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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa alla norma sull’idoneità alla nomina a professore associato per i tecnici laureati che avessero superato i giudizi di idoneità con riserva, per difetto di motivazione sulla rilevanza: la stessa questione era già stata dichiarata inammissibile con ordinanza n. 132 del 2002.
Di cosa si tratta
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nella parte in cui riconosce l’idoneità alla nomina a professore associato ai tecnici laureati che abbiano superato i giudizi ammessi con riserva, ma non contempla tra i soggetti che hanno diritto a tale riconoscimento coloro che, pur trovandosi in una situazione analoga, avevano partecipato ai giudizi in modo diverso.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lazio ha sollevato questione sull’art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, contestando un’irragionevole disparità di trattamento tra tecnici laureati in situazioni analoghe.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, richiamando il proprio precedente (ordinanza n. 132 del 2002). Il giudice rimettente non aveva adeguatamente spiegato in quale misura la questione fosse rilevante ai fini della decisione del giudizio principale.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se il giudice rimettente motiva adeguatamente sulla rilevanza, ossia dimostra che la decisione del giudizio principale dipende dalla norma censurata. La carenza di questa motivazione determina la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Cos’è il requisito della “rilevanza” in un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale?
La rilevanza significa che la questione di costituzionalità deve essere necessaria per decidere il giudizio principale: se la norma censurata non deve essere applicata nel caso concreto, la questione è irrilevante e va dichiarata inammissibile.
Cosa differenziava i tecnici laureati ammessi con riserva da quelli esclusi dalla norma impugnata?
La norma dell’art. 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 riconosceva l’idoneità ai tecnici laureati non in servizio all’1 agosto 1980 che, ammessi con riserva, avessero superato i giudizi di idoneità grazie a ordinanze di sospensione di atti preclusivi. Il rimettente contestava l’esclusione di soggetti in posizione analoga.
Perché la Corte non ha deciso nel merito questa questione?
Perché il giudice rimettente non aveva spiegato adeguatamente per quale motivo la risoluzione della questione costituzionale fosse necessaria per decidere il giudizio davanti a lui. In assenza di questa motivazione, la questione è inammissibile e non può essere esaminata nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione sull’art. 8 comma 7 legge n. 370 del 1999
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