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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Provincia di Bolzano aveva affidato a un’agenzia provinciale il compito di riconoscere la qualità minerale delle acque del proprio territorio, senza coinvolgere il Ministero della salute come previsto dalla legge nazionale. Lo Stato aveva contestato questa scelta. La Corte ha però dato torto al Governo: la Provincia può decidere chi effettua il riconoscimento delle acque minerali, purché applichi gli stessi criteri scientifici stabiliti dalla legge statale e dalle direttive europee. Non avendo modificato i requisiti tecnici, ma solo l’organo incaricato, la legge provinciale è rimasta nei limiti della propria autonomia.

Di cosa si tratta

La Corte costituzionale, con sentenza n. 73 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Art. 13 e art. 19 della legge Provincia autonoma di Bolzano 30 settembre 2005, n. 7 (Norme in materia di utilizzazione d. La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: Art. 13 e art. 19 della legge Provincia autonoma di Bolzano 30 settembre 2005, n. 7 (Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici)
Parametro costituzionale: Artt. 8 e 9 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige); principio di leale collaborazione; art. 117, primo comma, Cost.
Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso in via principale)

La decisione della Corte

Dichiara estinto il giudizio sull’art. 19 (rinuncia accettata); dichiara non fondata la questione sull’art. 13

Il principio

La Provincia autonoma di Bolzano, nell’esercizio della propria competenza legislativa primaria in materia di acque minerali (art. 8, n. 14 Statuto), può attribuire ad un’agenzia provinciale la competenza al riconoscimento del carattere minerale delle acque, purché tale riconoscimento avvenga applicando i criteri e i protocolli fissati dalla legislazione statale e comunitaria (d.lgs. n. 105/1992 e direttiva 80/777/CEE). La norma provinciale non deroga ai requisiti di mineralità, ma si limita ad individuare l’organo competente.

Domande e risposte

Chi può riconoscere la qualità minerale di un’acqua in Italia?

In base alla legislazione statale, il riconoscimento spettava al Ministero della salute. La sentenza ha confermato che la Provincia di Bolzano può affidare questo compito a un’agenzia provinciale, purché applichi gli stessi criteri scientifici nazionali.

Cosa sono le acque minerali naturali?

Sono acque con specifiche caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche che le distinguono dall’acqua potabile comune. La loro disciplina è armonizzata a livello europeo dalla direttiva 80/777/CEE e a livello nazionale dal d.lgs. n. 105/1992.

Perché la norma provinciale è stata salvata?

Perché la Provincia aveva solo scelto un organo diverso per effettuare il riconoscimento, senza cambiare i criteri scientifici e tecnici previsti dalla legge statale e comunitaria. La competenza sostanziale restava quella definita dallo Stato; cambiava solo chi svolgeva materialmente la verifica.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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