- Obbligo di ottemperare all'ordine di approdo: il comandante di un aeromobile che sorvola il territorio italiano deve rispettare l'ordine di approdo impartito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 803 del Codice della navigazione.
- Zona vietata: chi ha sorvolato una zona vietata ha l'obbligo aggiuntivo di approdare nel più vicino aeroporto disponibile.
- Sanzione aggravata per aeromobili passeggeri: se l'aeromobile è adibito al trasporto di persone, la sanzione amministrativa è aumentata in misura significativa.
- Applicazione agli aeromobili nazionali all'estero: la norma si estende al comandante di aeromobile nazionale che non ottempera agli ordini di approdo impartiti da uno Stato estero sorvolato.
- Equiparazione degli aeromobili stranieri: sono equiparati ai nazionali gli aeromobili immatricolati all'estero ma utilizzati da soggetti con residenza o sede principale in Italia.
- No pagamento ridotto: nei casi del primo e del secondo comma è escluso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Testo dell'articoloVigente
Art. 1201-bis Codice della Navigazione — Inosservanza dell’ordine di approdo
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottemperà all'ordine di approdo previsto nell'articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare nel più vicino aeroporto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni . Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni quando si tratti di aeromobile adibito al trasporto di persone. Con le stesse sanzioni è punito il comandante di un aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottemperà all'ordine di approdo impartito dalle competenti autorità dello Stato il cui territorio è sorvolato. Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili nazionali gli aeromobili immatricolati all'estero., quando sono utilizzati da persona che abbia la residenza permanente ovvero la sede principale degli affari nel territorio dello Stato. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Commento
Ratio e inquadramento sistematico
L'articolo 1201-bis del Codice della navigazione presidia la sovranità aerea dello Stato e la sicurezza del traffico aereo, sanzionando il comandante di aeromobile che non ottempera all'ordine di approdo impartito dalle autorità competenti durante il sorvolo del territorio nazionale o, in caso di incursione in zona vietata, non si dirige verso il più vicino aeroporto disponibile. La norma si collega all'articolo 803, che attribuisce alle autorità aeronautiche e militari il potere di ordinare l'approdo coatto quando si verifichino situazioni di pericolo, di violazione dello spazio aereo o di necessità di identificazione dell'aeromobile. Il presidio sanzionatorio è indispensabile per conferire effettività agli ordini di approdo, che altrimenti rimarrebbero privi di conseguenze operative a carico dei trasgressori.
Il contenuto dell'obbligo: i due casi principali
Il primo comma configura due distinte ipotesi di violazione. La prima riguarda il comandante che, sorvolando il territorio italiano, non ottempera all'ordine di approdo previsto nell'articolo 803: tale ordine può essere impartito dalla torre di controllo, dall'autorità militare o dalla polizia aerea in situazioni di emergenza o di sospetta violazione delle regole di navigazione aerea. La seconda ipotesi riguarda il comandante che, avendo sorvolato una zona vietata — ossia quelle aree del territorio nazionale nelle quali il sorvolo è interdetto per ragioni di difesa nazionale, sicurezza pubblica o protezione di infrastrutture critiche — omette di approdare nel più vicino aeroporto: tale obbligo è assolutamente incondizionato e scatta automaticamente per il solo fatto di aver transitato nella zona vietata.
La sanzione aggravata per il trasporto di passeggeri
Il secondo comma prevede una sanzione amministrativa significativamente più elevata quando l'aeromobile è adibito al trasporto di persone. La ratio di questa aggravante è di tutta evidenza: un aeromobile commerciale che non ottempera agli ordini di approdo o che abbandona una zona vietata senza dirigersi verso l'aeroporto più vicino espone a rischio non solo la sicurezza dello spazio aereo nazionale ma anche la vita dei passeggeri a bordo. Il trattamento sanzionatorio più severo mira a rafforzare la deterrenza nei confronti dei comandanti di vettori commerciali, cui sono affidate responsabilità di primaria importanza per la sicurezza dei trasportati.
