- Per ottenere, rinnovare o confermare la validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli il richiedente deve risultare privo di malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali che impediscano la guida sicura dei veicoli per cui si chiede l'abilitazione.
- I medici certificatori di cui all'art. 119, comma 2, del Codice devono tenere in particolare considerazione le affezioni specifiche elencate nell'art. 320 del regolamento.
- Quando le indagini cliniche evidenzino malattie o deficienze elencate negli artt. 320-323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo se certifica che tali condizioni non pregiudicano la sicurezza alla guida.
- Nei casi dubbi o quando espressamente previsto, il giudizio di idoneità è demandato alla commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del Codice della Strada, che indica anche la scadenza per il successivo controllo.
- La visita medica di idoneità deve essere effettuata presso strutture pubbliche di appartenenza del medico accertatore o in gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie.
Testo dell'articoloVigente
Art. 319 DPR 495/1992 — Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita….
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. 2. I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'articolo
320. 3. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita. 4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, che indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida. 5. Il medico accertatore di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, effettua la visita medica di idoneità alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 319 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 319 c.c.: articolo abrogato
- Articolo 319 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 319 Codice di Procedura Civile: Costituzione delle parti
- Articolo 319 Codice di Procedura Penale: Offerta di cauzione
- Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d’uffi
In sintesi
Indice dei contenuti
Il sistema delle verifiche sanitarie per la patente: art. 119 del Codice e art. 319 del regolamento
L'articolo 319 del DPR 495/1992 è la norma regolamentare che attua l'art. 119 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) in materia di requisiti fisici e psichici per la guida. Si tratta di uno degli articoli pillar del regolamento, perché fissa la cornice procedurale entro cui operano i medici certificatori, le commissioni mediche locali e i soggetti richiedenti in tutte le fasi del ciclo di vita della patente: conseguimento iniziale, revisione straordinaria disposta dall'autorità, e conferma di validità in sede di rinnovo.
Il sistema di verifica sanitaria dell'idoneità alla guida è fondato su un principio di precauzione: la circolazione stradale espone a rischi non solo il conducente ma anche gli altri utenti della strada. Di conseguenza, l'ordinamento richiede che chiunque guidi un veicolo a motore soddisfi requisiti minimi di salute fisica e psichica che garantiscano la capacità di reazione, la percezione visiva e uditiva, il controllo motorio e la lucidità di giudizio necessari per la guida sicura.
Il criterio di idoneità: la soglia del «pregiudizio alla guida sicura»
Il comma 1 dell'art. 319 enuncia il criterio positivo di idoneità in termini negativi: il richiedente non deve risultare affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale «tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita». Questa formulazione è deliberatamente generale e elastica.
La norma non elenca patologie specifiche, ma rinvia agli artt. 320-323 per la specificazione delle affezioni rilevanti. Il criterio fondamentale non è l'esistenza in sé della patologia, ma la sua incidenza sulla capacità di guida sicura per quella specifica categoria di patente. Una condizione che rende inidoneo un conducente di autotreni (patente C o CE) potrebbe non precludere la guida di un'autovettura (patente B) con adattamenti; una visione monoculare potrebbe essere compatibile con la guida di veicoli di categoria minore ma non con quella di mezzi pesanti. Il sistema è quindi flessibile e orientato alla valutazione caso per caso.
Il ruolo del medico certificatore e le affezioni dell'art. 320
Il comma 2 — ancorché soppresso nel comma numerato nel testo riportato, ma il cui contenuto sostanziale è recuperato dal comma 3 — stabilisce il ruolo dei medici certificatori abilitati. L'art. 119, comma 2, del Codice identifica i soggetti abilitati al rilascio del certificato di idoneità: i medici della motorizzazione, i medici militari, i medici delle Ferrovie dello Stato e, per le patenti di categoria A e B, anche i medici di base iscritti al registro ministeriale.
Questi medici devono tenere in «particolare considerazione» le affezioni elencate nell'art. 320, che costituisce il catalogo specifico delle patologie e condizioni meritevoli di valutazione approfondita. Tale catalogo comprende, tra le altre, le malattie cardiovascolari, le patologie neurologiche (epilessia, narcolessia, disturbi del sonno), i disturbi della vista e dell'udito, le malattie psichiatriche, le dipendenze da alcol e sostanze, i disturbi del metabolismo e le condizioni fisiche che limitino la mobilità degli arti necessaria per la guida.
Il potere di rilasciare il certificato nonostante una patologia: la valutazione caso per caso
Il comma 3 è la disposizione più significativa sotto il profilo pratico: quando dalle indagini cliniche — compresi gli esami psicologici di cui all'art. 119, comma 9, del Codice — emergano malattie o deficienze elencate negli artt. 320-323, il medico «può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita».
La struttura logica della norma è rilevante: la patologia non determina automaticamente l'inidoneità, ma sposta sul medico l'onere di una valutazione positiva espressa. Il medico deve accertare e dichiarare — non semplicemente ritenere — che la condizione non pregiudica la sicurezza. Questa dichiarazione ha valore di assunzione di responsabilità professionale e, se mendace o negligente, può esporre il medico a conseguenze disciplinari e risarcitorie.
La norma valorizza la professionalità del medico certificatore e la personalizzazione della valutazione, evitando esclusioni automatiche fondate sulla sola diagnosi. Questo approccio è in linea con la normativa europea in materia di idoneità alla guida, che distingue tra inidoneità assoluta e inidoneità condizionale (soggetta a prescrizioni, adattamenti del veicolo o scadenze ravvicinate di rinnovo).
La commissione medica locale: i casi dubbi e le scadenze ravvicinate
Il comma 4 disciplina il deferimento alla commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del Codice della Strada. La commissione interviene in due ipotesi: i casi «dubbi», in cui il medico certificatore non sia in grado di esprimere un giudizio definitivo sulla base della visita ordinaria; e i casi in cui il deferimento sia espressamente previsto dalla normativa di settore, come per determinate patologie ad alto rischio (epilessia, gravi patologie cardiovascolari, disturbi psichiatrici).
La commissione non si limita a esprimere un giudizio di idoneità o inidoneità, ma indica anche «l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo». Questa previsione consente il rilascio di patenti con validità ridotta rispetto a quella ordinaria, soggette a verifica più frequente dello stato di salute del conducente. È il meccanismo tipico per patologie stabili o controllate che non precludono la guida ma richiedono monitoraggio (ad esempio, diabete insulino-dipendente ben compensato, patologie cardiovascolari trattate).
Il luogo e le attrezzature della visita medica
Il comma 5 introduce un requisito di contesto per la visita medica: il medico accertatore deve effettuarla «presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo». Questa prescrizione garantisce che la visita sia effettuata in condizioni idonee — con la disponibilità di strumenti diagnostici adeguati (oftalmoscopio, audiometro, sfigmomanometro, attrezzatura per l'esame neurologico di base) — e non in contesti improvvisati o privi dei requisiti minimi.
La norma riflette l'esigenza che il certificato di idoneità sia il prodotto di una valutazione clinica seria e documentata, non di una mera visita superficiale. La responsabilità del medico è tanto più rilevante in quanto il certificato che rilascia ha effetti diretti sulla circolazione stradale e sulla sicurezza pubblica.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti