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La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 261 del 2011, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale relativa a dellart. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizio. La pronuncia riguarda i parametri di cui agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
Il procedimento trae origine da Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza depositata in data 19 novembre 2010, ha sollevato in riferimento agli articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione questione di legittimit costituzionale dellart. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinc…
La questione di legittimità costituzionale
La norma sottoposta al vaglio della Corte è dellart. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), come modificato dalla. Il parametro costituzionale invocato comprende 3 e 117, terzo comma, della Costituzione. La questione è stata promossa da Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.
La decisione della Corte
La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimit costituzionale dellart. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), come modificato dallart. 6, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 10, recante Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo.
Il principio
La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito della censura per ragioni processuali o per difetti di motivazione dell’ordinanza di rimessione.
Domande e risposte
Cosa implica la dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza?
La Corte non entra nel merito della questione: o perché mancano i presupposti processuali, o perché la censura è palesemente priva di fondamento. La norma rimane in vigore.
Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?
Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.
Questa sentenza è vincolante per i giudici ordinari?
Le pronunce di rigetto o inammissibilità non impediscono ad altri giudici di sollevare nuovamente analoga questione. Tuttavia, la motivazione della Corte orienta la giurisprudenza successiva.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 128 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
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