L'estensione agli aeromobili nazionali all'estero e all'equiparazione dei registri stranieri
Il terzo comma estende la disciplina al comandante di aeromobile nazionale che, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera all'ordine di approdo impartito dalle autorità di quello Stato. Si tratta di un'applicazione del principio di reciprocità: l'Italia assume che i propri aeromobili debbano rispettare le regole degli spazi aerei stranieri sorvolati, in ossequio alle norme internazionali del diritto aeronautico elaborate nell'ambito dell'ICAO (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile). Il quarto comma prevede l'equiparazione agli aeromobili nazionali di quelli immatricolati all'estero ma utilizzati da soggetti con residenza permanente o sede principale degli affari in Italia: tale criterio soggettivo consente di estendere la disciplina italiana anche quando la registrazione formale dell'aeromobile è avvenuta in un Paese diverso, evitando che l'uso di registri stranieri possa essere strumentale all'elusione delle norme nazionali.
Il divieto di pagamento in misura ridotta
Il quinto comma esclude espressamente il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981 per i casi previsti dal primo e dal secondo comma. Tale esclusione segnala la gravità attribuita dal legislatore all'inosservanza degli ordini di approdo: la fattispecie non può essere definita con una mera corresponsione di un terzo della sanzione massima, ma richiede l'integrale svolgimento del procedimento amministrativo e il pagamento della sanzione accertata. Il mancato rispetto degli ordini di approdo, in determinati contesti, può avere implicazioni per la sicurezza nazionale e per l'ordine pubblico che rendono inopportuna una definizione agevolata del procedimento.
Casi pratici
Caso 1: Il comandante che ignora l'intercettazione e l'ordine di approdo
Tizio, comandante di un aeromobile da turismo, sorvola inavvertitamente una zona militare interdetta e viene intercettato da velivoli dell'Aeronautica Militare che, secondo le procedure NATO in uso, gli intimano con segnali visivi di seguirli verso il più vicino aeroporto civile. Tizio, fraintendendo i segnali, prosegue la rotta originaria senza approdare. L'ENAC, ricevuta la segnalazione, contesta a Tizio la violazione dell'articolo 1201-bis, primo comma, seconda ipotesi, per aver omesso di approdare dopo aver sorvolato una zona vietata.
Caso 2: Il volo commerciale che non risponde all'ordine della torre di controllo
Un aeromobile adibito al trasporto di passeggeri comandato da Caio perde temporaneamente il contatto radio con la torre di controllo e, al momento del ripristino delle comunicazioni, riceve l'ordine di approdo immediato per verifiche di sicurezza legate a un'anomalia nel piano di volo. Caio, ritenendo di poter proseguire senza rischi, non ottempera all'ordine e continua verso la destinazione originaria. La violazione integra l'ipotesi aggravata del secondo comma, con sanzione aumentata in quanto l'aeromobile trasportava passeggeri.
Caso 3: L'aeromobile estero usato da residente italiano che ignora l'ordine di approdo all'estero
Sempronio, con residenza principale a Milano, utilizza un aeromobile immatricolato in un Paese extraeuropeo per un volo privato. Durante il sorvolo del territorio francese, le autorità del controllo del traffico aereo francese impartiscono l'ordine di approdo per un'ispezione di sicurezza; Sempronio ignora l'ordine e prosegue verso l'Italia. Per effetto dell'equiparazione del quarto comma, l'ENAC è competente ad applicare la sanzione dell'articolo 1201-bis, terzo comma, come se si trattasse di un aeromobile di registrazione nazionale.
Domande frequenti
Quando scatta l'obbligo di approdare dopo aver sorvolato una zona vietata?
L'obbligo scatta automaticamente per il solo fatto di aver sorvolato la zona vietata: il comandante deve dirigersi verso il più vicino aeroporto disponibile, senza attendere un ordine specifico delle autorità.
La sanzione è diversa se l'aeromobile trasporta passeggeri?
Sì, il secondo comma prevede una sanzione significativamente più alta per gli aeromobili adibiti al trasporto di persone, in ragione del maggior rischio per la sicurezza dei passeggeri e dell'ordine pubblico.
La norma si applica anche ai voli che sorvolano Paesi esteri?
Sì, il terzo comma estende la disciplina al comandante di aeromobile nazionale che non ottempera agli ordini di approdo impartiti dalle autorità di uno Stato estero sorvolato.
Un aeromobile immatricolato all'estero può ricadere sotto questa norma?
Sì, se l'aeromobile è utilizzato da un soggetto con residenza permanente o sede principale degli affari in Italia, è equiparato a un aeromobile nazionale e le norme si applicano pienamente.
È possibile pagare la sanzione in misura ridotta?
No, per i casi del primo e del secondo comma l'art. 1201-bis esclude espressamente il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.
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