevi. Il dies a quo — cioè il giorno dal quale il termine comincia a decorrere — varia in base alla natura dell'evento che dà origine al diritto: dalla riconsegna delle cose per le perdite parziali e le avarie, dal giorno in cui le merci avrebbero dovuto arrivare per la perdita totale, dalla data indicata dall'art. 456 per i trasporti di cose determinate (tipicamente la polizza di carico in caso di perdita totale di cose individuate).

Il termine di un anno per i trasporti extra-europei e transoceanici

Per i trasporti che hanno inizio o termine fuori d'Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, la norma prevede un termine di prescrizione di un anno. Il raddoppio del termine è giustificato dalla maggiore complessità logistica e documentale dei traffici transoceanici: le distanze maggiori, la pluralità di operatori coinvolti, la complessità delle formalità doganali e la diversità delle giurisdizioni attraversate rendono necessario un tempo più ampio per accertare la sussistenza e l'entità dei danni, raccogliere le prove necessarie e far valere le proprie pretese. La norma si riferisce sia ai trasporti che partono da fuori Europa sia a quelli destinati a porti extra-europei: è sufficiente che uno solo degli estremi del viaggio si trovi fuori dalla zona geografica indicata perché si applichi il termine annuale.

Decorrenza e regime delle cause di sospensione e interruzione

I termini previsti dall'art. 438 sono termini di prescrizione e non di decadenza: a essi si applicano pertanto le cause generali di sospensione e interruzione previste dagli artt. 2941 e seguenti del codice civile. In particolare, la prescrizione è sospesa tra le parti vincolate da obblighi di mediazione o di ADR in materia di trasporto, e si interrompe per effetto di ogni atto di riconoscimento del debito da parte del debitore o di ogni atto giudiziale o stragiudiziale diretto a far valere il diritto. Nella pratica commerciale, la corrispondenza tra le parti sulle modalità di liquidazione del danno può assumere rilievo interruttivo ai sensi dell'art. 2943 c.c., a condizione che costituisca una chiara manifestazione della volontà del creditore di far valere il proprio diritto.

Coordinamento con le Regole di Aja-Visby e le convenzioni internazionali

Il termine di un anno previsto dall'art. 438 per i trasporti extra-europei si avvicina a quello di un anno stabilito dall'art. III, par. 6 delle Regole di Aja-Visby, che rappresentano il regime convenzionale internazionale più diffuso nel trasporto marittimo di merci. Tuttavia, le Regole di Aja-Visby prevedono la decadenza (e non la prescrizione) in un anno, con effetti potenzialmente diversi sul piano processuale. Il coordinamento tra la norma interna e le convenzioni internazionali applicabili in base alla legge regolatrice del contratto è dunque fondamentale per individuare correttamente il regime applicabile a ciascun trasporto internazionale: in presenza di polizza di carico soggetta alle Regole di Aja-Visby, il termine decadenziale convenzionale può prevalere su quello prescrizionale interno.

Casi pratici

Caso 1: Tizio: azione proposta oltre i sei mesi dalla riconsegna su rotta mediterranea

Tizio, destinatario di un carico di ceramiche danneggiate su una rotta Napoli-Barcellona, attende nove mesi prima di agire in giudizio contro il vettore per ottenere il risarcimento. Il giudice dichiara prescritto il diritto di Tizio ai sensi dell'art. 438, poiché il termine di sei mesi dalla riconsegna è ampiamente decorso senza che egli abbia compiuto atti interruttivi.

Caso 2: Caio: perdita totale su rotta transatlantica e decorrenza del termine annuale

Caio aveva spedito macchinari verso il Brasile; la nave affonda e le merci vanno perdute completamente. Il termine di prescrizione di un anno decorre dal giorno in cui le merci avrebbero dovuto arrivare a Santos. Caio, informato dell'evento con ritardo, riesce a raccogliere la documentazione necessaria e a citare in giudizio il vettore entro undici mesi dalla data di arrivo prevista, salvaguardando il proprio diritto.

Caso 3: Sempronio: interruzione della prescrizione mediante lettera di messa in mora

Sempronio subisce avarie al carico su una rotta nel Mediterraneo e, a quattro mesi dalla riconsegna, invia al vettore una lettera raccomandata di messa in mora in cui descrive i danni e quantifica la propria pretesa risarcitoria. Questo atto interrompe il termine di prescrizione, che ricomincia a decorrere ex novo dalla data della ricezione della lettera, consentendo a Sempronio di disporre di un ulteriore periodo di sei mesi per agire in giudizio.

Domande frequenti

Entro quando si prescrivono i diritti derivanti da un contratto di trasporto marittimo di cose?

In sei mesi dalla riconsegna per i trasporti europei e mediterranei; in un anno per i trasporti con origine o destinazione fuori d'Europa o del Mediterraneo.

Da quando decorre il termine di prescrizione in caso di perdita totale delle merci?

Dalla data in cui le merci avrebbero dovuto arrivare a destinazione, o dalla data indicata dall'art. 456 per i trasporti di cose determinate.

Il termine dell'art. 438 è di prescrizione o di decadenza?

Di prescrizione, quindi soggetto alle cause di sospensione e interruzione previste dal codice civile (artt. 2941 e seguenti c.c.). La messa in mora e gli atti giudiziali lo interrompono, facendolo decorrere nuovamente.

Come si determina se si applica il termine di sei mesi o di un anno?

Il termine annuale si applica quando il viaggio ha inizio o termine fuori d'Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo. È sufficiente che uno solo degli estremi del trasporto sia extra-europeo.

Le Regole di Aja-Visby prevedono lo stesso termine dell'art. 438?

Le Regole di Aja-Visby prevedono un termine di un anno, ma si tratta di decadenza e non di prescrizione; in presenza di polizza di carico soggetta a quella convenzione, il regime convenzionale può prevalere sulla norma interna.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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