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La Corte stabilisce che non spetta alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dal deputato Filippo Mancuso in un convegno di partito, che definivano le Procure di Milano e Palermo «tribune eversive» impegnate in attività «autenticamente terroristiche». Le affermazioni non sono riconducibili all’esercizio delle funzioni parlamentari.
Di cosa si tratta
Il deputato Filippo Mancuso era imputato di diffamazione per dichiarazioni rese in un convegno di partito a Benevento nel giugno 1997, riportate dall’ANSA e da vari quotidiani: aveva definito i Procuratori della Repubblica di Milano e Palermo (Borrelli e Caselli) come una «congrega di personaggi» che svolgeva attività «autenticamente terroristiche». La Camera aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Il GUP del Tribunale di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal GUP del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati. La delibera di insindacabilità contestata riguarda dichiarazioni rese in sede extraparlamentare (convegno di partito), in asserita assenza del nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari richiesto dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità in relazione a quelle dichiarazioni e annulla la deliberazione adottata il 18 gennaio 2000. Le espressioni contestate — come «tribune eversive», «delitti morali e politici», attività «autenticamente terroristiche» — esorbitano dalla critica funzionalmente connessa all’attività parlamentare e non godono dell’immunità ex art. 68, primo comma, Cost.
Il principio
L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione richiede un nesso funzionale diretto tra le dichiarazioni rese e l’esercizio delle funzioni parlamentari. Le dichiarazioni rese in sede extraparlamentare (convegni, interviste) possono rientrare nell’immunità solo se costituiscono sostanziale riproposizione di atti tipicamente parlamentari. Affermazioni meramente diffamatorie prive di tale nesso non sono coperte dall’art. 68 Cost.
Domande e risposte
Che cosa copre l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 della Costituzione?
Copre le opinioni espresse e i voti dati dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni. L’immunità si estende anche ad attività extraparlamentari che siano espressione tipica e diretta del mandato parlamentare (es. riproposizione di dichiarazioni già rese in aula).
Perché le dichiarazioni di Mancuso non erano coperte dall’art. 68 Cost.?
Perché erano state rese in un contesto di partito (convegno a Benevento), non in sede parlamentare, e il loro contenuto (accuse di terrorismo ai PM) non costituiva riproposizione di atti o opinioni espressi nell’esercizio di funzioni parlamentari.
Che effetto ha l’annullamento della delibera di insindacabilità?
Il procedimento penale per diffamazione a carico del deputato Mancuso può riprendere il suo corso davanti al GUP del Tribunale di Roma, non essendovi più l’ostacolo della delibera camerale.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare: ambito e limiti dell’immunità per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
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