In sintesi
- L'articolo 166 delega al Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione dei requisiti tecnici degli apparati radioelettrici a bordo delle navi nazionali.
- Il decreto ministeriale riguarda sia gli apparati obbligatori per la sicurezza della navigazione sia quelli facoltativi.
- Gli apparati radioelettrici devono essere conformi ai requisiti tecnici vigenti per poter essere impiegati a bordo di navi italiane.
- La norma garantisce che le navi italiane siano equipaggiate con apparati radioelettrici sicuri e tecnicamente adeguati agli standard internazionali.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 166 D.Lgs. 259/2003 — Norme tecniche radionavali
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di altre disposizioni, sia facoltativi.
2. Gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi italiane, devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La regolamentazione tecnica degli apparati radionavali
L'articolo 166 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) attribuisce al potere regolamentare ministeriale la definizione dei requisiti tecnici degli apparati radioelettrici a bordo delle navi nazionali. Si tratta di una norma di produzione normativa secondaria che affida a un decreto ministeriale adottato in forma concertata la determinazione degli standard tecnici da rispettare. La concertazione tra il Ministero delle imprese e del Made in Italy — competente in materia di comunicazioni elettroniche — e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — competente in materia di sicurezza della navigazione — riflette la natura bifronte della materia: radiocomunicazione e sicurezza navale sono inseparabili nel contesto marittimo.
Gli apparati obbligatori e facoltativi
Il comma 1 distingue tra due categorie di apparati. Gli apparati radioelettrici obbligatori sono quelli imposti dalla normativa sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare: la loro installazione e il loro mantenimento in efficienza sono condizioni necessarie per la navigabilità della nave. Gli apparati facoltativi sono quelli che l'armatore o l'operatore può decidere di installare per ragioni commerciali, di comodità o per offrire servizi aggiuntivi ai passeggeri o all'equipaggio. Il decreto ministeriale deve disciplinare i requisiti tecnici per entrambe le categorie, anche se con logiche diverse: per gli obbligatori prevalgono le esigenze di sicurezza; per i facoltativi prevalgono le esigenze di compatibilità con gli altri sistemi di bordo e con lo spettro radioelettrico.
La conformità tecnica come condizione per l'impiego
Il comma 2 stabilisce che gli apparati radioelettrici, per poter essere impiegati a bordo di navi italiane, devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente. Questa disposizione introduce una condizione di impiegabilità che opera a prescindere dall'autorizzazione all'esercizio della stazione: anche se la stazione è autorizzata, non può essere equipaggiata con apparati non conformi. La conformità deve essere certificata o verificabile, e il suo accertamento rientra tra i compiti dei collaudi e delle ispezioni previsti dall'articolo 176.
Fonti tecniche di riferimento e aggiornamento dinamico
Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 166 si raccorda con le norme armonizzate europee elaborate da ETSI per il settore radioelettrico marittimo, con le prescrizioni della Convenzione SOLAS e con il Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT. Poiché il progresso tecnologico nel settore delle comunicazioni marittime è rapido — nuovi sistemi satellitari, evoluzione delle reti GMDSS, introduzione di apparati a banda larga — il decreto ministeriale rappresenta uno strumento agile per recepire in tempi brevi le nuove prescrizioni internazionali senza dover modificare la legge primaria. Gli armatori e le società di gestione devono quindi monitorare costantemente l'aggiornamento del decreto per adeguare tempestivamente gli apparati di bordo ai nuovi standard.
Casi pratici
Caso 1: Il traghetto con apparati non conformi ai nuovi standard
La compagnia di navigazione Alfa S.p.A. opera un traghetto equipaggiato con apparati radioelettrici conformi agli standard tecnici vigenti al momento della loro installazione, dodici anni fa. Il Ministero emana un nuovo decreto ai sensi dell'articolo 166 che aggiorna i requisiti tecnici obbligatori per i traghetti. Gli apparati del traghetto di Alfa S.p.A. non rispettano i nuovi standard. La società deve adeguare l'equipaggiamento entro i termini previsti dal decreto per mantenere la conformità normativa e la navigabilità della nave.
Caso 2: Il peschereccio con apparati di importazione non certificati
L'armatore Tizio acquista un apparato ricetrasmittente per il proprio peschereccio da un fornitore asiatico a prezzi vantaggiosi. L'apparato non è certificato secondo i requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 166. Il comma 2 stabilisce che gli apparati devono essere conformi ai requisiti tecnici per poter essere impiegati a bordo di navi italiane: l'installazione di questo apparato è irregolare e può essere contestata in sede di ispezione.
Caso 3: La nave da crociera e l'apparato VHF opzionale
La compagnia Beta S.p.A. intende installare a bordo di una propria nave da crociera ulteriori apparati VHF di tipo facoltativo per migliorare le comunicazioni interne tra l'equipaggio. Anche se l'installazione è facoltativa, il comma 1 dell'articolo 166 prevede che il decreto ministeriale stabilisca i requisiti tecnici anche per gli apparati facoltativi. Beta S.p.A. deve verificare che gli apparati scelti rispettino tali requisiti prima di procedere all'installazione.
Domande frequenti
Chi definisce i requisiti tecnici degli apparati radioelettrici sulle navi italiane?
Il Ministro delle imprese e del Made in Italy con decreto adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 166 comma 1.
Un apparato facoltativo deve rispettare gli stessi standard di quelli obbligatori?
Il decreto ministeriale definisce requisiti tecnici per entrambe le categorie, ma con finalità diverse: gli obbligatori sono disciplinati principalmente per ragioni di sicurezza, i facoltativi per ragioni di compatibilità elettromagnetica e tecnica con gli altri sistemi.
Un apparato radioelettrico può essere usato a bordo anche se non è conforme ai requisiti tecnici?
No. Il comma 2 stabilisce che gli apparati devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente per poter essere impiegati a bordo di navi italiane. La non conformità può essere rilevata in sede di collaudo o ispezione.
Se i requisiti tecnici cambiano, le navi già in esercizio devono adeguarsi?
In linea di principio sì, con le modalità e i tempi previsti dal decreto ministeriale che introduce i nuovi standard. L'obbligo di conformità ha carattere dinamico e può richiedere aggiornamenti degli apparati già installati.
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