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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Governo contro la legge provinciale di Bolzano sull’adozione internazionale di minori. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato l’intera legge senza individuare con precisione le norme censurate e senza indicare i parametri costituzionali appropriati, tenendo conto dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Bolzano aveva approvato nel 2002 una legge per assistere le coppie residente in Alto Adige nelle procedure di adozione internazionale di minori. Tra le disposizioni più discusse, l’art. 2, comma 4, prevedeva che la Provincia potesse, previa convenzione con la Commissione nazionale per le adozioni internazionali, svolgere alcune funzioni riservate dalla legge statale n. 184/1983 alla stessa Commissione, tra cui il rilascio del certificato di conformità dell’adozione ai sensi della Convenzione de L’Aja del 1993.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge provinciale n. 2/2002, invocando gli artt. 117, secondo comma, lettere a), i) e l), e 118, primo e secondo comma, della Costituzione. La Provincia ha eccepito che il ricorso era inammissibile per genericità e per l’erronea indicazione dei parametri, non avendo il ricorrente considerato che la Provincia di Bolzano è governata dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, non dall’art. 117 Cost. come novellato nel 2001.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile la questione. Il ricorso non individuava con sufficiente precisione le norme oggetto di censura (si impugnava l’intera legge ma le censure si concentravano sul solo art. 2, comma 4, che tuttavia contiene competenze ed attività fra loro eterogenee) e non indicava i parametri costituzionali appropriati, omettendo di confrontarsi con lo statuto speciale e di argomentare l’applicabilità dell’art. 117 Cost. tramite l’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001.

Il principio

Il ricorso in via principale al giudice delle leggi deve identificare esattamente le norme impugnate e contenere un’adeguata motivazione di merito. In caso di legge di una Regione o Provincia a statuto speciale, il ricorrente deve in primo luogo confrontarsi con lo statuto speciale, argomentando espressamente se e come si applica la disciplina costituzionale comune.

Domande e risposte

Perché il ricorso era insufficientemente motivato?

Perché impugnava in blocco l’intera legge, pur concentrando le censure su un solo articolo che, a sua volta, disciplinava attività molto diverse tra loro. La Corte non era in grado di identificare quali specifiche disposizioni fossero oggetto di censura e per quali precise ragioni.

Le Province autonome di Trento e Bolzano sono soggette al nuovo art. 117 Cost.?

Solo nelle parti che garantiscono forme di autonomia più ampie di quelle già previste dallo statuto speciale (clausola di maggior favore, art. 10, legge cost. n. 3/2001). Per il resto, continua ad applicarsi lo statuto speciale, che prevede una propria ripartizione di competenze.

Cosa accade alla legge provinciale dopo la sentenza?

La legge rimane in vigore, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare il merito. Il Governo avrebbe potuto riproporre un nuovo ricorso con motivazione più puntuale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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