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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa alla non revocabilità dell’ordinanza che concede la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto (art. 648 c.p.c.). La diversità di disciplina rispetto all’ordinanza di cui all’art. 186-ter c.p.c. è giustificata dalla diversa natura e funzione dei due istituti.
Di cosa si tratta
Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Verona, la parte opponente aveva chiesto la revoca dell’ordinanza con cui era stata concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo. L’art. 648 c.p.c. esclude la revocabilità di tale ordinanza. Il rimettente sosteneva che, invece, l’art. 186-ter c.p.c. (ordinanza-ingiunzione) consente al giudice di revocare il provvedimento, e tale differenza sarebbe irragionevole.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Verona ha sollevato questione sull’art. 648 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente la revoca dell’ordinanza che ha concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, ribadendo la sentenza n. 65 del 1996 con cui aveva già respinto la stessa questione. L’art. 186-ter c.p.c. non costituisce un valido termine di paragone (tertium comparationis) perché la non coincidenza nella revocabilità dell’ordinanza è giustificata dalla diversa funzione e natura dell’ordinanza-ingiunzione rispetto al decreto ingiuntivo. La scelta legislativa rientra nella discrezionalità del legislatore.
Il principio
La disciplina processuale del decreto ingiuntivo e quella dell’ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. non sono comparabili ai fini del sindacato di ragionevolezza, in quanto i due istituti hanno funzione e natura diverse: la diversità di trattamento nella revocabilità è espressione della discrezionalità legislativa in materia processuale.
Domande e risposte
Perché l’ordinanza di esecutività del decreto ingiuntivo non è revocabile?
Perché l’art. 648 c.p.c., combinato con l’art. 177, comma 2, n. 2 c.p.c., lo esclude espressamente. La scelta legislativa mira a tutelare il creditore che ha ottenuto il decreto ingiuntivo: consentire la revoca significherebbe svuotare di efficacia il titolo esecutivo durante il giudizio di opposizione.
L’art. 186-ter c.p.c. e l’art. 648 c.p.c. disciplinano istituti analoghi?
No, secondo la Corte. L’ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter è un provvedimento emesso nel corso di un giudizio ordinario di cognizione su istanza del creditore, mentre l’ordinanza ex art. 648 è emessa nell’ambito dello speciale procedimento ingiuntivo opposto. Le due fattispecie hanno natura e funzione diverse e non sono comparabili.
Il debitore ingiunto è privo di tutela durante il giudizio di opposizione?
No. L’opponente dispone comunque di strumenti di tutela durante il giudizio, inclusa la possibilità di ottenere la sospensione dell’esecutività in presenza dei presupposti di legge. La non revocabilità dell’ordinanza di cui all’art. 648 c.p.c. non priva il debitore di ogni mezzo di difesa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, invocato per la disparità di trattamento tra i due regimi processuali
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, invocato a tutela del debitore ingiunto che non può ottenere la revoca dell’ordinanza
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