In sintesi
L'articolo 151 del D.Lgs. 174/2016 stabilisce le regole di competenza per i giudizi pensionistici civili, militari e di guerra davanti alla Corte dei conti. La sezione giurisdizionale regionale competente per territorio giudica in primo grado in composizione monocratica. Il difetto di competenza territoriale non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata; l'eccezione è inammissibile se non indica il giudice che la parte ritiene competente.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 151 D.Lgs. 174/2016 — Giudice competente
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudica in composizione monocratica….
2. Il difetto della competenza per territorio, come definita dall’articolo 18, comma 1, lettera c), non è rilevabile d’ufficio ed è eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Stesso numero, altri codici
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La composizione monocratica nel giudizio pensionistico
L'articolo 151 apre la disciplina dei giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti stabilendo una regola organizzativa fondamentale: la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio giudica in primo grado in composizione monocratica. Si tratta di una scelta legislativa che differenzia il giudizio pensionistico dal giudizio ordinario di responsabilità, che è di norma collegiale. La composizione monocratica risponde all'esigenza di snellire la trattazione di un contenzioso che può essere numericamente elevato – quello dei ricorsi di dipendenti pubblici, militari o titolari di pensioni di guerra che contestano provvedimenti pensionistici – senza richiedere la convocazione di un collegio per ogni singola causa.
La competenza territoriale e la sezione regionale
La competenza per territorio è quella definita dall'articolo 18, comma 1, lettera c), del codice, che individua il foro competente in ragione del luogo di residenza del ricorrente o, a seconda dei casi, del luogo in cui è insorto il rapporto pensionistico. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti sono distribuite su base regionale e ciascuna è competente per le controversie pensionistiche che riguardano soggetti residenti nel territorio di riferimento. La scelta del legislatore di affidare il primo grado alle sezioni regionali, anziché alle sezioni centrali, avvicina il giudice al pensionato, riducendo i costi e i tempi di accesso alla giustizia contabile.
Il regime dell'eccezione di incompetenza territoriale
Il comma 2 introduce una disciplina dell'eccezione di incompetenza territoriale che si discosta dal modello processuale civile. Il difetto di competenza per territorio non è rilevabile d'ufficio: il giudice non può dichiarare autonomamente la propria incompetenza territoriale, ma deve attendere che la parte convenuta la eccepisca. L'eccezione deve essere sollevata a pena di decadenza nella «comparsa di risposta tempestivamente depositata»: se l'amministrazione convenuta non eccepisce l'incompetenza territoriale nel primo atto difensivo utile, la questione è definitivamente preclusa e il giudice territorialmente «incompetente» diventa il giudice della causa.
Il requisito dell'indicazione del giudice competente
La norma aggiunge un ulteriore requisito di contenuto per l'eccezione di incompetenza territoriale: questa «si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente». Si tratta di un requisito di specificità che ha una doppia funzione. Da un lato, impedisce eccezioni di incompetenza strumentali o generiche, sollevate per dilatare i tempi del giudizio senza alcuna proposta costruttiva. Dall'altro, agevola la decisione del giudice adito: se la parte eccepisce l'incompetenza indicando il giudice competente, il giudice può provvedere immediatamente alla declinatoria e rimettere la causa alla sezione indicata, senza necessità di ulteriori indagini sulla competenza.
Categorie di giudizi pensionistici
L'articolo 151 si riferisce a tre categorie di pensioni: le pensioni civili, che riguardano i dipendenti delle pubbliche amministrazioni; le pensioni militari, relative al personale delle forze armate e delle forze di polizia; le pensioni di guerra, che costituiscono una categoria storica relativa ai soggetti che hanno subito invalidità o perdite a causa di conflitti bellici. La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica è una competenza esclusiva che affonda le radici nella tradizione dello Stato italiano e che il D.Lgs. 174/2016 ha codificato e razionalizzato nell'ambito di un corpus normativo unitario.
Rapporti con il secondo grado e le impugnazioni
Le sentenze del giudice monocratico regionale in materia pensionistica sono impugnabili in appello dinanzi alla sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti, con le regole generali del giudizio di secondo grado previste dal codice. La composizione monocratica del primo grado non incide sul regime delle impugnazioni, che rimane quello ordinario. Avverso le sentenze d'appello è poi esperibile il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione ex articolo 111, comma 8, della Costituzione, chiudendo così il sistema dei controlli giurisdizionali sulla materia pensionistica.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
In quanti giudici giudica la sezione regionale in primo grado nei giudizi pensionistici?
In composizione monocratica, cioè con un unico giudice, a differenza dei giudizi ordinari di responsabilità che sono di norma collegiali (articolo 151, comma 1).
Il giudice può rilevare d'ufficio la propria incompetenza territoriale nei giudizi pensionistici?
No. Il difetto di competenza per territorio non è rilevabile d'ufficio: deve essere eccepito dalla parte convenuta a pena di decadenza nella comparsa di risposta (articolo 151, comma 2).
Cosa rende inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale?
L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente (articolo 151, comma 2, ultima parte).
Quali categorie di pensioni rientrano nell'articolo 151?
Le pensioni civili, militari e di guerra, che costituiscono le tre categorie tradizionali di trattamenti pensionistici devoluti alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.
Le sentenze del giudice monocratico regionale sono impugnabili?
Sì, sono appellabili dinanzi alla sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti con le regole generali del secondo grado previste dal codice.
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