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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Condotte tipizzate (nave marittima): l'armatore o il comandante risponde per aver ammesso a bordo persone non appartenenti alla gente di mare, arruolato senza contratto o senza visita medica preventiva, oppure omesso la annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza per imbarchi e sbarchi.
  • Estensione alla navigazione interna e aerea: la medesima sanzione si applica all'armatore o comandante di navi interne e all'esercente o comandante di aeromobili che ammettono personale non iscritto nei rispettivi registri o senza visita medica.
  • Aggiornamento sanzionatorio: il D.Lgs. 507/1999 ha trasformato la sanzione originaria (ammenda fino a lire mille) in sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire tre milioni, depenalizzando la fattispecie.
  • Soggetti responsabili: armatore e comandante sono indicati congiuntamente come possibili trasgressori, ciascuno per la parte di condotta rientrante nelle proprie competenze organizzative e operative.
  • Funzione preventiva: la norma tutela la sicurezza della navigazione e l'integrità del sistema di registrazione del personale di bordo, strumento fondamentale per le verifiche delle autorità marittime e aeronautiche.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1178 Codice della Navigazione — Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi, che ammette o far parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare, ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, è punito con l'ammenda fino a lire mille. 59 Alla stessa sanzione soggiace l'armatore o il comandante della nave o del galleggiante addetti alla navigazione interna, l'esercente o il comandante dell'aeromobile il quale, fuori dei casi previsti dalla legge, ammette a far parte dell'equipaggio una persona non iscritta rispettivamente nel personale navigante o nel personale di volo ovvero senza l'osservanza delle norme relative alle visite mediche di detto personale di volo. ———– AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (12, comma 1, lettera a che " nel primo comma le parole "con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni"."

In sintesi

  • Condotte tipizzate (nave marittima): l'armatore o il comandante risponde per aver ammesso a bordo persone non appartenenti alla gente di mare, arruolato senza contratto o senza visita medica preventiva, oppure omesso la annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza per imbarchi e sbarchi.
  • Estensione alla navigazione interna e aerea: la medesima sanzione si applica all'armatore o comandante di navi interne e all'esercente o comandante di aeromobili che ammettono personale non iscritto nei rispettivi registri o senza visita medica.
  • Aggiornamento sanzionatorio: il D.Lgs. 507/1999 ha trasformato la sanzione originaria (ammenda fino a lire mille) in sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire tre milioni, depenalizzando la fattispecie.
  • Soggetti responsabili: armatore e comandante sono indicati congiuntamente come possibili trasgressori, ciascuno per la parte di condotta rientrante nelle proprie competenze organizzative e operative.
  • Funzione preventiva: la norma tutela la sicurezza della navigazione e l'integrità del sistema di registrazione del personale di bordo, strumento fondamentale per le verifiche delle autorità marittime e aeronautiche.
Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 1178 del Codice della navigazione presidia un aspetto cruciale dell'organizzazione del lavoro a bordo: la regolarità dell'assunzione del personale navigante e la correttezza delle annotazioni sul ruolo di equipaggio. Queste due esigenze sono strettamente connesse: un equipaggio composto da persone non qualificate o assunto senza le prescritte formalità rappresenta un rischio per la sicurezza della navigazione e per l'incolumità delle persone a bordo; l'omessa o irregolare annotazione sul ruolo ostacola le verifiche dell'autorità marittima e può consentire l'occultamento di irregolarità. La norma si inserisce in un sistema di controllo della composizione degli equipaggi che vede come strumento centrale il ruolo di equipaggio e la licenza, documenti pubblici tenuti a bordo e soggetti alla vigilanza della Capitaneria di porto.

Le condotte vietate per la navigazione marittima

Il primo comma dell'art. 1178 enumera quattro distinte condotte vietate per l'armatore o il comandante di nave o galleggiante marittimi. La prima è l'ammissione a bordo di una persona non appartenente alla gente di mare: il codice della navigazione definisce «gente di mare» all'art. 115 e seguenti, imponendo l'iscrizione nei registri tenuti dalle Capitanerie di porto; chi non sia iscritto non può far parte dell'equipaggio di una nave marittima. La seconda condotta vietata è l'arruolamento senza regolare contratto: il contratto di arruolamento è disciplinato dagli artt. 325 e seguenti del codice ed è strumento di tutela del lavoratore navigante nonché di trasparenza nei rapporti di bordo. La terza riguarda l'arruolamento senza la preventiva visita medica: il codice e le norme complementari impongono che ogni componente dell'equipaggio sia riconosciuto fisicamente idoneo prima dell'imbarco, per ragioni di sicurezza della navigazione e di tutela della salute del lavoratore. La quarta condotta è l'omessa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza dell'imbarco o dello sbarco di un componente: questa irregolarità formale può mascherare situazioni di irregolarità sostanziale (personale non qualificato, clandestini, elusione dei controlli doganali o sanitari).

