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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione relativa all’esclusione dei lavoratori già pensionati al momento dell’entrata in vigore della legge sull’amianto (1992) dal beneficio della rivalutazione contributiva. L’esclusione è ragionevole perché il beneficio ha finalità di sostegno all’esodo lavorativo, non di indennizzo del danno da esposizione.

Di cosa si tratta

Due ex lavoratori della Compagnia portuale di Ravenna, in possesso di attestazione INAIL di esposizione all’amianto per oltre un decennio ma già pensionati dal 1 maggio 1987 — cioè prima dell’entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 — avevano chiesto all’INPS il beneficio della rivalutazione contributiva (moltiplicazione per 1,5 del periodo di esposizione ai fini pensionistici) previsto dall’art. 13, comma 8, della stessa legge. Il Tribunale di Ravenna ha sollevato questione di legittimità costituzionale lamentando che la norma escludesse i già pensionati.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Ravenna ha censurato l’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e l’art. 80, comma 25, della legge n. 388 del 2000 in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, lamentando la discriminazione tra lavoratori esposti all’amianto già pensionati e quelli ancora attivi alla data di entrata in vigore della legge.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La finalità del beneficio di cui all’art. 13, comma 8, non è risarcitoria o indennitaria del danno da esposizione all’amianto, ma è volta a sostenere l’esodo dei lavoratori ancora attivi nel settore e a facilitarne il conseguimento del diritto a pensione. I lavoratori già pensionati si trovano in una situazione oggettivamente diversa e la loro esclusione è giustificata dalla ratio della norma. Non sussiste né violazione dell’art. 3 né dell’art. 38, secondo comma, Cost.

Il principio

L’estensione di un beneficio previdenziale eccezionale a categorie di soggetti non contemplate dalla norma è costituzionalmente necessitata solo quando la situazione di tali soggetti sia pienamente omogenea a quella dei beneficiari e la ratio della disciplina lo esiga: in mancanza di tale omogeneità oggettiva, la discrezionalità legislativa nella delimitazione della platea dei beneficiari non è sindacabile.

Domande e risposte

Il beneficio della rivalutazione contributiva per l’amianto spetta a chi è già in pensione?

No, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza e secondo questa sentenza. Il beneficio dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 spetta ai lavoratori che erano ancora inseriti nel mercato del lavoro alla data di entrata in vigore della legge (28 aprile 1992), non a chi era già in pensione a quella data.

Perché chi è già pensionato non ha diritto alla rivalutazione?

Perché la ratio del beneficio è facilitare l’uscita dal lavoro di chi è ancora attivo nel settore dell’amianto e aiutarlo a maturare il diritto a pensione. Chi è già pensionato non è nella stessa posizione: ha già lasciato il mercato del lavoro, e il beneficio non avrebbe la stessa funzione nei suoi confronti.

Cosa prevede l’art. 80, comma 25, della legge finanziaria 2001 in materia di amianto?

L’art. 80, comma 25, della legge n. 388 del 2000 stabilisce che, in caso di rinuncia all’azione da parte di soggetti già pensionati che avessero promosso giudizi per ottenere il beneficio, i giudizi si estinguono e le somme eventualmente percepite non vanno restituite. La Corte ha dichiarato non fondata anche la questione su questa norma, essendo fondata sull’errato presupposto dell’illegittimità della prima.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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