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La Corte dichiara non fondate le censure principali contro la legge della Regione Marche che regolamenta la detenzione e il commercio di animali esotici: la legge regionale non invade la materia statale esclusiva della tutela dell’ambiente né la profilassi internazionale, avendo finalità igienico-sanitarie e di sicurezza veterinaria, distinte dagli obiettivi della Convenzione CITES e dei regolamenti comunitari.
Di cosa si tratta
La Regione Marche aveva approvato la legge n. 12/2002 che prevedeva la comunicazione al Sindaco della detenzione di animali esotici (non autoctoni), l’autorizzazione comunale per il commercio, obblighi igienico-sanitari e compiti di vigilanza dell’Azienda USL. Il Governo aveva impugnato la legge sostenendo che invadesse la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e di profilassi internazionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere q) (profilassi internazionale) e s) (tutela dell’ambiente), nonché in via subordinata all’art. 117, terzo comma (principi fondamentali in materia di tutela della salute), citando come norma interposta il d.lgs. n. 112/1998. Il Governo sosteneva che la disciplina degli animali esotici rientrasse nel regime della Convenzione di Washington (CITES) e dei regolamenti CE n. 338/97 e n. 1808/2001.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondate le prime due censure: la legge regionale ha finalità igienico-sanitarie e veterinarie (riconducibili alla tutela della salute, materia concorrente), non di protezione delle specie minacciate di estinzione come la CITES. La definizione di «animale esotico» è fondata sul carattere non autoctono, non sul pericolo di estinzione. La legge è aggiuntiva rispetto alla normativa statale, non sostitutiva. È invece inammissibile la terza censura per genericità.
Il principio
L’ambiente è un valore «trasversale»: non esiste una materia tecnica denominata «tutela dell’ambiente» che escluda ogni intervento regionale. Le Regioni possono intervenire in settori collegati all’ambiente nell’esercizio di proprie competenze (tutela della salute, commercio, ecc.), purché l’intervento non contraddica ma semmai rafforzi la normativa statale in materia ambientale.
Domande e risposte
Cosa è la Convenzione CITES e a cosa si applica?
La Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Washington, 1973), ratificata dall’Italia con legge n. 874/1975, regola il commercio internazionale di specie minacciate di estinzione attraverso un sistema di licenze e certificati. Si applica alle specie elencate in appositi allegati, non a tutti gli animali non autoctoni.
Perché la legge regionale non invadeva la competenza statale sulla tutela dell’ambiente?
Perché perseguiva finalità principalmente igienico-sanitarie (prevenzione di malattie trasmissibili, sicurezza delle persone), non di protezione della biodiversità. La Corte ha escluso l’invasione della materia statale esclusiva anche perché la legge regionale si aggiungeva senza sostituirsi alla normativa statale.
Le Regioni possono disciplinare il commercio di animali esotici?
Sì, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute e sicurezza veterinaria (materia concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.), purché rispettino i principi fondamentali della legislazione statale e non interferiscano con gli obblighi internazionali e comunitari sulla protezione delle specie.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni, parametro delle censure governative
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento, richiamato nel contesto della vigilanza sugli animali esotici
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.