Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Taranto sull’abrogazione delle norme penali in materia di scarico di acque reflue. Il giudice rimettente aveva risollevato una questione già restituita per ius superveniens, senza adeguatamente motivare la persistente rilevanza dopo le modifiche normative intervenute.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione penale, era chiamato a decidere su un’istanza di revoca di una condanna definitiva, sostenendo che la norma incriminatrice era stata abrogata. Aveva già sollevato la stessa questione in precedenza, ma la Corte con l’ordinanza n. 224/2002 aveva restituito gli atti per ius superveniens. Il giudice riproponeva la questione senza adeguata motivazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Taranto ha sollevato questione in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, sull’art. 63 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (tutela delle acque dall’inquinamento), nella parte in cui abrogava integralmente la legge n. 319/1976, e sull’art. 59, commi 5 e 6, dello stesso d.lgs., nella parte relativa alla configurazione del reato di scarico di acque reflue industriali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente, dopo che gli erano stati restituiti gli atti con l’ordinanza n. 224/2002, aveva il dovere di motivare compiutamente la persistente rilevanza della questione alla luce delle modifiche normative sopravvenute (d.lgs. n. 258/2000). Non avendolo fatto adeguatamente, la questione era inammissibile.
Il principio
Il giudice che risolleva una questione di legittimità costituzionale già restituita dalla Corte per ius superveniens ha l’onere specifico di motivare perché le modifiche normative sopravvenute non abbiano eliminato la rilevanza della questione. La mancanza di tale motivazione rende la nuova rimessione inammissibile.
Domande e risposte
Cosa si intende per «giudice dell’esecuzione penale»?
Il giudice dell’esecuzione penale è il magistrato competente a risolvere le questioni che sorgono dopo che una sentenza penale è divenuta definitiva: revoca della condanna per abrogazione del reato, calcolo della pena, sostituzione di misure, ecc. Nel caso concreto, il condannato chiedeva la revoca perché la norma incriminatrice era stata abrogata.
Perché la restituzione degli atti per ius superveniens non chiude il caso?
Perché la Corte non valuta nel merito, ma rinvia al giudice a quo perché rivaluti se la questione è ancora rilevante dopo le modifiche normative. Il giudice deve quindi analizzare il nuovo testo normativo e motivare nuovamente, se intende risollevare la questione.
Quali norme penali erano in gioco?
Le norme riguardavano il reato di scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti tabellari, in particolare la questione se i coliformi totali e fecali rientrassero tra le sostanze che configuravano il reato dopo le modifiche del 2000.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — deleghe legislative e limiti al potere esecutivo
- Art. 77 della Costituzione — decreti-legge e decreti legislativi
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.