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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Genova sulla legge 608/1996 (lavori socialmente utili), per radicale difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione: il giudice non aveva indicato la disposizione impugnata con sufficiente precisione, non aveva esplicitato i parametri né motivato la rilevanza nel giudizio principale.

Di cosa si tratta

La legge 608/1996 ha convertito il decreto-legge 510/1996 in materia di lavori socialmente utili e sostegno al reddito in campo previdenziale. Nel corso di un giudizio civile, il giudice onorario del Tribunale di Genova aveva ritenuto, su eccezione di parte, che la legge di conversione potesse essere incostituzionale per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza richiesti dall’art. 77 Cost. Tuttavia la relativa ordinanza di rimessione era del tutto sommaria.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice onorario del Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 28 novembre 1996, n. 608 (conversione del d.l. 510/1996, lavori socialmente utili), per asserita violazione dell’art. 77 della Costituzione, in riferimento alla carenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge convertito.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione non individuava con precisione la disposizione impugnata, non esplicitava il parametro costituzionale (solo desumibile implicitamente), non motivava se il giudice condividesse le argomentazioni della parte che aveva sollevato l’eccezione, non forniva indicazioni sulla fattispecie concreta e non motivava sulla rilevanza. L’ordinanza mancava dei requisiti minimi previsti dall’art. 23, commi primo e secondo, della legge 87/1953.

Il principio

Un’ordinanza di rimessione che si limiti a riportare l’eccezione di parte senza che emerga se e perché il giudice la condivide, e senza alcuna indicazione sulla fattispecie concreta e sulla rilevanza della questione, è radicalmente priva dei requisiti minimi di cui all’art. 23 della legge 87/1953 e deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Cosa sono i lavori socialmente utili?

Sono attività lavorative di pubblica utilità svolte da lavoratori privi di occupazione o in cassa integrazione, finanziate da fondi pubblici. Il d.l. 510/1996 e la sua legge di conversione disciplinavano le condizioni e i sostegni previdenziali per questi lavoratori.

Cosa richiede l’art. 23 della legge 87/1953 per l’ordinanza di rimessione?

L’ordinanza deve indicare: la disposizione della cui legittimità si dubita; le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si ritengono violate; i motivi in ordine alla rilevanza della questione e alla non manifesta infondatezza.

Può un giudice sollevare una questione di costituzionalità su iniziativa di una parte?

Sì, ma deve far propria la questione, motivando autonomamente sia la rilevanza nel giudizio in corso sia la non manifesta infondatezza. Non è sufficiente riportare le argomentazioni della parte senza esprimere un proprio giudizio.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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