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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che imponeva la sospensione obbligatoria dell’iscrizione nel ruolo dei notai al solo esercizio dell’azione penale per reati non colposi puniti con pena minima di sei mesi, senza previsione di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione sulle concrete esigenze cautelari.
Di cosa si tratta
L’art. 5, primo comma, numero 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (ordinamento del notariato), come modificato dalla legge n. 328 del 1995, prevedeva che il mero esercizio dell’azione penale per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi comportasse automaticamente la sospensione dell’iscrizione nel ruolo dei notai, senza limite temporale diverso dal definitivo proscioglimento o dalla declaratoria di estinzione del reato. Il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio promosso da un candidato risultato vincitore del concorso notarile ma escluso dal diritto di scelta della sede per effetto della norma impugnata.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR del Lazio ha censurato l’art. 5, primo comma, n. 3, della legge n. 89 del 1913 in riferimento agli artt. 3, 35, 41, 51 e 97 della Costituzione, sostenendo che la misura cautelare obbligatoria e a durata indeterminata non rispettasse un ragionevole bilanciamento tra esigenze cautelari e diritti del soggetto sottoposto a giudizio.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto la questione. La sospensione obbligatoria risulta incostituzionale sotto due profili concorrenti: l’ampiezza ed eterogeneità dei reati presupposto (qualsiasi reato non colposo con pena minima di sei mesi) e la durata indeterminata fino al definitivo giudicato penale. La norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione sia adottato dall’Amministrazione previa valutazione della ricorrenza di concrete esigenze cautelari. Con la discrezionalità dell’Amministrazione viene meno anche la necessità di un limite temporale fisso, poiché la misura è in ogni momento revocabile.
Il principio
Il legislatore può prevedere misure cautelari obbligatorie solo per ipotesi circoscritte nelle quali l’esigenza cautelare sia apprezzata in via generale e astratta dalla legge e la misura sia contenuta nei limiti di durata strettamente indispensabili. Una sospensione cautelare obbligatoria a tempo indeterminato per una categoria ampia ed eterogenea di reati viola il criterio di proporzionalità riconducibile all’art. 3 della Costituzione.
Domande e risposte
Un notaio indagato viene automaticamente sospeso dall’esercizio della professione?
A seguito di questa sentenza, no: l’Amministrazione deve valutare in concreto le esigenze cautelari prima di adottare il provvedimento di sospensione. La misura non è più automatica al semplice esercizio dell’azione penale, ma richiede un giudizio caso per caso.
La sospensione cautelare discrezionale ha un termine massimo di durata?
No, secondo la Corte. Per le misure sospensive a carattere discrezionale non è necessario un limite temporale fisso perché esse sono in ogni momento revocabili al venir meno delle esigenze cautelari. L’esigenza di un termine fisso riguarda solo le misure obbligatorie.
Questa sentenza si applica solo ai candidati notai o anche ai notai già iscritti?
La questione era stata sollevata in relazione a un candidato vincitore del concorso ma non ancora iscritto al ruolo. La sentenza ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui non prevedeva la discrezionalità dell’Amministrazione, con effetti sul regime cautelare in generale per tutti coloro cui la norma si applicava.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di proporzionalità e ragionevolezza, parametro principale che fonda l’illegittimità della misura cautelare obbligatoria a tempo indeterminato
- Art. 51 della Costituzione — diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, invocato per il candidato notaio
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