In sintesi
- La distruzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi previsti dagli artt. 23 e 24 è disposta con decreto del Ministro della salute, che ne stabilisce anche le modalità operative.
- Il Ministro si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove disponibili, o di strutture nazionali.
- Il Ministro può richiedere ai prefetti delle province interessate di garantire l’assistenza delle forze di polizia durante le operazioni di distribuzione (trasferimento) delle sostanze.
- Il verbale delle operazioni di assistenza delle forze dell’ordine è trasmesso al Ministero della salute a chiusura del procedimento.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 25 T.U. Stupefacenti — Distruzione delle cose consegnate o messe a disposizione dal Ministero della Sanita’
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23 e 24 e' disposta con decreto del Ministro della sanita' che ne stabilisce le modalita' di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.
2. In tali casi il Ministro della sanita' puo', altresi', richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distribuzione.
3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 e' trasmesso al Ministero della sanita'. Torna al sommario
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e funzione della norma
L’art. 25 del D.P.R. 309/1990 disciplina il procedimento formale di distruzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, che costituisce la soluzione terminale quando le sostanze non possono essere cedute o utilizzate terapeuticamente. La norma si inserisce nell’articolato sistema di smaltimento delle sostanze uscite dal circuito autorizzato (artt. 22-25), svolgendo la funzione di presidio contro il rischio che sostanze destinate alla distruzione vengano sottratte e reimmesse nel mercato illecito.
La scelta dello strumento del decreto ministeriale — atto formale, motivato e tipicamente soggetto a pubblicità — riflette la serietà dell’operazione: distruggere sostanze stupefacenti è un’attività irreversibile che deve essere documentata e verificabile ex post. Il decreto stabilisce non solo la decisione di distruggere, ma anche le modalità operative concrete, garantendo un margine di adattamento alle caratteristiche specifiche delle sostanze e dei luoghi.
Il decreto ministeriale di distruzione
La forma del decreto è obbligatoria: la decisione di distruzione non può essere adottata con atti informali o delega verbale. Il decreto indica le sostanze da distruggere (con riferimento ai verbali di inventario e alle analisi precedentemente effettuate), le quantità, le strutture pubbliche incaricate dell’operazione e le modalità tecniche da seguire (incenerimento, smaltimento come rifiuto sanitario speciale, ecc.). Il decreto è notificato al proprietario delle sostanze, se ancora identificabile, e comunque comunicato alle autorità locali coinvolte.
La previsione che il Ministro «si avvale» di strutture pubbliche — prima locali, poi nazionali in subordine — riflette un criterio di sussidiarietà territoriale: si preferisce fare ricorso a impianti pubblici esistenti nel territorio in cui le sostanze si trovano, evitando trasferimenti su lunghe distanze che aumentano il rischio di sottrazione. Solo quando non siano disponibili strutture locali idonee si ricorre a strutture nazionali (ad esempio i laboratori del Ministero della salute o impianti di incenerimento specializzati).
L’assistenza delle forze di polizia (comma 2)
Il comma 2 prevede che il Ministro possa richiedere ai prefetti di assicurare l’assistenza delle forze di polizia durante le operazioni di distribuzione — termine che nel contesto dell’articolo indica il trasferimento fisico delle sostanze dal luogo di deposito agli impianti di distruzione, e le operazioni di distruzione in senso stretto. Il termine «distribuzione» è atecnico rispetto all’uso corrente nel T.U. (dove «distribuzione» indica la cessione commerciale), ma nel contesto dell’art. 25 è univocamente riferito alla fase logistica della distruzione.
Il coinvolgimento delle forze di polizia non è obbligatorio ma discrezionale: il Ministro lo richiede quando le quantità o la tipologia delle sostanze rendono particolarmente rilevante il rischio di sottrazione durante le operazioni di trasferimento o distruzione. La richiesta è indirizzata ai prefetti delle province «interessate», vale a dire quelle dove si trovano le sostanze o attraverso le quali esse vengono trasferite.
L’obbligo di verbalizzazione (comma 3)
Il verbale delle operazioni — redatto dalle forze di polizia intervenute — è trasmesso al Ministero della salute. Questo documento ha un duplice valore: da un lato attesta l’avvenuta esecuzione del decreto ministeriale di distruzione (a prova che le sostanze sono state effettivamente distrutte e non disperse); dall’altro costituisce un documento di chiusura della catena di custodia iniziata con il provvedimento di decadenza/revoca/sospensione ex art. 21 e proseguita attraverso le fasi degli artt. 22-23-24.
Il verbale integra i registri ministeriali e può avere rilevanza in eventuali procedimenti penali o amministrativi successivi: se qualcuno sostiene che le sostanze non sono state effettivamente distrutte, il verbale (o la sua mancanza) assume valore probatorio determinante.
Coordinamento con l’art. 25-bis e differenze
L’art. 25 regola la distruzione disposta d’autorità dal Ministro nell’ambito dei procedimenti ex artt. 23-24 (sostanze giacenti presso operatori la cui autorizzazione è cessata o sostanze acquisite dallo Stato). L’art. 25-bis — introdotto successivamente — disciplina invece la distruzione su iniziativa degli operatori stessi (farmacie e soggetti autorizzati ex art. 17) per le loro scorte scadute o deteriorate, prevedendo un regime semplificato con intervento dell’ASL o di aziende di smaltimento dei rifiuti sanitari. Le due procedure sono dunque complementari: l’art. 25 è la distruzione per le sostanze passate sotto il controllo statale; l’art. 25-bis è la distruzione su iniziativa degli operatori ancora in attività ma con sostanze non più utilizzabili.
