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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma della Regione Puglia che obbligava il Presidente della Giunta regionale a decretare lo scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale. La legge-provvedimento regionale non viola gli artt. 3, 24, 97, 117, 121 e 128 della Costituzione.

Di cosa si tratta

La legge regionale Puglia 25 luglio 2001, n. 19, all’art. 1, comma 2, prevedeva che il Presidente della Giunta regionale decretasse lo scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese operanti in Puglia. Il TAR per la Puglia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sostenendo che la norma fosse una legge-provvedimento che violava le prerogative della Giunta e le garanzie di autonomia degli enti locali.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Puglia ha censurato l’art. 1, comma 2, della legge regionale Puglia n. 19 del 2001 in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 117, 121 terzo comma, e 128 della Costituzione, invocando la violazione dei principi di buon andamento, tutela delle autonomie locali, riserva di amministrazione a favore della Giunta e diritto di difesa.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La norma è una legge-provvedimento regionale che dà attuazione alle funzioni conferite alle regioni dall’art. 26 del d.lgs. n. 112 del 1998 in materia di aree industriali. La previsione legislativa di uno scioglimento obbligatorio degli organi di enti operativi in un settore rientrante nella competenza regionale non viola le prerogative costituzionali invocate.

Il principio

Il legislatore regionale può prevedere con legge lo scioglimento degli organi di enti strumentali operanti in materie di propria competenza senza violare le prerogative della Giunta o i diritti di tutela giurisdizionale dei componenti degli organi sciolti, a condizione che la misura sia funzionale all’assetto istituzionale definito dalla legge statale di conferimento delle funzioni.

Domande e risposte

Cosa sono le leggi-provvedimento e perché sono sospette di incostituzionalità?

Le leggi-provvedimento sono leggi che si sostituiscono a un atto amministrativo individuale, producendo effetti concreti su soggetti determinati senza applicare criteri generali. Sono sospette di violare il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e il diritto di difesa (art. 24 Cost.) perché sottraggono la vicenda al controllo giurisdizionale ordinario sugli atti amministrativi.

La Regione Puglia aveva il potere di sciogliere i consorzi industriali?

Sì, secondo la Corte. Il d.lgs. n. 112 del 1998 (art. 26) aveva conferito alle regioni le funzioni amministrative in materia di aree industriali, inclusa la disciplina delle forme di gestione unitaria delle infrastrutture. La Regione Puglia aveva pertanto la competenza per riorganizzare con legge gli enti operanti in quel settore.

I componenti degli organi sciolti potevano impugnare la decisione in tribunale?

Sì. La Corte ha escluso che la norma violasse l’art. 24 Cost., ritenendo che lo scioglimento con atto del Presidente della Giunta in attuazione della legge regionale lasciasse comunque spazio alla tutela giurisdizionale dei soggetti interessati attraverso i normali rimedi impugnatori degli atti amministrativi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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