Testo dell'articoloVigente
Art. 22 D.Lgs. 201/2022 – Esecuzione di lavori connessi alla gestione
Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)
1. Qualora la gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia affidata con una delle modalità di cui all’articolo 14, comma 1, il soggetto gestore affida la realizzazione dei lavori connessi alla gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali secondo le modalità previste dalla disciplina in materia dei contratti pubblici, fatta salva la possibilità di realizzarli direttamente nella ipotesi in cui l’affidamento abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete sia l’esecuzione dei lavori e il gestore sia qualificato ai sensi della normativa vigente.
2. Nei casi in cui la gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, separata o integrata con l’erogazione dei servizi, risulti affidata, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con modalità diverse da quelle previste dall’articolo 14, comma 1, i soggetti gestori provvedono all’esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali esclusivamente secondo le modalità previste dalla disciplina in materia di contratti pubblici. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
La funzione dell'articolo 22: evitare affidamenti diretti di lavori pubblici
L'articolo 22 del D.Lgs. 201/2022 affronta un tema tradizionalmente delicato nella pratica dei servizi pubblici locali: l'esecuzione dei lavori connessi alla gestione di reti e impianti. Il rischio che la norma vuole scongiurare è quello del gestore che, sfruttando la propria posizione, esegua direttamente o affidi senza gara i lavori di manutenzione straordinaria, potenziamento o rinnovo delle infrastrutture, eludendo così le regole sulla concorrenza negli appalti pubblici.
Il comma 1 enuncia la regola generale: qualunque sia la modalità con cui la gestione della rete è stata affidata (gara, società mista, in house), i lavori connessi devono essere assegnati secondo la disciplina in materia di contratti pubblici. Questo significa che il gestore, anche se è una società in house dell'ente locale, non può affidare direttamente i lavori a imprese di propria scelta, ma deve seguire le procedure del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici): gara pubblica, procedure negoziate nei casi ammessi, affidamento diretto entro le soglie previste.
L'eccezione per l'esecuzione diretta
Il comma 1 prevede un'unica eccezione: il gestore può eseguire i lavori in proprio (autoproduzione) se ricorrono cumulativamente due condizioni. La prima è che l'affidamento originario avesse ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete sia l'esecuzione dei lavori, ovvero che il contratto di affidamento includesse espressamente anche la componente lavori. La seconda è che il gestore sia qualificato ai sensi della normativa vigente, cioè iscritto nelle categorie SOA appropriate per la tipologia e l'importo dei lavori da realizzare. La doppia condizione è cumulativa: non basta la qualificazione SOA se il contratto non prevedeva la componente lavori, né basta che il contratto lo prevedesse se il gestore è privo delle qualificazioni necessarie.
La disciplina transitoria per gli affidamenti in essere
Il comma 2 si rivolge alle gestioni già in corso alla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2022). Per quelle gestioni affidate con modalità «diverse da quelle previste dall'articolo 14, comma 1» - cioè affidate in forme che il nuovo decreto non consente più - i gestori devono comunque eseguire i nuovi lavori connessi esclusivamente secondo le regole del codice dei contratti pubblici. La disposizione ha carattere transitorio ma non derogatoria sulla sostanza: anche per i vecchi gestori, dal 31 dicembre 2022 in poi i lavori devono seguire le procedure concorsuali.
Perché questa norma è rilevante per operatori e enti locali
Per gli operatori economici del settore delle costruzioni, l'articolo 22 rappresenta una garanzia di accesso al mercato: i lavori sulle reti pubbliche non possono essere monopolizzati dal gestore del servizio tramite affidamenti diretti. Per gli enti locali, la norma impone un monitoraggio dei comportamenti del gestore anche sotto il profilo degli appalti di lavori, che rientrano negli obblighi di rendicontazione del contratto di servizio ai sensi dell'articolo 24. Violazioni della regola potrebbero configurare illegittimità degli affidamenti e, in contesti di in house, potenziali profili di responsabilità erariale.
