Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971 sull’ENPALS, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. dal Tribunale di Sanremo. La norma fissa il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile in lire 315.000, senza prevedere il meccanismo di quota aggiuntiva riconosciuto ai lavoratori INPS.
Di cosa si tratta
Un lavoratore dello spettacolo aveva promosso una controversia previdenziale contro l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) per ottenere il ricalcolo della pensione sulla base della retribuzione giornaliera effettivamente percepita. La normativa ENPALS fissava un tetto massimo di retribuzione pensionabile (lire 315.000 giornaliere) e non prevedeva la quota aggiuntiva in favore di chi percepiva una retribuzione superiore al tetto, come invece previsto dalla legge n. 67/1988 per i lavoratori INPS.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non riconosce ai lavoratori iscritti all’ENPALS la quota aggiuntiva di pensione per le retribuzioni eccedenti il tetto pensionabile, analogamente a quanto previsto per i lavoratori assicurati col regime generale INPS.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio pendente né chiarito se la retribuzione del lavoratore eccedesse effettivamente il tetto pensionabile, presupposto indispensabile perché la questione fosse rilevante ai fini della decisione.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non abbia accertato e motivato in modo sufficiente la rilevanza della questione nel giudizio principale: è necessario che il testo dell’ordinanza di rimessione dimostri che la questione è effettivamente determinante per la decisione del caso concreto.
Domande e risposte
Cos’è l’ENPALS?
L’ENPALS (Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) era l’ente previdenziale dedicato ai lavoratori del settore dello spettacolo e dello sport professionistico. È stato successivamente incorporato nell’INPS.
Cosa si intende per «tetto pensionabile»?
Il tetto pensionabile è il limite massimo di retribuzione su cui viene calcolato il contributo pensionistico e su cui si basa il calcolo della pensione. Le retribuzioni eccedenti il tetto non concorrono, o concorrono in misura ridotta, alla determinazione dell’importo della pensione.
Perché la manifesta inammissibilità non è una pronuncia nel merito?
La manifesta inammissibilità indica che la Corte non ha valutato se la norma fosse o meno in contrasto con la Costituzione: si è limitata a rilevare che la questione non poteva essere esaminata per ragioni processuali (difetto di motivazione sulla rilevanza), lasciando impregiudicata ogni valutazione sul merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza tra lavoratori di sistemi previdenziali diversi, parametro della questione
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.