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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’indeducibilità dell’IRAP dalla base imponibile delle imposte sui redditi, per irrilevanza nel giudizio a quo, e manifestamente infondate le questioni sulle altre norme istitutive dell’IRAP, già decise con sentenza n. 156 del 2001.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria provinciale di Torino, nel corso di una controversia in materia di rimborso dell’acconto IRAP, ha sollevato molteplici questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (istitutivo dell’IRAP), contestando sia l’indeducibilità dell’IRAP dai redditi sia la struttura della base imponibile e del meccanismo applicativo dell’imposta.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Torino ha censurato artt. 1 comma 2, 3 lett. c), 8 e 16 del d.lgs. n. 446 del 1997 in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione. Rimettente: Commissione tributaria provinciale di Torino.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’indeducibilità (art. 1, comma 2) perché irrilevante in un giudizio avente ad oggetto il rimborso dell’acconto IRAP, e manifestamente infondate le questioni sugli artt. 3 lett. c) e 8, in quanto identiche a quelle già risolte con sentenza n. 156 del 2001 e ordinanze n. 103 e 286 del 2002. La struttura dell’IRAP è già stata ritenuta compatibile con gli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale già decise dalla Corte con pronunce di non fondatezza non possono essere riproposte in assenza di argomenti nuovi o diversi: la Corte le definisce con ordinanza di manifesta infondatezza, ribadendo il proprio orientamento consolidato.
Domande e risposte
L’IRAP può essere dedotta dalla base imponibile IRES o IRPEF?
Secondo la norma contestata (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446 del 1997), l’IRAP non è deducibile dalla base imponibile delle imposte sui redditi. La Corte ha ritenuto inammissibile la questione di costituzionalità sollevata su tale punto perché irrilevante nel giudizio a quo (una controversia sul rimborso dell’acconto IRAP, non sulle imposte sui redditi).
La struttura dell’IRAP rispetta il principio di capacità contributiva?
Sì, secondo l’orientamento consolidato della Corte che ha respinto questa censura con la sentenza n. 156 del 2001. L’IRAP colpisce il valore aggiunto prodotto nel territorio regionale, che è un indice idoneo di capacità contributiva autonomo rispetto al reddito personale del titolare dell’impresa.
Cosa significa che una questione costituzionale è “manifestamente inammissibile”?
Significa che la questione non supera nemmeno il vaglio preliminare della rilevanza o dell’incidentalità: nel caso dell’indeducibilità IRAP, la questione era irrilevante perché il giudizio riguardava il rimborso IRAP, non le imposte sui redditi da cui l’IRAP avrebbe dovuto essere dedotta.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, invocato per censurare la struttura dell’IRAP
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva, parametro principale nelle questioni sull’IRAP
- Art. 76 della Costituzione — limiti della delega legislativa, invocato per contestare i decreti delegati istitutivi dell’IRAP
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