Casi pratici
Caso 1: Società in house che esegue lavori di rinnovo rete senza gara
Alfa Ambiente S.r.l., società in house del Comune di Alfa, gestisce la rete fognaria comunale. Il direttore generale delibera di affidare direttamente a una società collegata i lavori di sostituzione delle condotte vetuste, per un importo di 800.000 euro. Il Comune, in sede di vigilanza ex articolo 28, rileva l'irregolarità: l'affidamento avrebbe dovuto seguire le procedure del codice dei contratti pubblici. Il contratto di servizio originario non prevedeva l'esecuzione diretta dei lavori, e Alfa Ambiente non è qualificata SOA per la categoria di lavori richiesta. Il Comune impone l'annullamento dell'affidamento diretto e l'avvio di una procedura negoziata.
Caso 2: Gestore con qualificazione SOA esegue lavori in autoproduzione
La società Beta S.p.A. ha vinto la gara per la gestione integrata del servizio di distribuzione del gas e dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della rete, come espressamente previsto dal bando. Beta è qualificata per i lavori in categoria OG6 (gas) fino a 5 milioni di euro. In occasione del potenziamento di un tratto di rete per 1,2 milioni, Beta decide di eseguire i lavori con la propria organizzazione interna. Ricorrendo entrambe le condizioni del comma 1 dell'articolo 22 - affidamento che includeva i lavori e qualificazione SOA adeguata - il Comune ritiene l'autoproduzione ammissibile e non avvia contestazioni.
Caso 3: Affidamento preesistente al D.Lgs. 201/2022: obbligo di gara per i nuovi lavori
La società Gamma S.r.l. gestisce la rete di illuminazione pubblica di tre comuni in base a un affidamento diretto risalente al 2018, non conforme alle modalità oggi previste dall'articolo 14. Nel 2023, Gamma propone di affidare a una ditta di propria fiducia i lavori di sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia LED, per 600.000 euro. I tre comuni, verificata la disciplina transitoria dell'articolo 22, comma 2, comunicano a Gamma che i lavori devono essere affidati tramite procedura comparativa ai sensi del codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalle modalità con cui era stata costituita la gestione originaria.
Domande frequenti
Un gestore in house può eseguire direttamente i lavori sulla rete senza gara?
Solo in presenza di due condizioni cumulative: il contratto di affidamento deve aver incluso espressamente anche l'esecuzione dei lavori, e il gestore deve essere qualificato (iscrizione SOA) per la tipologia e l'importo dei lavori. In assenza di anche una sola di queste condizioni, i lavori devono essere affidati con procedura a evidenza pubblica.
Le regole dell'articolo 22 si applicano anche ai gestori in essere prima del D.Lgs. 201/2022?
Sì. Il comma 2 dell'articolo 22 stabilisce che anche i gestori affidatari con modalità difformi da quelle ora previste devono, dal 31 dicembre 2022, affidare i nuovi lavori connessi alla gestione secondo le procedure del codice dei contratti pubblici. La disciplina transitoria non consente deroghe sul punto.
Cosa si intende per «lavori connessi alla gestione»?
Rientrano nella nozione tutti i lavori necessari per mantenere, potenziare o rinnovare le reti, gli impianti e le dotazioni patrimoniali essenziali utilizzati nella gestione del servizio: manutenzione straordinaria, ampliamenti, sostituzioni di componenti infrastrutturali. Sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria di piccola entità, soggetti alle ordinarie soglie del codice degli appalti.
Cosa rischia un gestore che affida lavori senza gara in violazione dell'articolo 22?
L'affidamento diretto illegittimo espone il gestore all'annullamento del contratto di lavori, a potenziali azioni di responsabilità da parte dell'ente affidante e, nei casi di società in house, a profili di responsabilità erariale. L'ente, in base all'articolo 27, comma 3, può risolvere anticipatamente il contratto di servizio in caso di grave inadempimento agli obblighi contrattuali.