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Con ordinanza n. 268 del 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Cagliari. La questione investiva dell’art. 219- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nu.
Di cosa si tratta
Il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto la compatibilità con la Carta fondamentale di dell’art. 219- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dallart. 3, comma 48, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di. La questione è stata sollevata nell’ambito di un procedimento ordinario e rimessa alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità.
La questione di legittimità costituzionale
La norma sottoposta al vaglio della Corte è dell’art. 219- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dallart. 3, comma 48, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di. Il parametro costituzionale invocato comprende parametri costituzionali della Costituzione. La questione è stata promossa da Giudice di pace di Cagliari.
La decisione della Corte
La Corte ha disposto: LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Cagliari. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA,.
Il principio
La Corte ha ritenuto la norma censurata conforme alla Costituzione, escludendo la violazione di parametri costituzionali. Il principio stabilito è che l’interpretazione della disposizione è compatibile con la Carta fondamentale.
Domande e risposte
Cosa implica la dichiarazione di inammissibilità o manifesta infondatezza?
La Corte non entra nel merito della questione: o perché mancano i presupposti processuali, o perché la censura è palesemente priva di fondamento. La norma rimane in vigore.
Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?
Solo un giudice (non le parti) può rimettere una questione alla Corte Costituzionale, quando ritiene che una norma applicabile nel giudizio in corso sia in contrasto con la Costituzione.
Questa ordinanza è vincolante per i giudici ordinari?
Le pronunce di rigetto o inammissibilità non impediscono ad altri giudici di sollevare nuovamente analoga questione. Tuttavia, la motivazione della Corte orienta la giurisprudenza successiva.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 126 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 43 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
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