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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e al trasferimento dei lavoratori nel regime generale INPS. La questione è identica a quella già decisa con ordinanza n. 164 del 2002.
Di cosa si tratta
Alcuni dipendenti ed ex dipendenti di un’azienda pubblica di trasporto avevano promosso giudizio contro l’INPS chiedendo di continuare a beneficiare delle prestazioni del Fondo speciale di previdenza per il personale dei trasporti pubblici anche dopo la sua soppressione avvenuta al 31 dicembre 1995 per effetto dell’art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414. Il Tribunale di Brescia aveva dubitato della legittimità costituzionale di tali norme.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Brescia ha sollevato questione sull’art. 1, commi 70 e 71, della legge n. 549 del 1995 e del d.lgs. n. 414 del 1996 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, contestando la maggiore ritenuta previdenziale imposta ai lavoratori transitati nel regime INPS.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, richiamando integralmente l’ordinanza n. 164 del 2002. La maggiore ritenuta previdenziale sulla retribuzione negli anni 1996-1998 non riguarda tutti i dipendenti ma solo quelli già iscritti al Fondo speciale alla data della soppressione, i quali continuano a beneficiare, anche se solo pro rata, del più favorevole trattamento del Fondo: la differenza di contribuzione è giustificata dalla differenza di trattamento pensionistico mantenuto.
Il principio
Il maggiore onere contributivo imposto a lavoratori che mantengono in via residuale i benefici di un fondo previdenziale speciale soppresso non viola il principio di eguaglianza quando è proporzionato al più favorevole trattamento pensionistico che essi continuano a ricevere rispetto ai lavoratori iscritti al regime ordinario.
Domande e risposte
Cosa è successo ai lavoratori dei trasporti pubblici quando il Fondo speciale è stato soppresso nel 1996?
I lavoratori già iscritti al Fondo alla data della soppressione (31 dicembre 1995) sono stati trasferiti nel regime generale dell’assicurazione INPS, ma hanno mantenuto pro rata i benefici del Fondo per il periodo già maturato. Per questo motivo hanno continuato a pagare contributi più elevati rispetto ai lavoratori ordinari INPS.
Perché la maggiore ritenuta contributiva non viola l’art. 3 della Costituzione?
Perché essa corrisponde al mantenimento di un trattamento pensionistico più favorevole: c’è un nesso diretto tra il maggior onere e il maggior beneficio. La disparità di trattamento rispetto ai lavoratori ordinari INPS è giustificata dalla diversità oggettiva delle posizioni previdenziali.
Cosa significa che un fondo previdenziale speciale viene liquidato “pro rata”?
Significa che le regole del fondo speciale si applicano solo al periodo di iscrizione maturato prima della soppressione, mentre per il periodo successivo si applicano le regole del regime generale. Il lavoratore ottiene così una pensione calcolata con due regimi diversi per i rispettivi periodi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza invocato per contestare la maggiore ritenuta previdenziale imposta ai lavoratori transitati dal Fondo speciale al regime INPS
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.