Casi pratici
Caso 1: Distruzione di stupefacenti confiscati con assistenza delle forze dell’ordine
Il Ministero della salute, a seguito della definitiva confisca di un ingente quantitativo di eroina — circa 40 kg — sequestrati nell’ambito di un procedimento penale per traffico internazionale, emette un decreto ministeriale di distruzione. Considerata la rilevanza quantitativa delle sostanze e il rischio di sottrazione durante il trasporto, il Ministero richiede ai prefetti di Napoli e di Roma — province interessate dal percorso di trasferimento — di garantire l’assistenza delle forze di polizia. Il trasporto avviene con scorta; le sostanze sono incenerite presso un impianto pubblico specializzato. Tizio, già condannato come responsabile del traffico, non può vantare alcun diritto sulle sostanze confiscate. Le forze dell’ordine redigono il verbale che viene trasmesso al Ministero entro 48 ore dall’operazione.
Caso 2: Distruzione di sostanze deteriorate acquisite dallo Stato senza assistenza di polizia
Il Ministero della salute, dopo aver acquisito dallo Stato alcune centinaia di compresse di benzodiazepine deteriorate (già giacenza dell’impresa di Caia), emette il decreto di distruzione, affidando l’operazione all’ASL territorialmente competente, che gestisce un proprio impianto di smaltimento dei rifiuti sanitari speciali. Non richiedendo le circostanze (modesta quantità, sostanze non iniettabili, percorso breve) l’assistenza delle forze dell’ordine, il Ministero non attiva la procedura del comma 2. L’ASL redige il verbale delle operazioni e lo trasmette al Ministero. Il fascicolo relativo all’impresa di Caia viene formalmente chiuso con l’acquisizione del verbale.
Caso 3: Scelta tra strutture locali e nazionali per la distruzione
Il Ministero della salute deve procedere alla distruzione di un lotto di metadone in soluzione acquisito dallo Stato dopo la cessazione dell’impresa di Sempronio. Le verifiche condotte dal Ministero evidenziano che nella provincia in cui si trova il lotto non sono disponibili strutture pubbliche dotate degli impianti idonei per il trattamento di solventi farmaceutici ad alta concentrazione. Il Ministero ricorre quindi a una struttura nazionale — un laboratorio chimico pubblico di Roma — e dispone il trasporto con il necessario regime di sicurezza. Il prefetto della provincia di provenienza del lotto fornisce l’assistenza delle forze dell’ordine per la fase di carico e trasporto fino alla struttura nazionale. Il verbale dell’intera operazione è trasmesso al Ministero e conservato nel registro delle distruzioni.
Domande frequenti
Perché la distruzione richiede un decreto ministeriale e non è sufficiente un atto informale?
La distruzione è un’operazione irreversibile che attiene a sostanze particolarmente sensibili. Il decreto ministeriale garantisce la tracciabilità, la motivazione e la verificabilità ex post dell’operazione. Costituisce inoltre la base giuridica formale per il coinvolgimento delle strutture pubbliche e delle forze dell’ordine.
L’assistenza delle forze di polizia durante le operazioni è sempre obbligatoria?
No. Il comma 2 usa la formula «può richiedere», indicando una facoltà discrezionale del Ministro. L’assistenza è richiesta quando le circostanze lo rendono necessario: quantità rilevanti di sostanze, tipologie ad alto rischio di sottrazione (es. oppioidi ad alta concentrazione), o percorsi di trasferimento che attraversano zone a rischio.
Qual è il valore giuridico del verbale previsto dal comma 3?
Il verbale attesta l’avvenuta distruzione delle sostanze e chiude formalmente la catena di custodia documentale. Può avere rilevanza probatoria in sede penale o amministrativa: esclude la responsabilità del Ministero per il mancato reperimento delle sostanze dopo la distruzione e attesta la corretta esecuzione del decreto ministeriale.
Qual è la differenza tra la distruzione ex art. 25 e quella ex art. 25-bis?
L’art. 25 riguarda la distruzione disposta d’autorità dal Ministro per le sostanze passate sotto il controllo statale (giacenze di operatori cessati o sostanze acquisite dallo Stato). L’art. 25-bis riguarda la distruzione su iniziativa degli operatori ancora in attività (farmacie, soggetti autorizzati ex art. 17) per le loro scorte scadute o deteriorate, con una procedura semplificata che coinvolge l’ASL o aziende private di smaltimento.
Il proprietario originario delle sostanze deve partecipare alle operazioni di distruzione?
La legge non prevede un diritto di partecipazione del proprietario originario, né un obbligo. In pratica, il proprietario (o il suo rappresentante) può essere informato della data e del luogo della distruzione e può assistere, ma non ha potere di bloccarla. Il verbale è trasmesso al Ministero, non al proprietario, anche se quest’ultimo può accedere al documento tramite l’istituto dell’accesso agli atti.
Vedi anche