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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa al termine entro cui il contribuente può correggere gli errori materiali nella dichiarazione dei redditi. Il limite temporale fissato dall’art. 9, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973 non viola né il principio di capacità contributiva né il principio di ragionevolezza.

Di cosa si tratta

Una società commerciale, a seguito di verifica fiscale, si era vista accertare un maggior reddito per l’anno 1990, sostenendo che la somma recuperata a tassazione era stata indicata in diminuzione del reddito per mero errore materiale nella dichiarazione. La norma impugnata limita la possibilità di correggere gli errori materiali entro la data prevista per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo d’imposta successivo.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Palermo ha impugnato l’art. 9, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 14, comma 1, lett. a), della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella parte in cui fissa un termine temporale per correggere gli errori materiali nella dichiarazione dei redditi, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Il rimettente riteneva che ogni limite alla correzione non coincidente con la definitività dell’accertamento violasse la capacità contributiva e la ragionevolezza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. L’art. 53 Cost. riguarda la garanzia sostanziale della proporzionalità dell’imposta alla capacità contributiva, non la disciplina procedurale della dichiarazione. Il termine temporale è ragionevole: in sua assenza, la correzione si trasformerebbe in uno strumento elusivo delle sanzioni per inosservanza delle norme sulla compilazione della dichiarazione.

Il principio

Il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione attiene alla garanzia sostanziale della proporzionalità dell’imposta e non regola la disciplina procedurale e processuale dell’imposizione. Il legislatore può ragionevolmente fissare termini per la correzione degli errori materiali nelle dichiarazioni fiscali senza che ciò comporti violazione costituzionale.

Domande e risposte

Entro quando il contribuente può correggere gli errori materiali nella dichiarazione dei redditi secondo la norma impugnata?

Secondo l’art. 9, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973, il contribuente può correggere gli errori materiali entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo periodo d’imposta successivo, a condizione che non siano ancora iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

Perché la Corte ha escluso la violazione dell’art. 53 della Costituzione?

Perché il principio di capacità contributiva garantisce la proporzionalità dell’imposta rispetto alla ricchezza del contribuente, non i diritti procedimentali del contribuente nell’ambito del processo tributario. La questione della correzione della dichiarazione è di natura procedurale.

Qual è il rischio che la Corte ha individuato in un termine illimitato per la correzione?

Se fosse possibile correggere la dichiarazione fino al momento dell’accertamento definitivo, la correzione cesserebbe di essere un rimedio per ovviare a errori genuini e diverrebbe uno strumento per eludere le sanzioni previste per chi viola le norme sulla compilazione della dichiarazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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