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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’art. 79, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, che consentiva nei giudizi già pendenti in appello alla data di insediamento delle Commissioni tributarie la proposizione di eccezioni in deroga al divieto di nuovi motivi in appello. La norma transitoria era necessaria per evitare che preclusioni processuali introdotte dalla riforma si applicassero retroattivamente a giudizi già incardinati.

Di cosa si tratta

La Commissione tributaria regionale di Venezia, nell’ambito di un giudizio di appello promosso dall’Amministrazione finanziaria contro una decisione di rimborso ILOR, si era chiesta se l’eccezione di decadenza del contribuente dal diritto al rimborso (sollevata per la prima volta in appello) fosse ammissibile. L’art. 79 del d.lgs. n. 546/1992, norma transitoria, consentiva tale eccezione nei giudizi pendenti alla data del 1° aprile 1996.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale di Venezia ha impugnato l’art. 79, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, sostenendo che la norma transitoria non trovasse fondamento nella legge delega (art. 30, comma 1, lett. u, della legge n. 413/1991) e fosse quindi in eccesso di delega.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Una norma che vieta nuove eccezioni in appello non può applicarsi quando il giudizio di primo grado si sia svolto sotto la vigenza di norme diverse, che consentivano la proposizione di quell’eccezione. La norma transitoria era costituzionalmente doverosa per evitare un’applicazione retroattiva irragionevole delle preclusioni. La legge delega, interpretata conformemente a Costituzione e in relazione all’obiettivo di adeguamento alle norme del processo civile, consentiva tale norma transitoria.

Il principio

Le norme processuali che introducono preclusioni o decadenze non possono applicarsi retroattivamente ai giudizi già esauriti in primo grado sotto la vigenza di norme diverse. Il legislatore delegato è tenuto a prevedere norme transitorie che garantiscano la coerenza del sistema processuale e impediscano che le nuove regole operino come trappole per le parti che avevano già espletato il primo grado nel rispetto delle regole allora vigenti.

Domande e risposte

Che cosa prevedeva l’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992?

Vietava la proposizione in appello di nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio che non fossero state sollevate in primo grado. L’art. 79, comma 1, in via transitoria, escludeva questo divieto per i giudizi già pendenti in appello alla data del 1° aprile 1996 (data di insediamento delle nuove Commissioni tributarie).

Perché la Corte ha ritenuto la norma transitoria non in eccesso di delega?

Perché la legge delega prevedeva l’adeguamento della procedura tributaria alle norme del processo civile. Una norma transitoria che impedisce l’applicazione retroattiva di nuove preclusioni processuali è un corollario logico di qualsiasi riforma processuale e trova copertura nell’obiettivo generale della delega.

L’eccezione di decadenza dal diritto al rimborso ILOR è rilevabile d’ufficio?

Il giudice rimettente la riteneva rientrante nella disponibilità delle parti e quindi non rilevabile d’ufficio. La Corte ha osservato che questa è una questione interpretativa autonoma del giudice a quo, estranea al contenuto della norma transitoria impugnata.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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