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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Rimini, perché sopraggiunta — nel corso del giudizio costituzionale — una modifica legislativa della norma oggetto della questione. Il Tribunale deve rivalutare la rilevanza della questione alla luce del nuovo testo dell’art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 267/2000 sull’incompatibilità del sindaco per lite pendente.
Di cosa si tratta
Attori popolari avevano chiesto al Tribunale di Rimini la decadenza del Sindaco di Rimini per incompatibilità derivante dalla pendenza di una lite tra lo stesso Sindaco e il Comune — lite promossa dagli stessi attori in via di azione popolare per il recupero degli emolumenti percepiti nel precedente mandato. Nel corso del giudizio costituzionale, il d.l. n. 13/2002, convertito dalla legge n. 75/2002, aveva modificato la disposizione impugnata prevedendo esplicitamente che la lite promossa ai sensi dell’art. 9 del testo unico (azione popolare) non determina incompatibilità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Rimini aveva impugnato l’art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in riferimento agli artt. 24, 51 e 97 della Costituzione, sostenendo che la previsione dell’incompatibilità per lite pendente — senza possibilità di valutare la fondatezza o la pretestuosità della lite — pregiudicasse il diritto di accedere agli uffici pubblici, consentisse in sostanza la destituzione ad nutum del sindaco e limitasse il diritto di difesa.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Rimini per la nuova valutazione della rilevanza. La legge n. 75/2002 aveva introdotto nel testo dell’art. 63 la precisazione che la lite promossa ai sensi dell’art. 9 del testo unico (azione popolare) non determina incompatibilità. Tale modifica — applicabile anche ai procedimenti in corso — poteva incidere sulla rilevanza della questione originariamente sollevata, che il Tribunale doveva autonomamente rivalutare.
Il principio
Quando, nel corso di un giudizio di costituzionalità, sopravviene una modifica legislativa della norma oggetto della questione, la Corte può restituire gli atti al giudice a quo perché valuti se la questione rimanga rilevante alla luce del nuovo quadro normativo. Spetta al giudice remittente — non alla Corte — compiere questa valutazione di rilevanza sulla norma sopravvenuta.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 267/2000 sull’incompatibilità per lite pendente?
La norma originaria prevedeva l’incompatibilità tra la carica di sindaco e la pendenza di una lite tra il sindaco e il Comune. Il nuovo testo introdotto dalla legge n. 75/2002 ha precisato che la lite tributaria e la lite promossa in via di azione popolare ex art. 9 del testo unico non determinano incompatibilità.
Perché la modifica è rilevante per la questione in esame?
Perché la lite che si contestava al Sindaco di Rimini era stata promossa dagli stessi attori popolari ex art. 9 del testo unico. Se la nuova norma esclude che tale tipo di lite determini incompatibilità, il giudice a quo potrebbe chiudere il giudizio in base alla nuova disciplina, rendendo irrilevante la questione originaria.
Cosa significa “restituzione degli atti” al giudice a quo?
La Corte non decide nel merito la questione né la dichiara inammissibile: restituisce il fascicolo al giudice rimettente perché valuti, alla luce della norma sopravvenuta, se la questione costituzionale rimanga necessaria per la definizione del giudizio o se il giudizio possa essere deciso diversamente.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, invocato per la limitazione delle possibilità difensive del sindaco nel contenzioso elettorale
- Art. 51 della Costituzione — Diritto di accedere agli uffici pubblici, invocato per il pregiudizio alla carica di sindaco
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento dell’amministrazione, invocato per il rischio di destabilizzazione dell’azione del Comune
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