Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 257 del 2011, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale relativa a dell’articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per. La pronuncia riguarda i parametri di cui agli artt. 3, 38, secondo comma, 53, 111, primo e secondo comma, 117, p della Costituzione.

Di cosa si tratta

Il procedimento trae origine da — Il Tribunale di Rossano in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), in riferimento agli articoli 3, 38, secondo comma, 53, 111, primo e secondo comma, 117, …

La questione di legittimità costituzionale

La norma sottoposta al vaglio della Corte è dell’articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010). Il parametro costituzionale invocato comprende 3, 38, secondo comma, 53, 111, primo e secondo comma, 117, primo comma, della Costituzione. La questione è stata promossa da Tribunale di Rossano.

La decisione della Corte

La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), sollevate, in riferimento agli articoli 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, dal Tribunale di Rossano, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe; b) dichiara non fondate le questioni di legittimità cos.

Il principio

La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito della censura per ragioni processuali o per difetti di motivazione dell’ordinanza di rimessione.

Domande e risposte

Cosa implica la dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza?

La Corte non entra nel merito della questione: o perché mancano i presupposti processuali, o perché la censura è palesemente priva di fondamento. La norma rimane in vigore.

Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?

Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.

Questa sentenza è vincolante per i giudici ordinari?

Le pronunce di rigetto o inammissibilità non impediscono ad altri giudici di sollevare nuovamente analoga questione. Tuttavia, la motivazione della Corte orienta la giurisprudenza successiva.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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