Estensione alla navigazione interna e aerea

Il secondo comma dell'art. 1178 estende il regime sanzionatorio, con identica sanzione, all'armatore o comandante di navi e galleggianti adibiti alla navigazione interna (fiumi, laghi, lagune) e all'esercente o comandante di aeromobili. Per la navigazione interna, il divieto riguarda l'ammissione di personale non iscritto nel registro del personale navigante; per gli aeromobili, l'ammissione di personale non iscritto nel personale di volo o senza le prescrite visite mediche. Il riferimento al personale di volo copre piloti, copiloti, navigatori e il personale tecnico di bordo soggetto a certificazione dell'ENAC. Le visite mediche per il personale di volo sono particolarmente stringenti, essendo regolate non solo dalla normativa nazionale ma anche dal Regolamento UE 1178/2011 (cosiddetto 'Part-MED') sulle condizioni fisiche e psicologiche degli equipaggi dell'aviazione civile.

Il ruolo di equipaggio: funzione e rilevanza pratica

Il ruolo di equipaggio è il documento ufficiale che elenca tutti i componenti dell'equipaggio di una nave, con le loro qualifiche, i gradi rivestiti e i ruoli d'imbarco. Viene tenuto a bordo ed è soggetto all'approvazione e al visto della Capitaneria di porto. Le annotazioni di imbarco e sbarco costituiscono il sistema di tracciamento del personale di bordo: ogni variazione deve essere annotata dal comandante o dall'armatore e controfirmata dall'autorità. L'omessa annotazione non è una semplice irregolarità burocratica: può consentire la presenza a bordo di persone non controllate, favorire il trasporto di clandestini, eludere le norme sui contratti di lavoro o le visite mediche. Per questi motivi, il legislatore ha sanzionato la condotta omissiva con la stessa intensità delle condotte attive di assunzione irregolare.

La depenalizzazione del 1999 e il regime sanzionatorio vigente

L'aggiornamento riportato nel testo segnala l'intervento del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha operato una depenalizzazione di larga portata nel settore della navigazione. La sanzione originaria dell'art. 1178 era l'ammenda fino a lire mille (importo storico dell'originale del 1942), successivamente già aggiornata a «lire duecentomila» prima dell'intervento del 1999. Il D.Lgs. 507/1999, all'art. 12, comma 1, lettera a, ha trasformato la sanzione in amministrativa, fissando il nuovo importo da lire trecentomila a lire tre milioni. Questo importo, in termini di equivalente euro, risulta oggi di modesta entità rispetto ai valori economici delle attività di navigazione; la vera forza deterrente della norma risiede piuttosto nell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dai titoli prevista dall'art. 1175, che per i professionisti del settore ha conseguenze ben più gravose della sanzione pecuniaria.

Casi pratici

Caso 1: Arruolamento senza contratto e senza visita medica

Tizio, armatore di un peschereccio, imbarca come mozzo Caio senza stipulare il contratto di arruolamento e senza sottoporre Caio alla visita medica preventiva prescritta. La condotta integra due delle violazioni tipizzate dall'art. 1178: arruolamento senza regolare contratto e senza la preventiva visita medica, con applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla norma.

Caso 2: Sbarco non annotato sul ruolo di equipaggio

Sempronio, comandante di un cargo, sbarca a Genova un marinaio senza eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio, omissione che impedisce alla Capitaneria di porto di verificare la composizione effettiva dell'equipaggio. La condotta omissiva integra la quarta fattispecie dell'art. 1178 e può comportare, oltre alla sanzione pecuniaria, la sospensione dai titoli ai sensi dell'art. 1175.

Caso 3: Esercente di aeromobile e personale non certificato

Caio, esercente di un'impresa di voli charter, ammette a far parte dell'equipaggio un tecnico di bordo non iscritto nel registro del personale di volo e privo delle prescritte visite mediche aeronautiche. La condotta viola il secondo comma dell'art. 1178 nella parte relativa agli aeromobili, con applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla disposizione.

Domande frequenti

Chi può essere ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 1178?

L'armatore e il comandante della nave marittima, l'armatore o il comandante della nave di navigazione interna, nonché l'esercente o il comandante dell'aeromobile. Ciascuno risponde per le condotte rientranti nelle proprie competenze organizzative e operative.

È necessario un contratto di arruolamento per ogni componente dell'equipaggio?

Sì, il codice della navigazione impone la stipula di un regolare contratto di arruolamento per ogni membro dell'equipaggio. L'assenza del contratto costituisce una delle condotte sanzionate dall'art. 1178, indipendentemente dall'effettivo svolgimento del servizio.

Cosa deve contenere il ruolo di equipaggio e chi è tenuto ad aggiornarlo?

Il ruolo di equipaggio è il documento ufficiale che elenca tutti i componenti dell'equipaggio con qualifiche e mansioni. Deve essere aggiornato con l'annotazione di ogni imbarco e sbarco; l'obbligo grava sull'armatore o sul comandante, a seconda dell'operazione.

Le norme sull'assunzione del personale di volo sono diverse da quelle per la gente di mare?

Il principio è analogo, ma le norme specifiche differiscono: per il personale di volo si applicano i regolamenti aeronautici nazionali e il Regolamento UE 1178/2011 (Part-MED) per le condizioni fisiche, mentre per la gente di mare si applica il sistema delle matricole delle Capitanerie di porto.

Quale differenza c'è tra l'ammenda originaria e la sanzione attuale dopo il D.Lgs. 507/1999?

Il D.Lgs. 507/1999 ha trasformato la sanzione da penale (ammenda) in amministrativa (sanzione pecuniaria), elevando gli importi da lire duecentomila a una forchetta tra lire trecentomila e lire tre milioni. La depenalizzazione ha spostato la competenza dal giudice penale all'autorità amministrativa marittima.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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