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Con ordinanza n. 267 del 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di San Vito dei Normanni. La questione investiva dellart. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della .
Di cosa si tratta
Il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto la compatibilità con la Carta fondamentale di dellart. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo introdotto dallart. 5- bis , comma 1, lettera c ), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115. La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento ordinario e rimessa alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità.
La questione di legittimità costituzionale
La norma sottoposta al vaglio della Corte è dellart. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo introdotto dallart. 5- bis , comma 1, lettera c ), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115. Il parametro costituzionale invocato comprende parametri costituzionali della Costituzione. La questione è stata promossa da Giudice di pace di San Vito dei Normanni.
La decisione della Corte
La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimit costituzionale dellart. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel suo testo originario, introdotto dallart. 5- bis , comma 1, lettera c ), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalit di settori della pubblica amministrazione), a sua volta introdotto dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, .
Il principio
La Corte ha ritenuto la norma censurata conforme alla Costituzione, escludendo la violazione di parametri costituzionali. Il principio stabilito è che l’interpretazione della disposizione è compatibile con la Carta fondamentale.
Domande e risposte
Cosa implica la dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza?
La Corte non entra nel merito della questione: o perché mancano i presupposti processuali, o perché la censura è palesemente priva di fondamento. La norma rimane in vigore.
Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?
Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.
Questa ordinanza è vincolante per i giudici ordinari?
Le pronunce di rigetto o inammissibilità non impediscono ad altri giudici di sollevare nuovamente analoga questione. Tuttavia, la motivazione della Corte orienta la giurisprudenza successiva.
Norme collegate
- Art. 5 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
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