Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 19/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la parte di una legge urbanistica lombarda che fissava in modo rigido la misura minima della sanzione pecuniaria per gli abusi edilizi.

Di cosa si tratta

Quando viene realizzato un abuso edilizio non sanabile con la demolizione, l’ordinamento prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria. La legge della Regione Lombardia per il governo del territorio stabiliva pero’ che questa sanzione non potesse essere inferiore all’ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere abusive, calcolato secondo parametri predeterminati, con una soglia minima rigida. Il TAR Lombardia, sezione di Brescia, ha sollevato la questione, ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale in materia, fissando in modo autonomo e rigido la sanzione. La vicenda riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella disciplina edilizia e sanzionatoria: stabilire la misura delle sanzioni per gli abusi edilizi e’ ambito in cui la potesta’ regionale incontra precisi limiti, posti a garanzia di un trattamento uniforme e del rispetto dei principi statali in materia.

La questione di legittimita’ costituzionale

Era impugnato l’art. 83 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (governo del territorio), in riferimento agli artt. 23, 25 e 117 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 83 nella parte in cui fissava la sanzione “in misura non inferiore all’ottanta per cento del costo teorico” delle opere abusive, con la relativa soglia minima. Viene cosi’ rimossa la determinazione rigida operata dalla legge regionale.

Il principio

La determinazione della misura delle sanzioni per gli abusi edilizi incontra i limiti del riparto di competenze e della riserva di legge: la Regione non puo’ fissare in modo autonomo e rigido soglie sanzionatorie eccedenti le proprie attribuzioni.

Domande e risposte

Cosa cambia per chi commette un abuso edilizio in Lombardia?

Viene meno la soglia minima rigida dell’ottanta per cento del costo teorico: la misura della sanzione pecuniaria va determinata secondo i parametri legittimi applicabili, senza quel vincolo regionale.

Gli abusi edilizi restano sanzionabili?

Si’. La sentenza non elimina la sanzione, ma cancella la modalita’ rigida con cui la legge regionale ne fissava la misura minima.

Perche’ la Regione non poteva fissare quella soglia?

Perche’ la determinazione delle sanzioni in materia edilizia incontra i limiti del riparto di competenze e della riserva di legge: la Regione aveva ecceduto le proprie attribuzioni.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.