- Divieto assoluto sotto i 14 anni: è vietato ammettere a far parte dell'equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile chiunque abbia meno di quattordici anni, sia per la navigazione marittima che per quella aerea.
- Divieto ai servizi tecnici sotto i 18 anni: i minori di diciotto anni non possono essere adibiti ai servizi di macchina (navi) né ai servizi tecnici di bordo (aeromobili), settori che richiedono maturità fisica e responsabilità tecnica.
- Responsabili: l'armatore o il comandante della nave o del galleggiante per la navigazione marittima; l'esercente o il comandante dell'aeromobile per la navigazione aerea.
- Aggiornamento sanzionatorio: il D.Lgs. 507/1999 ha trasformato la sanzione penale originaria in sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni, con effetto depenalizzante.
- Tutela rafforzata del minore: la norma si raccorda con la disciplina internazionale del lavoro minorile a bordo (Convenzione ILO n. 58 del 1936 sull'età minima per il lavoro in mare, poi sostituita dalla MLC 2006).
Testo dell'articoloVigente
Art. 1179 Codice della Navigazione — Assunzione irregolare di minori
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'armatore o il comandante della nave o del galleggiate, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore degli anni diciotto, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. 59 Alla stessa sanzione soggiace l'esercente o il comandante dell'aeromobile, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi tecnici di bordo una persona minore degli anni diciotto. ———— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 12, comma 2, lettera a che "nel primo comma le parole "con l'ammenda da lire centomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"."
Commento
Ratio e fondamento della tutela
L'articolo 1179 del Codice della navigazione presidia la tutela dei minori nell'ambito del lavoro a bordo di navi e aeromobili, introducendo divieti assoluti per determinate fasce di età. La ratio della norma è duplice: da un lato, proteggere i minori dalle condizioni di lavoro particolarmente gravose e pericolose tipiche della navigazione; dall'altro, garantire che i servizi tecnici di bordo — quelli che comportano maggiore responsabilità e rischio — siano affidati a persone che abbiano raggiunto una adeguata maturità. Il legislatore del 1942 si raccordava in tal modo con la normativa internazionale del lavoro a bordo, in particolare con la Convenzione ILO n. 58 del 1936 sull'età minima per il lavoro marittimo, che stabiliva il limite dei quattordici anni per l'ammissione a bordo come membro dell'equipaggio. La disposizione conserva oggi piena attualità nel quadro della Maritime Labour Convention (MLC) 2006, adottata dall'ILO e ratificata dall'Italia con L. 23 marzo 2012, n. 30, che all'art. VI e nella Norma A1.1 fissa a sedici anni l'età minima per lavorare a bordo e vieta il lavoro notturno per i minori di diciotto anni.
Il divieto di ammissione sotto i quattordici anni
La norma vieta in modo assoluto di ammettere a far parte dell'equipaggio chiunque abbia meno di quattordici anni, sia per le navi che per i galleggianti marittimi (primo comma) sia per gli aeromobili (secondo comma). Il divieto riguarda l'ammissione nella qualità di componente dell'equipaggio in senso tecnico: non preclude necessariamente la presenza a bordo di minori come passeggeri o accompagnatori, ma impedisce che un soggetto di età inferiore ai quattordici anni rivesta formalmente un ruolo di membro d'equipaggio, con le connesse responsabilità e mansioni. Questo limite assoluto riflette la considerazione che al di sotto dei quattordici anni nessuna attività lavorativa a bordo può essere compatibile con le esigenze di sviluppo fisico e psichico del minore.
Il divieto ai servizi di macchina e ai servizi tecnici di bordo
Oltre al limite assoluto dei quattordici anni, la norma introduce un divieto specifico per i minori tra i quattordici e i diciassette anni: l'adibizione ai servizi di macchina per le navi e l'adibizione ai servizi tecnici di bordo per gli aeromobili. Per «servizi di macchina» si intendono tipicamente le mansioni di oliatore, fuochista, motorista e in generale tutto il servizio che comporta l'operatività e la manutenzione degli impianti propulsivi della nave: attività che espongono a rischi fisici elevati (temperature, pressioni, vibrazioni, sostanze chimiche) e che richiedono prontezza di riflessi e capacità di intervento in situazioni di emergenza. Per gli aeromobili, i «servizi tecnici di bordo» comprendono le mansioni del personale tecnico non-pilota (flight engineers, meccanici di bordo) che operano sui sistemi dell'aeromobile durante il volo. La scelta di fissare a diciotto anni il limite per questi servizi riflette la maggiore pericolosità e la necessità di una maturità fisico-psicologica più avanzata rispetto alle mansioni di coperta o di cabina.
