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Art. 371 DPR 495/1992 — Persone e carichi trasportabili

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Art. 371 DPR 495/1992 — Persone e carichi trasportabili

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Il numero massimo di persone trasportabili sulle autovetture, anche se adibite al trasporto di persone e di cose, già immatricolate alla data del 23 giugno 1966, è quello indicato sulle relative carte di circolazione tra le caratteristiche tecniche alla voce "posti totali n…" oppure sulle licenze di circolazione rilasciate ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n.1740, alla analoga voce "posti n… compreso il conducente".

2. Le annotazioni del tipo: posti 2+2, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari alla somma dei due numeri indicati.

3. Le annotazioni del tipo: posti 4/5, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari al maggiore dei due numeri indicati.

4. Le eventuali variazioni a detto numero di persone trasportabili che dovessero essere autorizzate a seguito di ulteriori verifiche e prove effettuate sui prototipi degli autoveicoli, qualora non comportino modifiche al veicolo originale, verranno annotate sulle carte di circolazione degli autoveicoli dello stesso tipo a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. senza che sia effettuata visita sui singoli veicoli.

5. Le variazioni del numero dei posti totali sui veicoli costruiti in singoli esemplari saranno annotate sulle carte di circolazione a seguito di verifiche e prove.

6. Ai fini della determinazione della massa complessiva trasportabile sui veicoli di cui all'articolo 167, comma 1, del codice, si tiene conto del corrispondente limite contenuto nel documento di circolazione dei veicoli medesimi. Nota all'art. 371: – Il R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, reca: "Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione".