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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione relativa alla legge regionale della Valle d’Aosta che prevedeva il trasferimento di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei ruoli regionali senza il consenso dell’amministrazione di appartenenza. La legge era stata modificata da sopravvenuta legislazione regionale e non aveva avuto applicazione.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Valle d’Aosta 4 dicembre 2001, n. 37, che prevedeva il trasferimento di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei ruoli del Corpo valdostano senza il consenso dell’amministrazione statale di appartenenza. Il ricorso censurava tale previsione per contrasto con l’art. 117 della Costituzione e con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: legge della Regione Valle d’Aosta 4 dicembre 2001, n. 37, recante “Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7”. Parametri: art. 117 della Costituzione e principio di leale collaborazione. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. La Regione Valle d’Aosta ha approvato la legge 20 maggio 2002, n. 5, che ha modificato la legge impugnata eliminando le disposizioni contestate, e ha precisato che la legge originaria non aveva avuto alcuna concreta attuazione. Entrambe le parti (Stato e Regione) hanno concluso per la cessazione della materia del contendere nell’udienza pubblica.

Il principio

La cessazione della materia del contendere si verifica quando il mutamento del quadro normativo regionale — mediante modifica o abrogazione della norma impugnata — fa venir meno oggettivamente la necessità di una pronuncia della Corte, specie quando la norma non abbia avuto concreta attuazione.

Domande e risposte

Una Regione può disporre il trasferimento coattivo di personale statale nei propri ruoli?

La questione nel merito non è stata risolta per cessazione della materia del contendere. Tuttavia il ricorso statale suggeriva che tale previsione potesse violare l’art. 117 della Costituzione e il principio di leale collaborazione, poiché il trasferimento senza consenso dell’amministrazione statale inciderebbe sulle competenze organizzative dello Stato.

Cosa significa “cessata la materia del contendere”?

È una pronuncia processuale con cui la Corte dichiara che, per sopravvenuto mutamento del quadro normativo o fattuale, non vi è più necessità di una pronuncia nel merito. Non si tratta né di inammissibilità né di accoglimento o rigetto della questione.

La modificazione sopravvenuta della legge regionale ha sanato retroattivamente i possibili vizi?

La Corte non si è pronunciata sul merito. Ha rilevato che la legge originaria non aveva avuto applicazione e che il nuovo quadro normativo eliminava le previsioni contestate, rendendo superfluo l’esame di costituzionalità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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