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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente incostituzionale l’art. 291 del codice civile sull’adozione di maggiorenni: la norma è illegittima nella parte in cui consentiva tale adozione anche a chi avesse figli naturali riconosciuti minorenni (o maggiorenni non consenzienti), creando una disparità irragionevole rispetto al divieto già previsto per i figli legittimi minori.

Di cosa si tratta

L’art. 291 c.c. disciplina l’adozione di persone maggiori di età. Prima della sentenza, la norma — come già interpretata dalla Corte con la sentenza n. 557 del 1988 — vietava l’adozione di maggiorenne a chi avesse discendenti legittimi minori (non in grado di esprimere il consenso), ma la permetteva a chi avesse figli naturali riconosciuti minorenni. Il Tribunale di La Spezia ha ritenuto questa differenziazione irragionevole.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 291 del codice civile. Parametro costituzionale: art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza e ragionevolezza). Rimettente: Tribunale di La Spezia.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 291 c.c. «nella parte in cui non prevede che l’adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall’adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti». In questo modo la tutela dei figli minori viene estesa anche ai figli naturali riconosciuti, eliminando la disparità di trattamento.

Il principio

Il principio di uguaglianza impone che la protezione dei minori nell’adozione di maggiorenni si applichi indipendentemente dalla natura giuridica (legittima o naturale) del rapporto di filiazione. La distinzione tra figli legittimi e figli naturali non giustifica un diverso livello di tutela nella materia dell’adozione.

Domande e risposte

Chi può adottare un maggiorenne?

Chiunque non abbia discendenti legittimi o legittimati minorenni, né figli naturali riconosciuti minorenni (dopo questa sentenza). Se i discendenti sono maggiorenni, occorre il loro consenso. La differenza di età tra adottante e adottato deve essere almeno diciotto anni.

Perché la presenza di figli minori è un ostacolo all’adozione del maggiorenne?

Perché l’adozione del maggiorenne potrebbe ledere gli interessi patrimoniali e affettivi dei figli minorenni dell’adottante, che non sono in grado di esprimere il consenso al nuovo rapporto filiale creato dall’adozione.

Cosa succede se i figli naturali sono maggiorenni?

Anche in questo caso è necessario il loro consenso. Se manca il consenso del figlio naturale maggiorenne, l’adozione del maggiorenne non può essere pronunciata, in applicazione del principio stabilito da questa sentenza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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