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Art. 168 D.Lgs. 259/2003 — Esenzioni
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell’articolo 13 della legge 5 giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche, l’organo tecnico competente, a norma del secondo comma dello stesso articolo, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero. Tale esenzione non potrà essere concessa se l’apparecchiatura assolve l’obbligo di espletamento del servizio di corrispondenza pubblica di cui all’articolo 170.
Stesso numero, altri codici
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