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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa all’ICIAP (imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni) dovuta separatamente a ciascun Comune quando l’insediamento produttivo si estende su più Comuni. Il sistema tariffario basato sulla superficie non è manifestamente irragionevole, anche se può determinare una tassazione complessiva superiore rispetto a un insediamento in un solo Comune.
Di cosa si tratta
La società T.M.T. Manenti s.r.l. aveva impugnato gli avvisi di liquidazione ICIAP emessi dal Comune di Bioglio, sostenendo che la norma creasse una disparità di trattamento tra insediamenti produttivi ricadenti su un solo Comune e quelli ricadenti su più Comuni, potendo questi ultimi pagare complessivamente di più. La Commissione tributaria provinciale di Biella aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Biella ha impugnato l’art. 1, comma 5, del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con legge n. 144/1989, come modificato dal d.l. n. 332/1989 e dal d.l. n. 90/1990, nella parte in cui stabilisce che il tributo sia dovuto in misura unica a ciascun Comune in base alla superficie nel territorio di quell’ente, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, richiamando la propria precedente ordinanza n. 61 del 2001. Il sistema tariffario per classi di superficie, anche quando applicato separatamente per ciascun Comune, non è manifestamente irragionevole: ciascun Comune è tenuto a fornire i propri servizi per la parte di insediamento nel proprio territorio e può legittimamente pretendere la corrispondente tassazione. Un sistema a classi fisse comporta inevitabilmente che in alcuni casi la tassazione totale sia inferiore e in altri superiore rispetto a un insediamento unitario.
Il principio
Un sistema di tassazione per classi di superficie (come l’ICIAP), correlato agli oneri dei servizi comunali, non deve necessariamente considerare tutte le differenze che possono prodursi per effetto di unificazione o separazione della tassazione tra Comuni. È sufficiente che nel complesso il sistema non sia manifestamente irragionevole né discriminatorio in modo palesemente arbitrario, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la scelta del sistema di tassazione degli insediamenti pluricomunali.
Domande e risposte
Che cos’è l’ICIAP?
L’ICIAP (imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni) era un’imposta locale basata sull’attività esercitata e sulla superficie dell’insediamento produttivo, dovuta a ciascun Comune nel cui territorio l’impresa operava. È stata successivamente abolita.
Perché un insediamento su più Comuni può pagare più di uno su un solo Comune?
Perché la tariffa è calcolata per classi di superficie: la stessa metratura, divisa tra due Comuni, può ricadere in scaglioni tariffari che sommati danno un importo superiore a quello che risulterebbe dall’applicazione della classe corrispondente alla superficie complessiva in un solo Comune.
La precedente questione di inammissibilità era stata dichiarata per gli stessi motivi?
No. La prima questione (ordinanza di rimessione del 1998, dichiarata inammissibile con ord. n. 242/2000) era stata inammissibile per erronea individuazione delle norme e mancata considerazione delle modifiche normative successive. La seconda questione (2001) aveva correttamente identificato le norme applicabili ed è stata esaminata nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per la presunta disparità tra insediamenti mono e pluricomunali
- Art. 53 della Costituzione — Capacità contributiva, invocata per la presunta maggiorazione di imposta priva di giustificazione
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