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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa alla legge della Regione Valle d’Aosta che istituisce una società per azioni per gestire la casa da gioco di Saint-Vincent: la disciplina gestionale non rientra nell’ordinamento penale statale. Ha invece dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 6 della medesima legge, modificato da sopravvenuta legge regionale.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Valle d’Aosta 30 novembre 2001, n. 36, che costituisce una società per azioni a totale capitale pubblico per la gestione della casa da gioco di Saint-Vincent. Il ricorso censurava l’intera legge per contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale (art. 117, secondo comma, lettera l della Costituzione) e, in particolare, l’art. 6 per violazione della competenza in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lettera h).

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: legge della Regione Valle d’Aosta 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), in particolare l’intera legge e il suo art. 6. Parametri: art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento penale) e lettera h) (ordine pubblico e sicurezza) della Costituzione. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri in via principale.

La decisione della Corte

Sul primo motivo, relativo all’intera legge, la Corte ha dichiarato la questione non fondata. Una volta che la normativa statale consente la deroga al divieto di gioco d’azzardo, la disciplina della natura giuridica del gestore e dei suoi rapporti con l’amministrazione regionale non rientra nella materia “ordinamento penale”, ma attiene a profili gestionali di competenza regionale. Sul secondo motivo, relativo all’art. 6, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere: la sopravvenuta legge regionale n. 15 del 2002 ha modificato quella disposizione, rendendo esplicito che la deroga alla legge regionale n. 11 del 1997 non riguarda la legislazione statale antimafia, e la legge originaria non aveva avuto alcuna concreta attuazione.

Il principio

La competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento penale” comprende le deroghe ai divieti penali generali, ma non si estende alla disciplina organizzativa e gestionale delle attività rese lecite da tali deroghe, che restano nell’ambito delle competenze regionali in materia di finanze regionali e turismo.

Domande e risposte

La Valle d’Aosta può disciplinare con proprie leggi la gestione della casa da gioco di Saint-Vincent?

Sì, nei limiti delle proprie competenze. La Corte ha chiarito che la scelta del modello organizzativo (società per azioni pubblica) e la disciplina dei rapporti tra il gestore e la Regione non rientrano nella competenza esclusiva statale sull’ordinamento penale.

Perché è cessata la materia del contendere sull’art. 6?

La successiva legge regionale n. 15 del 2002 ha riformulato l’art. 6, precisando esplicitamente che la deroga prevista non si riferisce alla legislazione statale antimafia. Il Presidente della Regione ha inoltre dichiarato che la legge originaria non aveva avuto alcuna attuazione.

Il gioco d’azzardo è vietato in Italia?

In via generale sì, dagli artt. 718 e seguenti del codice penale. Tuttavia esistono deroghe legislative statali che autorizzano specifiche case da gioco, come quella di Saint-Vincent, in deroga al divieto penale generale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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