← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Divieto assoluto: il comandante della nave italiana non può concedere asilo a bordo in paese estero a persone ricercate dall'autorità locale per aver commesso un reato comune.
  • Indifferenza della nazionalità: il divieto si applica indistintamente, anche se la persona ricercata è cittadino o suddito italiano.
  • Limite al «reato comune»: la norma si riferisce espressamente ai reati comuni, lasciando aperta — per via sistematica — la questione dei reati politici e del diritto di rifugio.
  • Contesto extraterritoriale: il divieto opera esclusivamente in paese estero; in porto italiano il comandante è soggetto all'ordinamento nazionale, non all'art. 198.
  • Obbligazione del comandante: la norma configura un obbligo negativo direttamente in capo al comandante, che è l'unica figura legittimata a concedere o rifiutare l'accesso a bordo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 198 Codice della Navigazione — Divieto di asilo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il comandante della nave non può in paese estero concedere asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità per aver commesso un reato comune.

Commento

Ratio e inquadramento

L'art. 198 del Codice della navigazione disciplina il c.d. divieto di asilo navale — la prassi per cui una nave, storicamente considerata come parziale proiezione del territorio dello Stato di bandiera, potrebbe servire come rifugio per persone ricercate dall'autorità locale. Il legislatore del 1942 ha escluso questa possibilità per i reati comuni, allineandosi al principio di cooperazione internazionale in materia penale e impedendo che la nave mercantile italiana diventi un ostacolo all'azione giudiziaria estera. La disposizione riflette anche la necessità di non esporre l'Italia a contenziosi diplomatici per la condotta dei propri comandanti navali: concedere asilo a un ricercato per reato comune sarebbe lesivo dei rapporti bilaterali con lo Stato estero e contrario ai principi di buona fede del diritto internazionale consuetudinario.

Il divieto e i suoi presupposti

Il divieto scatta quando ricorrono tre condizioni cumulative: (a) la nave si trova in paese estero; (b) la persona che chiede asilo è ricercata dalla competente autorità locale; (c) la ricerca è motivata da reato comune. In assenza di anche una sola di queste condizioni, il divieto non opera nella sua formulazione letterale. La condizione «in paese estero» limita l'ambito applicativo alle situazioni extraterritoriali: quando la nave è in porto italiano, l'accesso a bordo è regolato dall'ordinamento nazionale e dall'autorità portuale italiana, non dall'art. 198. La condizione dell'essere «ricercate dalla competente autorità» presuppone un atto formale di ricerca — tipicamente un mandato d'arresto, un ordine di fermo o una richiesta ufficiale di consegna — non una semplice segnalazione informale.

Il significato di «reato comune» e l'esclusione dei reati politici

La norma limita esplicitamente il divieto ai reati comuni, lasciando implicita ma rilevante la questione dell'asilo per reati politici o per persecuzioni non penali. Nel diritto internazionale del 1942 — e a maggior ragione dopo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 e la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati — il perseguitato politico gode di una tutela distinta dal mero delinquente comune. La norma del Codice della navigazione non disciplina il diritto d'asilo politico, limitandosi a escluderlo dall'ambito del divieto per i reati comuni. Ciò non significa però che il comandante abbia il potere di concedere asilo politico a bordo: questa competenza appartiene allo Stato, non al singolo comandante, e richiede procedure specifiche in sede diplomatica e consolare.

La posizione del comandante: obbligo negativo

La norma impone al comandante un obbligo negativo: non concedere asilo. Il comandante non è chiamato a cooperare attivamente con l'autorità estera (funzione che compete semmai alle autorità diplomatiche e consolari), ma semplicemente a non impedire l'azione di quella autorità concedendo rifugio a bordo. In questo senso l'art. 198 non è una norma di cooperazione internazionale, ma una norma di astensione: impone al comandante di non frapporre la nave come ostacolo all'azione dell'autorità estera. Va ricordato che il comandante ha poteri di polizia a bordo ai sensi del Codice della navigazione, e tra questi rientra il controllo degli accessi; il divieto dell'art. 198 limita l'esercizio di questi poteri nel senso di non poter essere usati per proteggere dei ricercati.

Coordinamento con il diritto internazionale e convenzionale

L'art. 198 si inserisce in un contesto di diritto internazionale marittimo in cui le navi mercantili godono di una limitata immunità territoriale nei porti stranieri: in linea generale esse sono soggette alla giurisdizione dello Stato di approdo per i fatti che vi si svolgono. Il divieto di asilo navale è coerente con questo principio: la nave non può opporre la propria condizione di territorio virtuale dello Stato di bandiera per sottrarre ricercati alla giustizia locale. La norma si coordina con il sistema delle convenzioni di estradizione bilaterali e multilaterali vigenti, che regolano la consegna dei delinquenti comuni tra Stati: quando un trattato di estradizione è in vigore tra l'Italia e lo Stato in cui si trova la nave, l'obbligo del comandante di non concedere asilo si raccorda con l'obbligo statale di consegna dell'estradando.

Casi pratici

Caso 1: Ricercato per rapina che cerca rifugio a bordo

Tizio, autore di una rapina in un porto sudamericano, tenta di salire a bordo di un cargo italiano chiedendo protezione. Il comandante, informato dall'autorità portuale locale che Tizio è ricercato per reato comune, è obbligato ai sensi dell'art. 198 a non concedergli asilo e a non impedire l'accesso delle forze dell'ordine estere a bordo per procedere all'arresto.

Caso 2: Cittadino italiano ricercato all'estero

Caio, cittadino italiano, viene ricercato dalla polizia di un porto nordafricano per frode commerciale commessa localmente. Caio si presenta al comandante della nave italiana in porto chiedendo di essere imbarcato e protetto come connazionale. Il comandante non può concedergli asilo ai sensi dell'art. 198, che esclude espressamente dalla protezione anche i cittadini italiani ricercati per reato comune.

Caso 3: Distinzione tra reato comune e persecuzione politica

Sempronio, dissidente politico, è ricercato dall'autorità di uno Stato estero con l'accusa formale di reato comune ma con motivazioni palesemente politiche. Il comandante, consapevole della delicatezza della situazione, non può autonomamente concedere asilo: deve informare immediatamente l'autorità consolare italiana, che è la sede competente a valutare se ricorrano i presupposti per una tutela diplomatica o per il deferimento alle autorità italiane competenti in materia di asilo.

Domande frequenti

Il comandante di una nave italiana può proteggere un ricercato per rapina in porto estero?

No. L'art. 198 vieta tassativamente di concedere asilo a bordo in paese estero a persone ricercate per reato comune, indipendentemente dalla nazionalità della persona.

Il divieto si applica anche se la persona ricercata è italiana?

Sì. La norma precisa espressamente che il divieto vale 'anche se cittadini o sudditi italiani', escludendo qualsiasi eccezione basata sulla nazionalità.

Il divieto dell'art. 198 si applica anche ai perseguitati politici?

No. La norma riguarda solo i reati comuni. La tutela dei perseguitati politici è disciplinata da norme diverse — Convenzione di Ginevra 1951 e normativa sull'asilo — e non rientra nella competenza del comandante della nave.

Cosa succede se il comandante concede asilo in violazione dell'art. 198?

Il comandante viola un obbligo di legge, con conseguente responsabilità disciplinare, civile e potenzialmente penale; espone inoltre l'Italia a contestazioni diplomatiche da parte dello Stato estero.

L'art. 198 vale anche quando la nave è in porto italiano?

No. Il divieto opera specificamente in 'paese estero'. In porto italiano si applicano le norme dell'ordinamento nazionale e la competenza delle autorità portuali italiane.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.