Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 52, terzo comma, c.p.c. nella parte in cui prevede che la ricusazione del giudice sospenda automaticamente il processo, anche quando la domanda di ricusazione sia manifestamente strumentale e reiterata. Non vi è violazione degli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare, il debitore esecutato aveva presentato fuori termine una domanda di ricusazione del giudice, identica a un’altra già dichiarata inammissibile. L’art. 52, terzo comma, c.p.c. imponeva al giudice di dichiarare la sospensione del processo anche in presenza di una ricusazione reiterata e priva di motivi specifici, senza poter valutare la manifesta strumentalità dell’atto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 52, terzo comma, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui impone la sospensione del processo anche quando la domanda di ricusazione sia reiterata sugli stessi motivi già dichiarati inammissibili.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. La situazione denunciata non è assimilabile a quella già censurata dalla sentenza n. 10/1997 (che riguardava il processo penale), perché nel processo civile il giudice ricusato non è quello competente a decidere sull’ammissibilità della ricusazione: la sospensione opera pertanto in un contesto strutturale diverso, ove non sussiste il medesimo rischio di uso distorto dell’istituto.
Il principio
La sospensione automatica del processo per effetto della ricusazione del giudice civile è costituzionalmente legittima anche quando la domanda di ricusazione sia reiterata: la diversa struttura del processo civile rispetto a quello penale giustifica la differente disciplina e non integra una violazione degli artt. 3, 101 e 111 Cost.
Domande e risposte
Cos’è la ricusazione del giudice?
La ricusazione è l’istituto con cui la parte chiede che il giudice sia sostituito perché ricorre una delle cause di incompatibilità o di parzialità previste dalla legge. Nel processo civile, la ricusazione è disciplinata dall’art. 52 c.p.c. e comporta la sospensione del processo fino alla decisione del tribunale.
Perché la sospensione è automatica anche per ricusazioni reiterate?
La Corte ha ritenuto che la norma sia giustificata dalla struttura del processo civile: il giudice ricusato non ha competenza a decidere sull’ammissibilità della ricusazione, quindi la sospensione è necessaria per evitare che il giudice potenzialmente parziale continui a decidere. La soluzione può sembrare rigida, ma è diversa da quella del processo penale già censurata dalla Corte.
Come si tutela la parte contro l’uso abusivo della ricusazione?
Il rimedio contro l’uso abusivo della ricusazione è la condanna alle spese e all’eventuale risarcimento del danno da parte di chi propone una ricusazione infondata o strumentale. Il legislatore potrebbe introdurre meccanismi per filtrare le ricusazioni manifesta-mente abusive, ma la Corte ha ritenuto non obbligatorio farlo sul piano costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione
- Art. 101 della Costituzione — soggezione del giudice alla legge, parametro della questione
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e ragionevole durata, parametro della questione
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