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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza n. 258 del 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche. La questione investiva dellart. 6, comma 9, della legge della Regione Marche 14 aprile 2004, n. 7 (Disc.

Di cosa si tratta

Il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto la compatibilità con la Carta fondamentale di dellart. 6, comma 9, della legge della Regione Marche 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale). La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento ordinario e rimessa alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità.

La questione di legittimità costituzionale

La norma sottoposta al vaglio della Corte è dellart. 6, comma 9, della legge della Regione Marche 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale). Il parametro costituzionale invocato comprende 9, 97 e 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione. La questione è stata promossa da Tribunale amministrativo regionale delle Marche.

La decisione della Corte

La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilit della questione di legittimit costituzionale dellart. 6, comma 9, della legge della Regione Marche 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), sollevata, in riferimento agli artt. 9, 97 e 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche con lordinanza indicata in epigrafe. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazz.

Il principio

La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito della censura per ragioni processuali o per difetti di motivazione dell’ordinanza di rimessione.

Domande e risposte

Cosa implica la dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza?

La Corte non entra nel merito della questione: o perché mancano i presupposti processuali, o perché la censura è palesemente priva di fondamento. La norma rimane in vigore.

Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.

Questa ordinanza è vincolante per i giudici ordinari?

Le pronunce di rigetto o inammissibilità non impediscono ad altri giudici di sollevare nuovamente analoga questione. Tuttavia, la motivazione della Corte orienta la giurisprudenza successiva.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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