Soggetti responsabili e struttura della responsabilità
La norma individua come potenziali trasgressori l'armatore o il comandante della nave o del galleggiante per la navigazione marittima, e l'esercente o il comandante dell'aeromobile per la navigazione aerea. La responsabilità è alternativa e non cumulativa: l'uno o l'altro risponde a seconda di chi abbia materialmente adottato la decisione di ammettere o adibire il minore. Nella pratica, il comandante ha il controllo diretto sulla composizione dell'equipaggio operativo e sull'assegnazione delle mansioni, mentre l'armatore (o l'esercente) definisce la struttura organizzativa e assume il personale. Quando entrambi siano concorsi nella violazione, la responsabilità si applica a ciascuno in misura proporzionale al proprio contributo causale.
Profilo sanzionatorio e coordinamento internazionale
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha operato la depenalizzazione della fattispecie originariamente sanzionata con ammenda penale, trasformandola in illecito amministrativo con sanzione da lire due milioni a lire dodici milioni (art. 12, comma 2, lettera a). Nel sistema vigente, la sanzione amministrativa si coordina con la disciplina della MLC 2006, che all'art. VI prevede meccanismi di verifica dell'età minima dei lavoratori marittimi nel contesto delle ispezioni dello Stato di porto. La violazione delle norme sull'età minima dei lavoratori marittimi può comportare, nel quadro della MLC, il fermo della nave da parte dello Stato di porto visitato, aggiungendo alle conseguenze sanzionatorie nazionali una misura di carattere operativo assai più pesante. Sul piano interno, le autorità marittime e aeronautiche verificano il rispetto dei limiti di età nell'ambito dei controlli sull'equipaggio, potendo irrogare la sanzione accessoria della sospensione dai titoli ai sensi dell'art. 1175.
Casi pratici
Caso 1: Minore di quattordici anni imbarcato come mozzo
Tizio, armatore di un peschereccio, imbarca come mozzo il figlio tredicenne di un suo dipendente, ritenendo che l'attività di pesca costiera non comporti rischi rilevanti. La condotta viola il divieto assoluto dell'art. 1179 di ammettere nell'equipaggio persone di età inferiore ai quattordici anni, indipendentemente dal tipo di navigazione e dal grado di rischio soggettivamente valutato dall'armatore.
Caso 2: Sedicenne adibito ai servizi di macchina
Caio, comandante di un cargo, assegna ai servizi di macchina Sempronio, apprendista di sedici anni regolarmente imbarcato come componente dell'equipaggio. Pur avendo superato il limite dei quattordici anni che consente l'imbarco, Sempronio non ha ancora raggiunto i diciotto anni richiesti per i servizi di macchina: la condotta integra la seconda fattispecie dell'art. 1179, con applicazione della sanzione amministrativa al comandante.
Caso 3: Tecnico di bordo minorenne su aeromobile
Caio, esercente di una compagnia di voli cargo, ammette come tecnico di bordo un dicassettenne dotato di ottima preparazione tecnica ma privo dell'età minima prescritta per i servizi tecnici di bordo degli aeromobili. La violazione del secondo comma dell'art. 1179 comporta la sanzione amministrativa a carico dell'esercente, con possibile applicazione delle misure accessorie previste dall'art. 1175.
Domande frequenti
Quanti anni deve avere un minore per poter far parte dell'equipaggio di una nave?
Almeno quattordici anni per poter essere ammesso come componente dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile. Tuttavia, anche dopo i quattordici anni e fino ai diciotto anni è vietata l'adibizione ai servizi di macchina (navi) o ai servizi tecnici di bordo (aeromobili).
Un minore di diciassette anni può navigare come marinaio semplice?
Sì, dopo aver compiuto quattordici anni può far parte dell'equipaggio in mansioni diverse dai servizi di macchina (navi) o dai servizi tecnici di bordo (aeromobili). Per queste mansioni più rischiose occorrono almeno diciotto anni.
La MLC 2006 ha modificato le regole sull'età minima rispetto all'art. 1179?
La MLC 2006, ratificata dall'Italia nel 2012, fissa a sedici anni l'età minima per lavorare a bordo (più alta del limite dei quattordici previsto dall'art. 1179 per i minori nella navigazione italiana). In caso di contrasto, prevale la disciplina internazionale più favorevole al lavoratore minore.
Chi rischia la sanzione in caso di imbarco irregolare di un minore?
L'armatore o il comandante della nave (per la navigazione marittima) e l'esercente o il comandante dell'aeromobile (per la navigazione aerea). La responsabilità dipende da chi abbia materialmente deciso l'ammissione o l'assegnazione alle mansioni vietate.
Quali conseguenze può avere la violazione dell'art. 1179 oltre alla sanzione pecuniaria?
Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, può scattare la sospensione dai titoli o dalla professione ai sensi dell'art. 1175. Nelle acque internazionali, la violazione delle norme MLC sull'età minima può comportare il fermo della nave da parte dello Stato di porto.
Vedi anche