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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa alla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia sulla pianificazione territoriale, poiché le norme impugnate non escludevano l’indennizzo per la reiterazione dei vincoli urbanistici scaduti: il giudice rimettente avrebbe dovuto applicare i principi già esistenti nell’ordinamento statale, quali emergenti dalla sentenza n. 179 del 1999 della stessa Corte.
Di cosa si tratta
La società Marmifera Gorlato aveva impugnato davanti al TAR Friuli-Venezia Giulia la variante al piano regolatore del Comune di Duino Aurisina che reiterava vincoli urbanistici scaduti sulla sua area — prima “zona di interesse collettivo”, poi “servizi ed attrezzature collettive” — senza prevedere alcun indennizzo. Il TAR ha sollevato questione di legittimità richiamando la sentenza della Corte n. 179 del 1999, che aveva dichiarato incostituzionale l’analoga normativa statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR del Friuli-Venezia Giulia ha impugnato il combinato disposto degli artt. 36, comma 1, 37, 38 e 39 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, nella parte in cui consentiva la reiterazione di vincoli urbanistici scaduti preordinati all’espropriazione o che comportassero l’inedificabilità, senza previsione di indennizzo, in riferimento all’art. 42, terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza perché il presupposto interpretativo del rimettente era erroneo: le norme impugnate non contenevano una disciplina specifica sull’indennizzo dei vincoli reiterati (né in senso esclusivo né in senso inclusivo). In assenza di disciplina regionale specifica, il giudice avrebbe dovuto applicare i principi dell’ordinamento statale emergenti dalla sentenza n. 179/1999 della stessa Corte, in forza dell’art. 64 dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia.
Il principio
La Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia urbanistica, è tenuta ad osservare la Costituzione e i principi generali dell’ordinamento statale. In assenza di una disciplina regionale specifica sulla indennizzabilità dei vincoli urbanistici reiterati, il giudice deve applicare i principi già fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 1999 per la normativa statale analoga, senza necessità di una nuova dichiarazione di incostituzionalità.
Domande e risposte
Quando scade un vincolo urbanistico preordinato all’espropriazione?
I vincoli preordinati all’espropriazione o che comportano l’inedificabilità hanno una durata temporanea. La sentenza n. 179 del 1999 aveva stabilito che la loro reiterazione dopo la scadenza, senza previsione di indennizzo, viola l’art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Perché il TAR non ha potuto applicare direttamente i principi della sentenza n. 179/1999?
Il TAR aveva fondato la questione sul presupposto che la legge regionale escludesse l’indennizzo. Ma la Corte ha rilevato che la legge non conteneva né un’esclusione né un’inclusione dell’indennizzo. In tale vuoto normativo, i principi della sentenza n. 179/1999 erano già direttamente applicabili.
Come opera lo Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia in materia urbanistica?
L’art. 4 dello Statuto speciale (legge costituzionale n. 1/1963) attribuisce alla Regione potestà legislativa in materia urbanistica nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento e degli interessi nazionali. L’art. 64 dello stesso Statuto prevede l’applicazione sussidiaria della disciplina statale in assenza di disciplina regionale.
Norme collegate
- Art. 42 della Costituzione — Proprietà privata: il terzo comma stabilisce che l’espropriazione è ammessa solo nei casi previsti dalla legge con indennizzo
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