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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 46/2006 che impedivano all’imputato di appellare le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa. La limitazione violava i principi di uguaglianza, di tutela giurisdizionale e di parità tra le parti nel processo.
Di cosa si tratta
La legge Pecorella (l. n. 46/2006) aveva introdotto, nell’obiettivo dichiarato di limitare i doppioni di giudizio, una forte restrizione all’appellabilità delle sentenze di proscioglimento: non solo il pubblico ministero, ma anche l’imputato non poteva più appellare quando veniva prosciolto (e l’imputato, paradossalmente, poteva voler impugnare per ottenere un proscioglimento «più pieno», ad esempio cambiando la formula da prescrizione ad assoluzione nel merito). Le Corti d’appello di Roma, Bologna e Bari hanno sollevato questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Le Corti d’appello di Roma, Bologna e Bari hanno sollevato questione di legittimità dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 – nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 c.p.p., esclude che l’imputato possa appellare le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda – e dell’art. 10, comma 2, che dichiarava inammissibili gli appelli proposti prima dell’entrata in vigore della legge; in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l. n. 46/2006 nella parte in cui esclude l’appello dell’imputato contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa (salvo ipotesi di nuova prova decisiva ex art. 603, comma 2, c.p.p.). Analogamente è stata dichiarata incostituzionale la norma transitoria che dichiarava inammissibili gli appelli già proposti. La Corte ha anche segnalato al legislatore l’opportunità di eliminare la dissimmetria di poteri tra PM e imputato anche con riguardo alle contravvenzioni.
Il principio
L’imputato ha diritto di appellare la sentenza di proscioglimento quando abbia un interesse concreto a ottenere una formula più favorevole; privarlo di tale diritto viola i principi di uguaglianza (art. 3), di tutela giurisdizionale (art. 24) e di parità delle parti nel processo penale (art. 111, secondo comma, Cost.).
Domande e risposte
Perché un imputato prosciolto potrebbe voler fare appello?
Perché esistono diverse formule di proscioglimento: essere prosciolti per prescrizione è meno favorevole dell’assoluzione nel merito («perché il fatto non sussiste»). L’imputato ha interesse a ottenere la formula più ampiamente liberatoria, anche per evitare conseguenze civili o disciplinari.
La legge n. 46/2006 è stata completamente eliminata dalla Corte?
No. La Corte si è pronunciata su specifici profili di incostituzionalità riguardanti l’appello dell’imputato, lasciando impregiudicata la questione delle contravvenzioni punite con la sola ammenda. Altre parti della legge erano già state dichiarate incostituzionali nelle sentenze n. 26 e n. 320 del 2007.
Cosa succede agli appelli già dichiarati inammissibili prima di questa sentenza?
La Corte ha dichiarato incostituzionale anche la norma transitoria (art. 10, comma 2) che imponeva di dichiarare inammissibili gli appelli proposti prima dell’entrata in vigore della legge n. 46/2006; ciò significa che quei processi potevano essere riaperti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione
- Art. 24 della Costituzione — diritto alla tutela giurisdizionale, parametro della questione
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti, parametro della questione
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